Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1905 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1905 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11585-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimate – avverso la sentenza n. 1052/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/10/2021 R.G.N. 1128/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Retribuzione
RNUMERO_DOCUMENTON.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 25/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, condannò tale ultima società al pagamento di € 43.055,42 lordi, oltre accessori e spese, a titolo di competenze maturate per straordinario prestato in costanza di rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le parti dal 25.6.2009 al 30.9.2010, dal 3.6.2012 al 30.9.2012 e dal 6.6.2013 al 30.9.2013 con espletamento di mansioni di ‘banconiere di bar’.
In sintesi e per quanto posso ancora qui rilevare, la Corte territoriale ha respinto il primo motivo di appello incidentale del lavoratore concernente ‘il passaggio ope legis del contratto di lavoro dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE‘ sia rilevando che ‘l’atto introduttivo non prospettò, anche in modo implicito, la riconducibilità delle pretese alla fattispecie delineata dall’art. 2112 c.c.’, ma anche perché, ‘qualora volesse opinarsi diversamente’, ‘nel merito’, per la Corte non risultava ‘in atti prova della con tinuità del rapporto, come affermato dal Tribunale sulla scorta dei dati desunti dai documenti’. Con la conseguenza che per le ‘differenze retributive vantate per il periodo giugno 2007/25.6.2009’ operava la prescrizione estintiva, atteso che l’unico atto interruttivo risultava essere la notifica del ricorso effettuata in data 23 maggio 2014.
La Corte leccese ha ritenuto infondato anche il secondo motivo di gravame del COGNOME, concernente ‘la prestazione lavorativa senza soluzione di continuità anche nei periodi non coperti da formale contratto di lavoro’ dal giugno 2009 al giugno 2013,
valutando le deposizioni testimoniali e giudicando insufficiente la prova gravante sul lavoratore.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi; non hanno svolto attività difensiva le società intimate.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
1.1. il primo deduce: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112, 2558 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. -per avere la Corte d’Appello omesso di applicare la presunzione di cui alle norme epigrafate, in base alla quale l’acquirente dell’azienda subentra ope legis nei contratti in essere dell’azienda venditrice e per avere, in tal guisa, invertito l’onere della prova a carico del datore di lavoro, ribaltandolo i n danno del lavoratore; nonché per avere escluso la continuità del rapporto di lavoro dal 2007 al 2009 per effetto di una erronea ricognizione del contenuto oggettivo della prova testimoniale, in tal caso sindacabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e del con forme diritto vivente’;
1.2. il secondo motivo deduce: ‘Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. -per avere la Corte territoriale escluso la continuità del rapporto di lavoro a causa della deliberata omessa delibazio ne dei punti 1.3.1., 1.3.2. e 1.4. dell’appello incidentale e dei fatti storici ivi riportati.’;
1.3. il terzo motivo deduce: ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – per “motivazione apparente” o, comunque, per “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” o “perplessità ed incomprensibilità” della stessa, per avere la Corte di merito tratto dalla motivazione che, ‘per un paio di anni dalla prima assunzione, che avvenne nell’estate del 2006, il sig. COGNOME abbia lavorato solo nella stagione estiva. Successivamente, e sino all’anno 2013, cioè circa un paio di anni fa, ha lavorato presso il bar…sia in estate, sia in inverno, cioè per tutti i mesi dell’anno, senza interruzione… ‘, la conclusione che non vi sarebbe prova della continuità del rapporto di lavoro, anziché la opposta ed unica conclusione inferibile da tale premessa motivazionale; ed in ogni caso per avere escluso la continuità del rapporto di lavoro dal 2009 al 2013 a causa di una erronea ricognizione del contenuto oggettivo della prova testimoniale, sindacabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e del conforme diritto vivente consolidatosi su tale norma’;
1.4. il quarto motivo deduce: ‘Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso l’esame del fatto decisivo della continuità della prestazione sino al 2013 riferita dalla deposizione, non esaminata, del teste dipendente e collega NOME COGNOME‘.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1. Il primo motivo è da respingere, atteso che la sentenza gravata sul punto della successione nel rapporto di lavoro in contesa tra la società in accomandita semplice e la società a responsabilità limitata è fondata su una duplice ratio decidendi ,
la seconda delle quali riguarda l’affermazione, ‘nel merito’, della mancanza di prova circa la continuità del rapporto di lavoro.
Si tratta di una quaestio facti che viene inammissibilmente proposta innanzi a questa Corte di legittimità con una censura che deduce la ‘erronea ricognizione del contenuto oggettivo della prova testimoniale’, sulla scorta di orientamenti oramai disattesi dalle Sezioni unite con la sentenza n. 5792 del 2024, che ha affermato il seguente principio di diritto: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logic a della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».
La S.C. ha aggiunto che, ‘se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, , rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato che ad esso è riconosciuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di
più’, assegnando ‘alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito’.
2.2. Anche il secondo motivo, proposto ‘in via alternativa e subordinata’ rispetto al primo, deve essere disatteso in quanto evoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
2.3. Il terzo mezzo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.
Esso è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando ancora l’errore di percezione nel contenuto oggettivo della prova.
Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il
giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).
Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Per quest’ultimo verso il motivo è anche infondato laddove eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.
Con le pronunce ora richiamate si è ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014).
Si è ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi laddove essa non renda ‘percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscer e l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).
Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere l’appello e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente.
2.4. Il quarto motivo è radicalmente inammissibile in quanto l’omessa valutazione di una deposizione testimoniale non può tradursi mai nel vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., concernente l’omesso esame di un fatto storico e non di un fatto processuale, peraltro in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una ‘doppia conforme’, come già innanzi evidenziato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva degli intimati.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 novembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME