Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33733 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18946/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in TRENTO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TRENTO n. 14/2021 depositato il 16/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato il 16.6.2022, il Tribunale di Trento ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dalla Agenzia delle Entrate -Riscossione avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha escluso la prededuzione della somma di € 86.882,41 ed ha rigettato la richiesta di ammissione del credito di € 208.950,00 portato dalla cartella di pagamento n. 11220170033719506 con privilegio di primo grado, vantato dal Gestore del Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 4 DM 20.6.2005, il quale, dopo aver estinto il credito vantato dall’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento, si era surrogato ex art. 1203 cod. civ. nei diritti del creditore per le somme erogate per effetto dell’escussione della garanzia, insinuandosi al passivo della società fallita a seguito di iscrizione esattoriale ex art. 9 comma 5° d.lgs n. 123/98.
In particolare, quanto alla richiesta prededuzione, il giudice di primo grado ha confermato il provvedimento del G.D., osservando che non era stato dimostrato dall’opponente che i crediti per i quali era stato richiesto il riconoscimento della prededuzione, oltre ad essere maturati in epoca successiva al 23.4.2015, data di iscrizione del ricorso per concordato preventivo presso la camera di commercio, fossero, anche indirettamente, riferibili all’attività posta in essere dagli organi della procedura, dovendo il criterio dell’insorgenza del credito in occasione della procedura essere integrato da quello teleologico.
Quanto al credito di € 208.950,00, il tribunale di Trento ha osservato che l’opponente non aveva colmato le lacune probatorie rilevate dal G.D., il quale aveva evidenziato, da un lato, la mancanza di prova documentale della concessione di garanzia in favore della società fallita, e dall’altro, il riferimento, nell’atto di escussione, ad una diversa garanzia concessa il 3.6.2010, quindi oltre tre anni prima del contratto di finanziamento del 17.12.2013 stipulato dalla società fallita con il Credito Valtellinese (non recante quindi alcun riferimento alla garanzia concessa dal Mediocredito Centrale, quale gestore del Fondo di Garanzia P.M.I., ex art 662/96). In sostanza, l’opponente non aveva provato per tabulas l’effettiva concessione della garanzia con riferimento al predetto contratto di mutuo, né poteva attribuirsi rilievo all’allegata missiva del Mediocredito Centrale, trattandosi di documento di formazione unilaterale del preteso creditore, non risultando, peraltro, neppure dimostrato il pagamento dell’importo garantito da parte del garante.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate -Riscossione affidandolo a quattro motivi. La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 L.F., 87 e 88 DPR 602/73, 2697 e 2718 c.c..
Espone la ricorrente che l’iter per l’ammissione al passivo dei crediti erariali a mezzo di concessionario è procedimentalizzato e normativizzato, nel senso che, ex art. 87 comma 2° DPR n. 602/73, il concessionario chiede l’ammissione al passivo sulla base del ruolo, e, ai sensi del successivo art. 88 legge cit., se sulle
somme iscritte sorgono contestazioni, il credito deve essere ammesso con riserva. Dunque, è sufficiente l’estratto di ruolo per l’ammissione al passivo dei crediti erariali, rappresentando tale estratto prova idonea della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale.
Quanto all’ammissione in prededuzione dei crediti di cui è causa, il requisito cronologico risultava comprovato dall’estratto di ruolo allegato alla domanda di ammissione al passivo, mentre, quanto al requisito teleologico, le somme richieste in prededuzione, oltre ad essere maturate in concomitanza con la procedura concordataria, sono sorte in funzione della procedura concorsuale, come si evince dalle osservazioni rilasciate dagli Enti creditori e prodotte in sede di opposizione allo stato passivo.
Con il secondo motivo, è stato dedotto in via subordinata -ove fosse ritenuto che la decisione del Tribunale fosse il frutto di un accertamento di fatto -l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c..
La ricorrente censura il decreto del Tribunale per avere, pur in difetto di qualsivoglia prova contraria idonea a sconfessare le risultanze dell’estratto di ruolo allegato alla domanda di ammissione allo stato passivo, ritenuto gli elementi di prova dalla stessa offerti inidonei a comprovare an e quantum richiesti. In particolare, la ricorrente ha precisato che il ‘fatto storico’ il cui esame è stato omesso afferisce alla mancata dimostrazione di ‘prova contraria’ idonea a dimostrare l’insussistenza dei crediti prededucibili.
Ad avviso della ricorrente, l’error in iudicando commesso dal Tribunale è stato quello di ritenere che le risultanze del ruolo e le comunicazioni degli enti creditori allegate all’atto di opposizione non fossero attendibili.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 DPR n. 602/73, 2697 e 2718 c.c., 92 e ss. L.F..
La ricorrente ha svolto, con riferimento alla mancata ammissione in privilegio del credito di € 208.950,00, di cui alla cartella di pagamento n. n. NUMERO_DOCUMENTO, le stesse argomentazioni svolte nel primo motivo, ribadendo che l’estratto di ruolo, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti erariali, rappresenta prova idonea della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, senza necessità di alcun supplemento istruttorio (come prudenzialmente fornito attraverso l’attestazione da parte dell’amministrazione titolare del credito).
In ogni caso, espone la ricorrente che dalla documentazione in atti allegata al ricorso in opposizione dall’agente di riscossione si possono ricavare tutti i fatti all’origine dell’iscrizione a ruolo (concessione della garanzia ex L. 662/96, concessione del finanziamento, escussione della garanzia).
Infine, il giudice avrebbe potuto eventualmente ordinare l’integrazione della prova, eventualmente con un ordine di esibizione.
Con il quarto motivo è stato dedotto in via subordinata -ove fosse ritenuto che la decisione del Tribunale fosse il frutto di un accertamento di fatto -l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c..
Anche con riferimento al credito di € 208.750,00, la ricorrente ha precisato che il ‘fatto storico’, il cui esame è stato omesso, afferisce alla mancata dimostrazione di ‘prova contraria’ idonea a dimostrare l’insussistenza della natura privilegiata del credito e ribadisce che l’error in iudicando, commesso dal Tribunale, è stato quello di ritenere che le risultanze del ruolo e le comunicazioni degli enti creditori allegato all’atto di opposizione non fossero attendibili.
Tutti i motivi del ricorso, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. Va osservato innanzi tutto che il Tribunale di Trento non ha riconosciuto la prededucibilità del credito di € 86.263,40, sul rilievo che non era stato dimostrato, e neppure specificamente allegato, che il credito in oggetto, oltre ad essere maturato in epoca successiva al 23.4.2015 -data di iscrizione del ricorso per concordato preventivo presso la camera di commercio – fosse anche solo indirettamente riferibile all’attività posta in essere dagli organi della procedura.
Trattasi di valutazione di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei circoscritti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.. ed è coerente con il principio di diritto più volte enunciato da questa Corte (vedi, recentemente, Cass. n. 29999/2023, vedi anche Cass. S.U. 42093/2021) secondo cui ‘In tema di concordato preventivo, il credito venuto in essere successivamente all’omologazione della proposta concordataria ha natura prededucibile ex art. 111, comma 2, l.fall., quale credito sorto “in occasione” della procedura, solo in quanto tale criterio cronologico sia integrato dalla riferibilità del credito stesso all’attività degli organi della procedura, idonea come tale a generare crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto ed ex post della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa’.
La ricorrente ha, inammissibilmente, inteso confutare l’accertamento compiuto dal giudice di primo grado sulla base della mera deduzione che l’estratto di ruolo costituisce prova idonea della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata (con la conseguenza che il Tribunale adito in sede di ammissione allo stato passivo non avrebbe potuto disattenderne le risultanze).
Si tratta di una affermazione che questa Corte ha più volte effettuato, ma non certo in un contesto in cui si discuteva del riconoscimento della prededuzione, i cui presupposti devono essere, invece, diversamente valutati, secondo i parametri di cui all’art. 111 L.F.
In particolare, è pur vero che è stato più volte enunciato il principio di diritto secondo, ai fini dell’ammissione del passivo del credito erariale, è sufficiente la produzione degli estratti di ruolo (vedi Cass. 12117/2016; Cass. n. 655/2016; Cass. n. 16112/2019; Cass. n. 2732/2019; Cass. 23576/2019; vedi recentemente Cass. S.U. 33408/2021), ma tale principio è stato affermato in controversie in cui la parte resistente aveva, in primo luogo, invocato la necessità della notifica della cartella esattoriale (o dell’avviso di accertamento o di addebito) e, comunque, oggetto del contendere era l’esistenza del credito (da valutarsi differentemente a seconda che il credito insinuato al passivo fosse di natura tributaria o previdenziale), non il riconoscimento della prededuzione.
Nel caso di specie, come già evidenziato nell’illustrazione del primo motivo, la ricorrente ha ritenuto di aver assolto il proprio onere probatorio, in ordine alla funzionalità del credito, ai fini del riconoscimento della prededuzione, richiamando in modo apodittico le ‘ osservazioni rilasciate dagli Enti creditori e prodotte in sede di opposizione allo stato passivo’ (vedi pag. 12 ricorso), censura che, oltre ad essere palesemente generica, si configura come di merito, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quello operata dal giudice di primo grado.
Con riferimento al credito di € 208.750,00, di cui la ricorrente ha chiesto, parimenti, l’ammissione in via privilegiata, le censure della agenzia ricorrente si appalesano di merito, come tali inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa rivisitazione dei fatti (concessione della garanzia ex legge 662/96 in relazione al
finanziamento del 17.12.2013, escussione della garanzia e pagamento dell’importo garantito) ed un differente apprezzamento degli elementi di prova valutati dal Tribunale di Trento, che ha ritenuto non raggiunta la prova del credito con una motivazione adeguata che si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
Né la prova della ricorrente avrebbe potuto essere integrata d’ufficio dal giudice di primo grado come invocato dalla ricorrente – con un ordine di esibizione che, peraltro, non risulta essere neppure stato richiesto dalla ricorrente ex art. 210 c.p.c.. In proposito, il richiamo effettuato dalla agenzia alla pronuncia n. 4504/2017 di questa Corte è erroneo, atteso che questa Corte, nella predetta decisione, si è limitata ad enunciare il principio di diritto, secondo cui in caso di richiesta di ordine di esibizione, l’emanazione di tale ordine è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione.
Infine, quanto al dedotto omesso di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., fatto valere dalla ricorrente nel secondo e quarto motivo, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il ‘fatto storico’ di cui è lamentato l’omesso esame deve intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 2323650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022). Addirittura, nel caso di specie, ad avviso della ricorrente, il ‘fatto storico’ sarebbe apoditticamente afferito alla mancata dimostrazione di ‘prova contraria’ idonea a dimostrare l’insussistenza dei crediti prededucibili (secondo motivo) o la
mancanza di natura privilegiata del credito di € 208.950,00 (quarto motivo).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 29.11.2024