Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18144 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
sul ricorso 5404/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
–
ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE SPA
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1682/2019 depositata il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
7/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione pronunciata in primo grado di rigetto dell’opposizione dai medesimi proposta nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a fronte degli insoluti ascritti alla RAGIONE_SOCIALE, di cui i ricorrenti si erano resi garanti.
In particolare, per quanto qui ancora rileva, il decidente ha ricusato il motivo di gravame inteso a contestare la sussistenza dei crediti azionati considerando che la banca aveva adempiuto all’onere probatorio conseguente all’instaurazione del giudizio di opposizione, mediante la produzione degli originali dei documenti inizialmente offerti in copia e non accordando, di conseguenza, alcun seguito alla richiesta di espletamento della CTU.
Per la cassazione di detta sentenza i soccombenti si valgono di quattro motivi seguiti da memoria.
Ad essi resiste, per ufficio della sua mandataria RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria, dichiaratasi cessionaria ex art. 58 TUB del credito oggetto di ingiunzione nel quadro di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va previamente rilevata, in adesione alla contestazione di essa declinata dagli impugnanti nella memoria ex art. 380bis 1, cod. proc. civ. l’inammissibilità della costituzione, per difetto di legittimazione,
di RAGIONE_SOCIALE sedicente cessionaria dei crediti già oggetto di ingiunzione da parte della cedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Vanno al riguardo riprese le considerazioni più ampiamente sviluppate da questa Corte, da ultimo, nella recente pronuncia 10786/2024, ove, esaminandosi il medesimo tema, si è, in sintesi. concluso che, poiché, anche in ragione della divisata rilevabilità d’ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti -denunciabili tra l’altro in funzione del rito anche con la memoria in questione -sarebbe stato onere di RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE dare prova di ciò non solo allegando la Gazzetta Ufficiale del 23/12/2017, parte seconda, n. 152, recante l’avviso dell’avvenuta cessione, da parte di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE di alcuni suoi crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti di cui si discetta oggi, di guisa che, una volta considerato che la produzione eseguita in allegato al ricorso comprova solo la notificazione della cessione ai fini di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento che il debitore dovesse effettuare nelle mani del cedente, il mancato assolvimento sul punto dell’onere probatorio, su di essa perciò specificatamente gravante, priva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della richiesta qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Spa, con la conseguente sua estraneità all’odierno giudizio.
3.1. Tanto rilevato, venendo ai primi due motivi di ricorso, si deduce con essi che l’impugnata sentenza -sulla scorta del fatto incontroverso, secondo i ricorrenti, che le fideiussioni di che trattasi siano state prestate in adesione ai moduli negoziali predisposti dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base di intese intercorse tra le associate in violazione della normativa anticoncorrenziale e per questo oggetto di sanzione da parte di RAGIONE_SOCIALE d’Italia con provvedimento 55 del 2.5.2005 -deve
essere cassata perché, anche in ossequio a SS.UU. 41994/2021, la ravvisata nullità delle clausole di reviviscenza (art. 2), di rinuncia ai termini (art. 6) e di sopravvivenza (art. 8), riportate anche nei moduli sottoscritti dai ricorrenti per assumere gli obblighi fideiussori in favore della garantita, sarebbe rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (primo motivo) ovvero avrebbe dovuto essere rilevata sempre d’ufficio anche dal giudice d’appello (secondo motivo).
3.2. Entrambe le allegazioni non hanno pregio.
Non dubita per vero il collegio che, anche per gli insegnamenti dispensati da SS.UU 26242/2014 e 26243/2014, la nullità del contratto, quantunque parzialmente dedotta, sia pronunciabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ma, come si è osservato altrove (Cass., Sez. I, 14/07/ 2023, n. 20387) -in relazione ad un caso, in cui come qui, non essendone stata fatta questione in appello, se ne era eccepita la rilevabilità ufficiosa in cassazione -riprendendo un principio più volte già espresso da questa Corte (Cass., Sez. II, 9/08/2019, n. 21243; Cass., Sez. IV, 17/02/2003, n. 2354; Cass., Sez. III, 7/12/2000. n. 15530), «tale nullità non può essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali». Parimenti, anche per il giudizio di appello va detto che, onde censurare, come qui si chiede, la sentenza pronunciata all’esito dello stesso per non aver rilevato la nullità ora eccepita, la parte che lo richiede, si è ancora altrove osservato (Cass., Sez. I, 14/07/ 2023, n. 20387), è tenuta ad assolvere un onere di autosufficienza poiché occorre che essa indichi gli elementi in base ai quali possa ritenersi che la questione sia stata sottoposta al giudizio del decidente di merito, diversamente dovendosene rilevare, come qui si rileva,
l’inammissibilità atteso che il giudizio di cassazione può avere ad oggetto, come è noto, solo questioni che abbiano già costituito oggetto di vaglio nei precedenti gradi di giudizio.
4.1. Il terzo motivo di ricorso -mercé il quale si chiede la cassazione dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20 e 33 l. 10 ottobre 1990, n. 287, nonché dell’art. 41 Cost., dell’art. 101 TFUE, degli artt. 1937, 1944, 1956, 1957 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello aveva respinto il gravame riconoscendo perciò la fondatezza della pretesa creditoria, sebbene la banca non avesse mai fornito la prova della sussistenza del credito azionato nei confronti dei ricorrenti -è inammissibile sotto più profili.
4.2. Premesso, infatti, che per regola generale allorché si denuncia l’erroneità in diritto della sentenza impugnata è onere dell’impugnante capitolare l’errore, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, sicché deve ritenersi inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, l’esposizione che segue alla rubrica, contenente il lungo elenco delle norme asseritamente violate è totalmente priva di indicazione al riguardo e la Corte non è dunque in grado di stabilire se esse siano state violate o meno.
Quando poi, ad onta del tutto, si ritenesse che l’errore consista nell’aver confermato la pretesa creditoria pur in difetto di prova, il motivo difetta palesemente di specificità in quanto, da un lato, reitera genericamente una doglianza già disattesa in sede di merito, dall’altro non esercita alcuna critica in ordine alle determinazioni assunte al riguardo del decidente.
Dunque, ne resta confermata in ogni caso l’inammissibilità.
Infondato è infine il quarto motivo di ricorso che lamenta il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto provata la domanda della banca senza ammettere la consulenza contabile più volte richiesta dai ricorrenti.
A tacitare ogni riserva sul punto basta rammentare, in considerazione delle ragioni sviluppate dalla sentenza impugnata, che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel potere discrezionale di questo la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e che la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente operata dal decidente (Cass., Sez. VI-I, 13/01/2020, n. 326; Cass., Sez. IV, 21/04/2010, n. 9461; Cass., Sez. I, 5/07/2007, n. 15219).
Nella specie, alla luce del percorso motivazionale delineato dal decidente, sono chiare le ragioni alla radice del mancato accoglimento dell’istanza giudicata evidentemente pleonastica.
Onde il motivo non merita seguito.
Il ricorso va dunque respinto.
Nulla spese in difetto di valida costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il