Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14031 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14031 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14465/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 197/2024 depositata il 24/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, fotografo professionista, ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE, allegando la violazione dell’art. 2, lett. f) r.d. n. 633/1941 per avere la convenuta pubblicato per circa due anni sul proprio sito internet una fotografia aerea dell’isola di Giannutri , deducendo che la foto pubblicata dalla convenuta fosse la stessa foto scattata dal ricorrente, alla quale sarebbero state apportate alcune modifiche al fine di renderla irriconoscibile; nel dedurre la contraffazione della fotografia, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni per l’ utilizzo non autorizzato della stessa.
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo che non vi fosse prova che la foto utilizzata dalla convenuta fosse la stessa di proprietà dell’attore.
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello , confermando il giudizio del giudice di primo grado che la fotografia di proprietà dall’appellante , prodotta in fotocopia , non corrispondesse a quella dell’appellato per cui è causa. Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello che non fosse evincibile dai documenti prodotti che entrambe le fotografie aeree fossero state scattate alla medesima quota e nelle stesse condizioni di luce e che vi fossero alcuni particolari della fotografia di proprietà dell’appellante rispetto a quella oggetto di causa ( l’assenza della linea dell’orizzonte , la rappresentazione di due barche a vela e il colore del fondale) tali da differenziare le due fotografie. Ha, poi, escluso il giudice di appello che la foto contestata fosse stata appositamente contraffatta al fine di impedirne il riconoscimento.
Propone ricorso per cassazione l’appellante, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; la società intimata non si è costituita in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 8 r.d. n. 633/1941, in combinato disposto con gli artt. 5, 6 e 8 Dir. 48/2004/CE, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrente non ha assolto al proprio onere della prova. Osserva parte ricorrente che l’autorialità si presume in capo a colui che si dichiara autore dell’immagine , purché egli adduca elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni posto che, attesa la facilità di replicazione delle immagini, è il convenuto nel giudizio di contraffazione che deve fornire la prova di una diversa autorialità. Interpretazione, questa, conforme alla finalità di assicurare un elevato livello di protezione ai titolati di diritti d’autore e diritti connessi . Sotto questo profilo, il ricorrente deduce che il convenuto non avrebbe offerto alcun elemento a sostegno dell’origine dell’immagine e del suo autore. In memoria il ricorrente cita, al riguardo, un precedente di questa Corte (Cass., n. 3393/2025).
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su un accertamento di merito incensurabile nel giudizio di legittimità. Nel caso di specie non viene in questione l’obbligo per il ricorrente di dimostrare di essere titolare del diritto di proprietà intellettuale e il conseguente assolvimento dell’onere della prova, in quanto il giudice di appello non pone a fondamento della decisione, né si pone il tema della effettiva sussistenza della proprietà intellettuale da parte dell’attore della fotografia in originale (fotografia aerea dell’isola di Giannutri).
Invero, il giudice di appello ha ritenuto che la fotografia utilizzata dall’agenzia appellata fosse una fotografia diversa, avendo accertato in fatto la sussistenza di differenze sostanziali tra le due fotografie (l’assenza della linea dell’orizzonte, la rappresentazione di due barche a vela e il colore del fondale) e
avendo ritenuto che non vi fosse stata alcuna modifica posticcia apposta alla foto contestata dal ricorrente, al fine di « camuffare l’indebito utilizzo » (« Su tale aspetto, però, non è stata fornita alcuna prova, di talché rimane solo il dato di fatto della diversità delle immagini »: sent. imp.). Il motivo si risolve, pertanto, in una rivalutazione delle prove, incensurabile in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di difese scritte dell’intimato; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.