Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5430 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5430 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14144/2025 R.G. proposto da:
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
e contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 581/2025 depositata il 6 giugno 2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 581/2025 della Corte di appello di Catanzaro esponendo, per quanto qui rileva, che:
–NOME COGNOME aveva proposto, nel 2011, ricorso per denuncia di danno temuto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE riguardo a due porzioni di un immobile originariamente di proprietà della stessa e del germano NOME COGNOME, diviso tra loro con atto del 22 febbraio 2003 prevedendo che il suddetto fratello, per poter raggiungere una determinata particella di terreno comune, avrebbe provveduto, a propria cura e spese, alla realizzazione di un passaggio mediante la costruzione di una scaletta;
-il cespite era poi divenuto di proprietà, di NOME COGNOME e di NOMERAGIONE_SOCIALE., dopo il trasferimento dominicale a quest’ultima, da NOME COGNOME, con atto pubblico del 19 gennaio 2009;
-nel procedimento sommario, senza chiamata in lite del deducente, era stata disposta e depositata una consulenza tecnica d’ufficio, con la quale era stata ipotizzata l’avvenuta realizzazione della scaletta ad opera sua, e indicata la sussistenza del nesso causale tra l’edificazione d i questa stessa e alcuni danni procurati al portico dell’immobile, descrivendoli e quantificandoli;
-il provvedimento urgente di esecuzione dei lavori necessari era stato solo parzialmente riformato in sede di reclamo, ordinando anche, dopo un’integrazione peritale, lavori supplementari;
–NOME COGNOME aveva convenuto quindi in giudizio risarcitorio di pieno merito GRAGIONE_SOCIALEP.M., che, resistendo, aveva
chiamato l’attuale ricorrente , che costituendosi aveva eccepito, in particolare, l’inopponibilità delle risultanze peritali della fase sommaria cui era rimasto estraneo;
-il Tribunale, disposta nuova consulenza officiosa per verificare le opere effettuate in esecuzione dei provvedimenti sommari e di quelle ulteriori nel caso svolte, quantificando e ripartendo tra i proprietari del fabbricato le relative spese, aveva NOME COGNOME autore della realizzazione della scaletta, reputata come causa dei danni all’immobile, e, pertanto, responsabile degli stessi nella misura stabilita;
-la Corte di appello aveva disatteso il gravame, osservando, in particolare che:
-le risultanze peritali d’ufficio del giudizio sommario erano utilizzabili come prove atipiche, e avevano accertato la causa degli individuati oltre che quantificati danni nella realizzazione inadeguata della scaletta;
–NOME COGNOME doveva ritenersi autore della scaletta per quanto segue : l’atto pubblico di divisione ereditaria del 22 febbraio 2003; l’atto pubblico del 19 gennaio 2009, con il quale il suddetto aveva trasferito l’immobile alla società, facendo espresso riferimento all’accesso da una scala esterna; la lettera raccomandata con cui NOME COGNOME, già il 20 settembre 2010, aveva chiesto alla società di eseguire con urgenza i lavori necessari al fine di evitare pericoli di danni all’immobile indicando che, qualche anno prima, il precedente proprietario dell’unità immobiliare aveva realizzato, per suo uso esclusivo, una scaletta unita ad altra, di uso comune, che conduceva alla spiaggia.
Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOMERAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
1.1 Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 206 c.p.c. nonché 111 Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato utilizzando come piena prova quella peritale acquisita in fase sommaria senza contraddittorio con il ricorrente, non evocato.
1.2 Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 c.c., 116 e 230 c.p.c.: la Corte di appello avrebbe erroneamente motivato le descritte conclusioni anche sulla base delle dichiarazioni rese in interpello da NOME COGNOME nel suo interesse.
1.3 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e 116 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato conclusivamente motivando sulla base di dubitative dichiarazioni, rese in interpello a proprio favore da NOME COGNOME, di accertamenti peritali inopponibili al deducente, e di una mera dichiarazione d’intenti riportata nell’atto di divisione, valorizzata confondendo anche l’ubicazione della medesima scaletta.
2. Il primo motivo è infondato.
Questa Suprema Corte ha chiarito che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo -fattispecie, come osserva la stessa parte ricorrente (pag. 16), sovrapponibile a quella in scrutinio, trattandosi d’indagine peritale officiosa anteriore al giudizio di pieno merito , se ritualmente acquisita nel successivo giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio legittimamente sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non abbia partecipato al procedimento ante causam e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (v., tra gli arresti massimati, Cass. n.8496/2023 – che ha cassato una sentenza di appello che aveva ritenuto inutilizzabile nei confronti di una compagnia assicuratrice la consulenza tecnica d’ufficio prodotta nel giudizio di merito,
ma resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo al quale l’assicurazione non era stata chiamata a partecipare -e la recente conforme Cass. 342/2026). Il che è del tutto logico e coerente sul piano sistematico, in quanto nel giudizio di pieno merito la parte in questione può svolgere ogni difesa sul punto, tenendo conto che, nei suoi confronti, non potrà affermarsi alcuna tardività di simili controdeduzioni, in tesi altrimenti significativa, sul piano valutativo, pur trattandosi di mere difese sempre esperibili.
Il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono manifestamente privi di consistenza.
La Corte territoriale non ha affatto poggiato le proprie conclusioni sulle dichiarazioni rese nel richiamato interpello, ma sul complessivo compendio istruttorio, e innanzitutto sugli atti di divisione ereditaria e di trasferimento del cespite in oggetto alla società RAGIONE_SOCIALE, oltre che sulla ricordata missiva di contestazione dei lavori urgenti necessari. In particolare, quanto al primo dei due atti menzionati, il giudice d’appello ha plausibilmente valorizzato, in chiave presuntiva, l’assunto impegno alla costruzione della scaletta, precedente il successivo trasferimento di proprietà. Residua solo un palese tentativo di rilettura istruttoria, estranea alla presente sede di esclusiva legittimità, estesa, da parte ricorrente, anche alla rivalutazione dello stato dei luoghi menzionata in censura (e riportata a pag. 21 del ricorso.
Va invero ribadito il principio per cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, onde risulta insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice
suddetto sia pervenuto a un plausibile giudizio logicamente motivato (v. tra le molte, Cass. n. 21187/2019 e Cass. n. 10956/2024).
4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con spese secondo soccombenza liquidate e distratte come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di ciascuno dei due controricorrenti, liquidate per ogni controricorrente in 4.000 euro, oltre a 200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, spese distratte in favore, rispettivamente, dell’avvocato NOME COGNOME, e dell’avvocato NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME