Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12492 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18294/2023 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in BARI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALEintimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 387/2023 depositata il 09/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d’Appello di Bari che ha confermato la decisione con cui il locale Tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta dal il sig. NOME COGNOME contro il decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle (BCC) la somma di euro 61.039,94, a titolo di saldo passivo (alla data del 30.6.2014) del rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca predetta dal 21.11.2005, passato a sofferenza il 18.4.2013.
2.Il Tribunale, riteneva l’opposizione fondata limitatamente alla nullità della clausola di c.m.s ed ai relativi addebiti, mentre gli ulteriori motivi di opposizione venivano ritenuti infondati; in particolare, non vi era usura originaria e il contratto prevedeva espressamente la capitalizzazione semestrale di interessi creditori e debitori. Revocava, quindi, il decreto opposto e, determinata in euro 53.245,65 la somma dovuta, condannava, infine, l’allora opponente al pagamento della stessa, oltre interessi spese di lite.
2.- La Corte territoriale -per quanto qui ancora interessaesaminati in primo luogo i motivi di appello relativi alla rilevanza probatoria della documentazione esibita dalla banca nel giudizio a cognizione piena di opposizione a decreto ingiuntivo, ha respinto il gravame osservando che:
risultava depositato l’elenco movimenti dal 20 novembre 2015 (data di apertura del conto) al 15 settembre 2014, allorquando, intervenuta la revoca del fido ed il recesso dal contratto, il conto venne portato a sofferenza, elenco completo, senza cesure di sorta, che riportava in maniera analitica la data di ogni operazione, la data di valuta, la descrizione dell’operazione ed il relativo importo, se a dare o ad avere e le competenze a vario titolo addebitate;
detta documentazione non era stata oggetto di specifica impugnativa nel corso della prima udienza, né di quella successiva;
l’appellante COGNOME aveva esibito una perizia di stima che dava atto della produzione di estratti conto completi e di scalari,
formulari contrattali e documenti di sintesi, che, tuttavia, mancavano nella produzione di parte, non essendo stati mai esibiti.
Perciò, in mancanza di contestazione e di elementi contrastanti, la lista movimenti depositata dalla BCC costituiva piena prova dell’andamento del conto corrente e del credito finale, ciò anche tenuto conto dell’orientamento di legittimità per cui « l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole poste in atto, ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizza una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni » (cita Cass. n. 1538/2022).
4-. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME affidandolo a tre motivi di cassazione. Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle o BPM s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.4 c.p.c. per avere la Corte territoriale percepito come soddisfatta la prova del credito preteso dalla resistente quale saldo di chiusura del conto (contestato dall’odierno ricorrente), pur in assenza di sufficiente documentazione probatoria volta a ricostruire l’intero rapporto di conto corrente.
2.- Il secondo motivo, in via subordinata, denuncia violazione falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe posto l’onere di provare l’esatto credito della banca attrice all’odierno ricorrente quale correntista debitore.
3.- Il terzo motivo, in via subordinata, denuncia ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’inidoneità della documentazione a provare il credito fosse sollevabile esclusivamente dalla parte debitrice alla stregua di un’eccezione in senso stretto entro la prima udienza o quella successiva, anziché quale mera contestazione del fatto costitutivo della domanda del creditore e dunque rilevabile (anche d’ufficio) in ogni stato e grado del procedimento.
-E’ evidente che tutti e tre i motivi di ricorso sono tesi a contestare il ragionamento decisorio relativo alla distribuzione dell’onere della prova e all’idoneità della documentazione prodotta dalla banca, onerata di dimostrare il proprio vantato credito a fronte delle contestazioni mosse dal correntista a proposito della sua effettiva consistenza.
4.1- Reputa il Collegio che il primo sia fondato, assorbiti gli altri due, formulati, del resto, in via subordinata.
4.2 -Nella fattispecie la banca, al fine di provare la propria domanda, ha depositato nel corso del giudizio di primo grado il c.d. saldaconto ex art. 50 TUB con cui la banca certifica il saldo negativo del conto, sufficiente a comprovare la pretesa in sede monitoria, ed un elenco interno movimenti dal 20.11.2005 al 15.09.2014 descritto nell’allegato documento come « estratto integrale, dal 21.11.05 al 30.06.14, del conto sofferenza n. 2017 rinveniente dal giro a sofferenza del conto corrente ordinario 1001526 (…) ».
La Corte ha erroneamente ritenuto che tale documentazione non fosse contestata, laddove come osserva il ricorrente, il correntista aveva effettuato una precisa contestazione chiedendo la rideterminazione del saldo sulla scorta delle sollevate nullità contrattuali e contestando l’idoneità del documento contenente un elenco di movimenti ad uso esclusivamente interno agli uffici
bancari (e certamente mai trasmesso in corso di rapporto al correntista).
Perciò va ribadito quanto affermato da questa Corte per cui « la mancata contestazione della documentazione prodotta a sostegno del credito da parte dell’opponente non è sufficiente a far ritenere il credito comprovato, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento(…). Sicchè occorrono, non il mero silenzio dell’opponente su uno o più documenti, bensì la sussistenza di atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice circa il fatto che il credito azionato sia pacifico in causa (Cass., 17/11/2003, n. 17371) In tal senso è da reputarsi idonea e sufficiente – ad escludere che il credito azionato in giudizio sia pacifico – la contestazione del medesimo operata dal debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 07/05/2018, n. 10864) » (cfr. Cass. n. 33355/2018).
5.- In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione affinché si attenga ai principi indicati, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sez. Civile