Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 809 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 809 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
interruttivo – proponibilità con la terza memoria istruttoria – condizioni – fattispecie
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ARAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME.
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
Ud. 28/11/2025 CC Cron. R.G.N.14445/2023
SALVATORE COGNOME
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14445/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, e RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del legale rappresentante, tutte rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 978/2023, pubblicata in data 22 marzo 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 978/2023 pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, che, riformando la sentenza del Tribunale di Pavia n. 690/2021, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dalle odierne ricorrenti.
RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
1.1. Le ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia, RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere, in forza delle polizze in essere con la società assicuratrice, il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incendio che in data 9 ottobre 2011 aveva interessato il capannone di loro proprietà.
La società convenuta eccepiva la prescrizione del diritto azionato, per decorso del t ermine di cui all’art. 2952 cod. civ.
A seguito di concessione dei termini di cui al sesto comma dell’art. 183 cod. proc. civ., le attrici , a confutazione dell’avversaria eccezione di prescrizione, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., evidenziavano di avere diffidato la compagnia già in data 11 marzo 2019 e producevano il relativo documento.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE disconosceva la diffida datata 11 marzo 2019, sull’assunto che tale documento non era mai stato ricevuto dalla
Compagnia, e contestava l’apposizione del timbro recante la dicitura ‘RAGIONE_SOCIALE‘, non più in dotazione delle singole agenzie dopo il passaggio al marchio unico RAGIONE_SOCIALE; a dimostrazione di tale circostanza produceva sub. doc. 8 la circolare ‘RAGIONE_SOCIALE Brand’, nella quale si leggeva che ‘ i timbri in possesso recante l’indicazione della RAGIONE_SOCIALE dovranno essere sostituiti entro la fine del 2015 in coerenza con le modifiche della modulistica agenziale ‘. RAGIONE_SOCIALE chiedeva pure di essere ammessa alla prova per testi al fine di dimostrare tale ultima circostanza.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., le attrici chiedevano a prova contraria l’escussione di un teste su l capitolo di prova volto a dimostrare che la diffida datata 11 marzo 2019 era stata consegnata in pari data all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che aveva apposto il timbro per ricevuta.
Ammessa ed assunta la prova per testi richiesta dalle attrici e respinta quella articolata dalla convenuta, il Tribunale adito, con sentenza n. 690/2021, condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 95.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE, di euro 108.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e di euro 67.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE
1.2. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata dalla Corte d’appello di Milano.
In sintesi, i giudici di secondo grado hanno osservato che, a fronte della tempestiva eccezione di intervenuta prescrizione, sarebbe stato onere delle società appellate provare l’interruzione del termine prescrizionale mediante istanza di prova orale avente ad oggetto proprio la circostanza interruttiva; ha, pertanto, ritenuto che la prova articolata dalle società appellate con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ. doveva considerarsi tardiva, perché non
integrante né prova contraria diretta, né prova contraria indiretta. Passando poi a valutare il valore probatorio della diffida datata 11 marzo 2019, prodotta tempestivamente agli atti di causa, hanno rilevato che essa recava la sola data indicata dall’intimante, che valeva ai fini della redazione, ma non della ricezione dell’atto ; di conseguenza, in difetto di prova della tempestiva interruzione del termine prescrizionale biennale previsto dall’art. 2952, secondo comma, cod. civ., hanno concluso che il diritto all’indennizzo dove va ritenersi ormai prescritto, stante l’irrilevanza della non contestazione della precedente diffida del 12 aprile 2017.
Il AVV_NOTAIO delegato ha formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380bis cod. proc. civ., prospettando l’inammissibilità, sotto plurimi profili, del ricorso. In data 1° luglio 2024, le ricorrenti hanno depositato istanza di decisione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo le ricorrenti denunziano ‹‹ Violazione e falsa applicazione d ell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› , per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la prova articolata con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. in ragione della ‘mancanza della prova diretta’ da parte di RAGIONE_SOCIALE
Sostengono che la Corte d’appello non avrebbe fatto buon governo della norma evocata in rubrica, avendo omesso di considerare la produzione documentale operata da RAGIONE_SOCIALE con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., con la quale la società assicuratrice intendeva provare che ‘ i timbri in possesso di ciascuna RAGIONE_SOCIALE recanti l’indicazione della divisione
erano stati sostituiti entro la fine del 2015 ‘ e che, pertanto, nel marzo 2019 l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto apporre sulla diffida il timbro con la dicitura RAGIONE_SOCIALE. Deducono, quindi, che il capitolo di prova formulato con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., costituendo ‘strumento di reazione e contrasto’ rispetto alla deduzione di controparte, avrebbe dovuto considerarsi ammissibile e tempestivamente dedotto.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ‹‹nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2943 cod. civ. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia››, per avere i giudici d’appello ritenuto la diffida datata 11 marzo 2019 inidonea ad interrompere il termine biennale di prescrizione.
Deducono, sul punto, che la diffida di pagamento integra atto di costituzione in mora del debitore, dal momento che il destinatario era l’agente della compagnia debitrice e la data di consegna era quella indicata sul medesimo atto. Contestano la deduzione della Corte d’appello secondo la quale la data indicata sull’atto farebbe riferimento alla sua redazione, evidenziando che l’apposizione del timbro per ricevuta, senza l’indicazione di una ulteriore data, non potrebbe avere altro significato che quello di ritenere che la consegna era avvenuta alla data riportata sull’atto.
Sostengono, quindi, che il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello sarebbe manifestamente viziato, perché non sono state utilizzate tutte le informazioni probatorie contenute nella diffida datata 11 marzo 2019, con conseguente travisamento del contenuto oggettivo della prova.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Ai sensi dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. ─ nel
testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie introdotto dall’art. 2, comma 3, lettera c ter ), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, lett. a) , della legge 28 dicembre 2005, n. 253 ─ se richiesto dalle parti, il giudice concede ‹‹ 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria ›› .
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sez. 3, 17/05/2013, n. 12119; Cass., sez. 2, 09/11/2017, n. 26574), la citata disposizione, complessivamente considerata, esibisce una distinzione di attività, assistite queste da un termine perentorio, là dove l’indicazione di “prova contraria” è solo “eventuale” e, quindi, viene suscitata unicamente come “controprova” in relazione alle richieste probatorie ed al deposito di documenti da controparte.
In particolare, va evidenziato che per prova diretta deve intendersi quella con cui la parte, assolvendo l’ onus probandi sulla stessa gravante, tenta di dimostrare i fatti primari costitutivi (o, per il convenuto, impeditivi, modificativi o estintivi) della pretesa, mentre per prova contraria deve intendersi quella tesa a dimostrare a) o fatti che hanno un contenuto specularmente opposto a quello dedotto dalla controparte (c.d. prova contraria diretta), ovvero b) fatti che sono logicamente incompatibili con la verità dei fatti allegati dalla controparte (c.d. prova contraria indiretta).
Il tenore letterale dell’art. 183 , sesto comma, n. 3, cod. proc. civ.
reca l’inciso ‘sole’ indicazioni di prova contraria, in tal modo evidenziando che la memoria ivi prevista è unicamente funzionale alle indicazioni di prova contraria rispetto alle indicazioni istruttorie contenute nella seconda memoria.
3.2. Posto ciò, nel caso de quo , RAGIONE_SOCIALE ha eccepito in comparsa di risposta in primo grado la prescrizione del diritto all’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione azionato dalle originarie società attrici, ora ricorrenti.
La prova circa la tempestività della richiesta di pagamento incombeva sulle parti attrici, le quali già con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. hanno depositato l’atto di diffida datato 11 marzo 2009 , al fine di provare l’intervenuta interruzione del termine di prescrizione.
Solo con la memoria ex art. 183, n. 2, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE ha contestato l’efficacia probatoria di quel documento, adducendo che il timbro sullo stesso apposto non poteva dimostrare l’avvenuta ricezione della diffida da parte dell’agenzia di RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di timbro non più in uso delle agenzie già dal 2015.
Per contrastare il fatto dedotto da RAGIONE_SOCIALE e la prova a tal fine articolata, le odierne ricorrenti non potevano che avvalersi della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., finalizzata proprio a far valere la prova contraria, ossia vertente su capitolo di prova volto a dimostrare un fatto incompatibile con quello oggetto delle richieste istruttorie formulate da RAGIONE_SOCIALE nel secondo termine e, dunque, proprio finalizzato a smentire quanto dedotto dalla controparte con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.
La prova orale articolata dalle ricorrenti con la terza memoria avrebbe, dunque, dovuto considerarsi ammissibile, perché dedotta alla prima occasione utile immediatamente dopo la contestazione
sollevata dalla controparte, non potendo le ricorrenti conoscere, al momento del deposito della diffida datata 11 marzo 2019, quale posizione difensiva sarebbe stata assunta da RAGIONE_SOCIALE rispetto alla produzione di quel documento.
Ne consegue che la sentenza impugnata, nel rilevare la tardività della prova per testi articolata dalle odierne ricorrenti, non ha fatto corretta applicazione della disposizione invocata.
L’accoglimento del primo motivo consente di dichiarare assorbito il secondo.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 28 novembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME