Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17243/2021 proposto da:
NOME COGNOME, già titolare dell’omonima impresa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2928/2020 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 31/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 1/03/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 31/03/2021, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato l’inopponibilità, nei confronti della società attrice, del contratto di affitto di fondo rustico con il quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano concesso in godimento a NOME COGNOME (titolare dell’omonima impresa RAGIONE_SOCIALE azienda RAGIONE_SOCIALE) il fondo che la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata ai danni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato come il canone annuo convenuto nel contratto d’affitto fosse inferiore a un terzo rispetto all’importo accertato come congruo dal consulente tecnico d’ufficio nominato in sede esecutiva, con la conseguente inopponibilità, all’acquirente RAGIONE_SOCIALE, del contratto d’affitto del fondo, ai sensi dell’art. 2923, co. 3, c.c.;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
considerato che,
con l’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., nonché degli articoli 24 e 101 Cost. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale violato il contraddittorio tra le parti utilizzando, come prova dell’incongruità economica del canone di affitto convenuto tra le parti del relativo contratto, una relazione tecnica formata nell’ambito del procedimento esecutivo tra soggetti del tutto estranei all’odierno giudizio, senza consentire, attraverso l’eventuale rinnovazione della consulenza tecnica, un diretto confronto tra i tecnici delle parti al fine di giungere a una soluzione rispettosa del contraddittorio;
il motivo è infondato
osserva il Collegio come la corte territoriale, sulla scia di quanto argomentato nella sentenza di primo grado, abbia approfonditamente valutato il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’ambito della procedura esecutiva, evidenziando le ragioni della relativa condivisibilità;
al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove, rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (Sez. L, sentenza n. 8603 del 3/04/2017, Rv. 643896 – 01);
in breve, il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita
al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Sez. 1, sentenza n. 9843 del 7/05/2014, Rv. 631137 – 01);
sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza della censura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione