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Prova cessione del credito: Gazzetta non basta

In un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano ha stabilito che la prova della cessione del credito non può basarsi unicamente sulla pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale. Il creditore cessionario ha l’onere di dimostrare la titolarità dello specifico credito attraverso il contratto di cessione. Mancando tale prova, il decreto ingiuntivo è stato revocato e la pretesa del creditore respinta.

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Pubblicato il 22 aprile 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Prova Cessione del Credito: La Gazzetta Ufficiale Non Basta per l’Ingiunzione

La prova della cessione del credito è un onere fondamentale per chi agisce in giudizio per recuperare un debito. Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha ribadito un principio cruciale: la sola pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del singolo credito. Analizziamo questa decisione che ha portato alla revoca di un decreto ingiuntivo, offrendo importanti spunti per debitori e società di recupero crediti.

I Fatti di Causa

Il caso nasce dall’opposizione di un debitore a un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una società di cartolarizzazione. Quest’ultima sosteneva di aver acquistato il credito da una banca, nell’ambito di una più ampia operazione di cessione in blocco. Il debitore, tuttavia, ha contestato fin da subito la legittimazione attiva della società, sostenendo che non fosse stata fornita alcuna prova concreta che il suo specifico debito fosse incluso nel pacchetto di crediti ceduti.

La Questione della Prova nella Cessione del Credito

La controversia si è concentrata su un punto nodale del diritto bancario e processuale: quale sia la prova della cessione del credito che il nuovo creditore (cessionario) deve fornire in giudizio. La società creditrice si è difesa producendo l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e una dichiarazione unilaterale della banca cedente che attestava l’inclusione del credito nell’accordo. Il debitore ha eccepito l’insufficienza di tali documenti, chiedendo la produzione del contratto di cessione originale.

La Decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale ha accolto integralmente l’opposizione del debitore. Ha revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda di pagamento della società di cartolarizzazione, condannandola anche al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dell’onere probatorio in capo al presunto nuovo creditore.

Le Motivazioni della Sentenza

Il giudice ha articolato la sua decisione sulla base di principi consolidati in giurisprudenza, chiarendo perché la documentazione prodotta dal creditore fosse inadeguata.

La motivazione principale risiede nella natura della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Tribunale ha chiarito che tale pubblicazione, prevista dalla legge sulle cartolarizzazioni, ha una funzione di mera pubblicità-notizia. Serve a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti e ai terzi, semplificando le formalità rispetto alla notifica individuale prevista dall’art. 1264 c.c. Tuttavia, essa non costituisce di per sé la prova della cessione del credito e, in particolare, non dimostra che uno specifico rapporto di debito sia stato effettivamente ricompreso nel contratto di cessione in blocco.

In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la dichiarazione scritta proveniente dalla banca cedente. Il giudice ha qualificato tale documento non come una confessione, ma come una vera e propria testimonianza scritta proveniente da un soggetto terzo al processo. Come tale, è inammissibile ai sensi dell’art. 2721 c.c., che pone limiti alla prova per testimoni dei contratti, soprattutto quando, come nel caso di una cessione di crediti bancari, è implausibile che l’accordo sia stato stipulato oralmente.

Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche

Questa sentenza riafferma un principio fondamentale: chi agisce per il recupero di un credito deve essere in grado di provare in modo inequivocabile la propria titolarità. Per le società di cartolarizzazione e di recupero crediti, ciò significa che non è sufficiente fare affidamento sull’avviso in Gazzetta Ufficiale. È indispensabile essere in possesso e, se richiesto, produrre in giudizio il contratto di cessione o un estratto autentico dello stesso che identifichi con certezza i crediti oggetto della transazione. Per i debitori, questa pronuncia conferma l’esistenza di un valido strumento di difesa: contestare la legittimazione del creditore quando la prova della cessione è carente o fondata su documenti non idonei.

La pubblicazione della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la titolarità di un credito?
No. Secondo la sentenza, la pubblicazione ha solo una funzione di pubblicità per rendere la cessione opponibile ai terzi, ma non costituisce prova che uno specifico credito sia stato incluso nella cessione.

Come può un creditore (cessionario) dimostrare di essere il titolare del credito?
Il creditore deve fornire la prova del contratto di cessione. Deve dimostrare che il suo titolo deriva da un accordo in cui lo specifico credito contestato è stato trasferito dalla banca originaria a sé.

Una dichiarazione scritta dalla banca che ha ceduto il credito ha valore di prova?
No. Il Tribunale ha stabilito che tale dichiarazione, provenendo da un soggetto terzo al processo, è una testimonianza scritta inammissibile e non può essere considerata come una confessione per provare il contenuto del contratto di cessione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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