Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23780 R.G. anno 2021 proposto da:
COGNOME NOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 238/2021 del la Corte di appello di L’Aquila , pubblicata il 15 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, quale intestatario di alcuni rapporti bancari per i quali aveva prestato fideiussione NOME COGNOME, ha agito giudizialmente insieme a quest’ultima avanti al Tribunale di Pescara: con la domanda attrice è stata domandata la rideterminazione del saldo dei conti correnti intrattenuti, all’epoca, con Banca dell’Adriatico s.p.a. e la condanna della convenuta alla ripetizione di quanto ad essa indebitamente corrisposto.
La banca ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale.
A seguito dell’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, in esito al giudizio di primo grado, il Tribunale di Pescara ha condannato Banca dell’Adriatico a corrispondere ad NOME COGNOME la somma di euro 571.846,67, oltre interessi, e ha condannato gli attori al pagamento, in favore della banca, delle somme di euro 83.665,03 e di euro 127.695,99, oltre interessi
─ La pronuncia del Tribunale è stata gravata di appello da Banca dell’Adriatico. Gli originari attori si sono costituiti e difesi.
La Corte di L’Aquila ha disposto un nuovo accertamento contabile e ha pronunciato, in data 15 febbraio 2021, sentenza con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato gli appellati al pagamento delle seguenti somme: euro 197.727,33 oltre interessi; euro 83.665,03, oltre interessi; euro 127.695,99, oltre interessi.
─ COGNOME e COGNOME hanno proposto un ricorso per cassazione fondato su nove motivi, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.a., succeduta a Banca dell’Adriatico in ragione di una fusione per incorporazione intervenuta nel frattempo. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia l’«omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex artt. 100, 115 e 116 c.p.c.» in tema di disponibilità e valutazione delle prove, per avere la
Corte di appello omesso di considerare che, in base all’atto di conferimento intercorso tra RAGIONE_SOCIALE S anpaolo e Banca dell’Adriatico del 22 luglio 2009, facevano carico alla prima le cause passive che fossero insorte successivamente alla data di efficacia del conferimento, ancorché le contestazioni sollevate e le domande formulate dai terzi si riferissero a -o traessero origine da -rapporti estintisi anteriormente a tale data.
Il motivo investe la decisione impugnata nella parte in cui è stato escluso che l’odierna ricorrente avesse dato prova del contestato subentro di Banca dell’Adriatico nella titolarità del rapporto di conto corrente n. 45277/1, che era stato chiuso prima del conferimento di azienda sopra richiamato.
La censura è inammissibile.
Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello, «pur considerando il suddetto atto di conferimento», gli avrebbe attribuito un significato inappropriato.
Nondimeno, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). Per dedurre, poi, la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è invece ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione
normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016). Con riguardo, infine, alla carenza di interesse che pare dedotta attraverso l’evocazione, nella rubrica dell’articolo, dell’art. 100 c.p.c., nulla è specificamente argomentato nel corpo del motivo: del resto, è appena il caso di avvertire che la questione sollevata col mezzo di censura attiene all’individuazione della titolarità del rapporto giuridico, non all’interesse ad agire.
2. – Col secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 100, 115 e 116 c.p.c. in tema di disponibilità e valutazione delle prove. La Corte territoriale, nell’accogliere il primo motivo di gravame, ovvero quello relativo all’eccezione di carenza di titolarità, in capo alla banca, del rapporto di conto corrente n. 45277/1, non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi desumibili dalle norme sopra richiamate, poiché la correntista «aveva dato dimostrazione in relazione al suddetto conto corrente della legittimazione passiva della banca, la quale, a conferma, non aveva mai indicato chi, a suo giudizio, sarebbe dovuto essere il legittimato passivo» e non avrebbe considerato, quale operazione di giroconto di chiusura, il bonifico eseguito il 31 dicembre 2008 dal conto n. 45277/1 al conto n. 4232809/01/65, ammesso dalla stessa banca. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe inoltre considerato che RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, subentrata per fusione alla Banca d ell’Adriatico il soggetto che in base alla prospettazione aversa era l’ originario titolare del conto n. 45277/1 -si era costituita in grado di appello, facendo così venir meno , per carenza di interesse, l’eccezione proposta .
Il motivo ha sempre riguardo all’assenza di titolarità, in capo a Banca dell’Adriatico, del rapporto di conto corrente n. 45277/1: viene in questione, in particolare, l’affermazione della Corte di appello per cui , secondo quanto accertato dal c.t.u., la passività di tale conto non venne girata sul conto 4232809/01/65, nella titolarità di quella banca, ma fu piuttosto estinta con la disponibilità presente su quest’ultimo.
Il motivo è inammissibile.
Vale sul punto, quanto rilevato con riguardo ai limiti che incontrano le censure proposte nel giudizio di legittimità.
Va aggiunto che la Corte di merito ha correttamente riversato l’onere della prova della titolarità del rapporto controverso (il conto corrente n. 45277/1) sulla parte che aveva proposto la domanda vertente sul medesimo, in applicazione del principio per cui la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, così che grava sull’attore l’onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass. 27 giugno 2018, n. 16904).
I ricorrenti mirano a contrastare, sulla base del contenuto di specifici atti processuali, di cui riportano alcuni stralci, il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, per cui Banca dell’Adriatico aveva contestato fin dal primo scritto difensivo la titolarità del rapporto in questione. Tuttavia, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi , spetta al giudice del
merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680). In particolare, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490). In ogni caso, le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem , costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, potendo assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l’atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute (Cass. 28 settembre 2018, n. 23634): nessun elemento offre però il motivo per ritenere che le deduzioni evocate dai ricorrenti assumessero valore confessorio.
Non è poi pertinente quanto asserito con riguardo alla carenza dell’interesse dell’incorporante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a proporre l’eccezione relativa alla titolarità del rapporto controverso in capo all’incorporata Banca dell’Adriatico . L ‘intercorsa fusione rileva, semmai, sul piano della questione di merito afferente la titolarità della posizione debitoria: ma per investire ritualmente questa Corte di un tema siffatto, occorreva formulare una censura diversa da quella proposta. La doglianza è inoltre confusa e carente di specificità: i ricorrenti assumono, infatti, con riguardo alla questione di cui qui si dibatte, che il Giudice di appello non avrebbe «speso nemmeno un rigo, con motivazione inesistente, relativamente all’eccepito difetto di interesse a impugnare, ad opera della banca»; ma così facendo sollevano una doglianza (non si comprende bene se motivazionale, o di omessa pronuncia), diversa da
quella basata sul difetto di interesse, senza poi riportare, nel rispetto del principio di autosufficienza, le deduzioni che avrebbero sottoposto al Giudice di appello.
3. – Col terzo mezzo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli articoli 2697, 2934 ss. c.c. e della normativa contenuta nel testo unico bancario. La Corte di merito avrebbe impropriamente reputato che la convenuta in giudizio « avesse sollevato fin dall’inizio del giudizio di primo grado, in maniera corretta, la relativa eccezione di prescrizione in riferimento alle rimesse solutorie»: di contro «fin dalla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, la difesa della banca aveva ritenuto di sollevare una diversa tipologia di eccezione di prescrizione, ovvero aveva sostenuto che la prescrizione maturasse con il decorso dei dieci anni a partire dalla comunicazione degli estratti conto di chiusura, con i quali la banca comunicava al cliente le singole partire di dare e avere che avevano condotto a quel risultato».
La censura s i appunta sull’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui risulterebbe fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione, che è stata rigettata in primo grado sul rilievo per cui la banca «non aveva indicato specificamente le rimesse solutorie effettuate dal cliente».
Il motivo è inammissibile.
La censura di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – norme che riguardano l’acquisizione e la valutazione delle prove – nulla ha a che vedere col contenuto della doglianza, la quale si innesta sull’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell’apprezzare un’eccezione di merito (quella di prescrizione).
L’errore denunciato, peraltro, nemmeno ricorre, visto che l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso
del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare (per tutte: Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895; Cass. 5 luglio 2022, n. 21225) e gli istanti non deducono che l’eccezione proposta da Banca dell’Adriatico fosse carente di tale minimale contenuto. Né rileva che la banca abbia in ipotesi errato nell’indicare la decorrenza della prescrizione: infatti, come da tempo rilevato da questa Corte (cfr. infatti già Cass. 27 ottobre 1972, n. 3320), proposta dalla parte l’eccezione di prescrizione, il giudice può e deve determinare anche la data di decorrenza, stabilita in astratto dalla legge, sulla base delle risultanze processuali.
4. – La sentenza impugnata è censurata, col quarto motivo, sempre per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 c.c. e 2934 ss. c.c., oltre che della normativa contenuta nel testo unico bancario. La Corte di appello avrebbe «infondatamente ritenuto che la correntista non avesse prodotto in giudizio alcun contratto di affidamento, non avendo indicato la data di apertura e la misura dello stesso e ritenendo di non poter considerare il limite dell’affidamento con il massimo scope rto consentito di fatto». Ci si duole che il Giudice distrettuale non abbia riconosciuto, nonostante le numerose prove, anche presuntive, rese dalla correntista, il c.d. fido di fatto; la Corte di appello avrebbe inoltre completamente ignorato le risultanze della consulenza integrativa con cui era stata riconosciuta «la prova di un affidamento fin dall’origine, in relazione al suddetto conto n. 4232809/01/65».
Il quarto mezzo può essere esaminato insieme all’ottavo, con cui si lamenta la violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2697, 1842, 1327 c.c. e 117 comma 3, t.u.b.. I ricorrenti deducono, in sintesi, che la prova dell’apertura di credito poteva essere assolta con mezzi diversi dalla prova documentale, posto che la nullità relativa ai contratti
bancari è una nullità di protezione e il limite dell’affidamento doveva individuarsi nel massimo scoperto consentito.
La Corte di appello ha ritenuto che la prova dell’apertura di credito, di cui non era stata indicata la data di apertura, dovesse essere fornita «mediante la necessaria produzione in giudizio del relativo documento contrattuale, non potendo la stessa essere fondata su altre ‘ prove indirette ‘ , quali estratti conto, riassunti scalari, report della C entrale rischi, la stabilità dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, l’applicazione di commissioni di massimo scoperto o altro»; la stessa Corte ha aggiunto che «del resto, ai fini della individuazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie -in mancanza di contratto scritto -, il limite dell’affidamento non si può neanche individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto».
I due motivi sono fondati nei termini di cui appresso.
Va ribadito che non può avere ingresso in questa sede una censura vertente sulla mancata contestazione dell’allegazione attorea che non sia fondata sul vizio motivazionale. Sul tema deve in più osservarsi che la doglianza vertente sulla non contestazione è carente di specificità, in quanto i ricorrenti non hanno trascritto o convenientemente riassunto i passaggi della citazione in primo grado in cui era stata prospettata la circostanza che si assume non contestata: quella per cui i conti correnti dedotti in giudizio erano affidati.
Posto, allora, che il dato della conclusione di un’apertura di credito deve considerarsi controverso, occorre anzitutto rilevare che a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo l’onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26897; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704), ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della
stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927, cit.; cfr. pure Cass. 17 luglio 2023, n. 20455). Ciò significa che il Giudice territoriale non poteva attribuire rilevo alla mancata allegazione di specifiche circostanze inerenti alla conclusione delle aperture di credito (come la datazione dei contratti), dovendo piuttosto verificare se esistesse prova in atti del loro perfezionamento.
Erra, poi, la Corte territoriale, allorquando assume che la prova della conclusione del contratto potesse essere offerta solo producendo in giudizio il relativo documento. Infatti, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere fornita dando riscontro anche attraverso presunzioni della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest’ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista non facciano valere, a norma dell’art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997; cfr. pure Cass. 24 gennaio 2024, n. 2338). In tal senso, ben possono essere valorizzate risultanze quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE della Banca d’Italia (sent. ult. cit.).
Resta nondimeno escluso, alla stregua di quanto osservato trattando del terzo motivo, che quanto dedotto negli atti difensivi della
banca possa assurgere, in assenza delle condizioni ivi indicate, a confessione.
L ‘inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno nel rilievo per cui nella fattispecie occorreva aver certezza quanto al limite dell’affidamento. Poiché infatti la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. 23 aprile 1996, n. 3842). In conseguenza, a fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione di una provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di conced ere un’apertura di credito per somma pari all’ammontare dello stesso scoperto (Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997, cit., in motivazione).
5. – Ci si duole, col quinto mezzo, della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di disponibilità e valutazione delle prove, nonché della violazione dell’art. 1858 c.c. e dell’art. 2697 c.c. , oltre che della normativa del testo unico bancario. Si deduce, in breve: che quanto rilevato dalla Corte di appello, con riguardo all’impossibilità di conteggiare gli addebiti per interessi e oneri sul conto anticipi integrava un’eccezione tardiva, integrando una critica tecnica all’operato del c.t.u.; che l’eccezione inoltre «non adeguatamente supportata e documentata»; che la Corte aquilana aveva errato in quanto il rapporto intrattenuto dal correntista assumeva carattere unitario e, pertanto, bene aveva fatto il consulente tecnico, nel giudizio di primo grado, a
conteggiare le risultanze del conto anticipi; che nella circostanza non veniva in questione una vera e propria operazione di sconto, ma distinte operazioni di anticipazioni di portafoglio salvo buon fine, che venivano consentite nei limiti e nell’ambito del rapporto di conto corrente affidato.
Il sesto motivo, che può scrutinarsi insieme al quinto, oppone la violazione degli artt. 115, 116 , 156 e 157 c.p.c.. Esso ripropone la questione circa la tardività delle deduzioni svolte dalla banca in ordine agli addebiti sul conto anticipi.
I due motivi hanno ad oggetto la decisione resa dalla Corte abruzzese sul quarto motivo di appello, con cui era stata censurata l’espunzione degli interessi e degli oneri riversati sul conto anticipi. Il Giudice del gravame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha osservato che in caso di «castelletto di sconto», o fido per smobilizzo crediti, non sussiste la c.d. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l’istituto di credito, dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l’affidato presenterà: sicché le rimesse effettuate su tale conto dal cliente hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Ha aggiunto che tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo di crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza.
I mezzi di censura in discorso sono inammissibili, in quanto
anzitutto declinati in modo generico, senza illustrare, in modo preciso, la questione posta col mezzo di gravame dalla banca: carenza, questa, che si traduce nella parziale incomprensibilità delle doglianze.
E’ da osservare, peraltro, che la Corte di appello ha offerto un responso basato su di un principio enunciato da questa S.C. (in particolare con le pronunce n. 13510 del 1 luglio 2015 e n. 22597 del 27 settembre 2017). Si desume, da ciò, che l’eccezione p roposta dalla banca investiva profili che, per non inerire allo svolgimento delle attività consulenziali, ben potevano essere fatti valere con l’appello. Infatti, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass. Sez. U. 21 febbraio 2022, n. 5624).
Per il resto, i due motivi, oltre a scontare il richiamato difetto di specificità, sono diretti a censurare supposti errori del giudizio di fatto.
Va ricordato, al riguardo, che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395 ). Nell’assumere che l’eccezione proposta non è stata
«adeguatamente supportata e documentata» i ricorrenti finiscono proprio per criticare l’apprezzamento della Corte di merito circa le risultanze ad essa sottoposte.
Si rileva, ancora, che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155). Ebbene, gli istanti si l imitano a richiamare l’art. 1858 c.c., in tema di sconto, ma non svolgano alcuna considerazione in diritto sul portato di tale norma, né individuano i supposti errores iuris in cui sarebbe incorsa la Corte di appello con riguardo al portato precettivo di tale norma; essi nemmeno si confrontano col principio di diritto cui lo stesso Giudice distrettuale ha fatto applicazione. Dibattere della prova della natura delle operazioni registrate sul conto anticipi, del l’emersione di elementi di collegamento tra il rapporto di conto corrente e quello di anticipazione, di come avrebbero dovuto intendersi, alla stregua della documentazione prodotta, le operazioni di sconto significa investire questa Corte del riesame del materiale probatorio: ciò che, come è ovvio, non è consentito.
6. -Col settimo motivo è denunciata per cassazione l’ inosservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., la violazione ed errata interpretazione di tale norma, oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.. Si evoca il precedente di Cass. 7 settembre 2017, n. 20933: questa ha escluso il vizio di ultrapetizione, nella sentenza di primo grado che ha «riconosciuto gli interessi creditori maturati nel corso del rapporto, in quanto, in ogni caso, compresi implicitamente nella domanda principale di ripetizione dell’indebito, previa esatta
determinazione del dare e avere, necessariamente riferita a tutte le somme illegittimamente trattenute dalla banca». Si aggiunge che la domanda relativa a tali interessi era stata puntualmente svolta dalla correntista nel proprio atto di citazione.
La Corte territoriale ha accolto il quinto ed il sesto motivo di appello, con i quali la banca aveva denunciato l’erroneità del capo della sentenza, che aveva riconosciuto un credito per interessi in relazione ai conti correnti nn. 4323809/65 e 1000/400 in misura superiore a quella pattuita. Ha reputato, al riguardo, essere «onere della parte proporre la relativa domanda in mancanza della quale il giudice non può d’ufficio riconoscere la diversa misura convenzionale invece che legale di interessi».
Il motivo è inammissibile.
Esso è generico nei riferimenti alla domanda attrice, alla pronuncia che venne assunta dal Tribunale e ai motivi di appello che portarono alla riforma del relativo capo della decisione. Si rammenta che il principio di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione trova applicazione anche con riferimento al vizio di ultrapetizione (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25482) e che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259): c iò comporta – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione, essendo fatto divieto di rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652 cit.; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259 cit.). E’ solo il caso di aggiungere che se, come pare di intendere, il Tribunale, in assenza di domanda da parte degli attori, rielaborò i saldi riconoscendo alla società correntista gli
interessi a suo credito nella misura legale, in luogo di quella convenzionale -meno favorevole -, in assenza di domanda degli attori, il vizio di ultrapetizione denunciato dalla banca è stato rettamente ravvisato dalla Corte di appello.
7. – Col nono mezzo si deduce «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., giudicato interno, errores in procedendo ». Si rileva che «non vi è stato gravame della banca in relazione alla statuizione con cui la sentenza di primo grado aveva stabilito che il rapporto bancario impugnato fosse affidato sin dall’origine »; si deduce che sul punto si sarebbe formato il giudicato interno.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale dichiarò inammissibile, perché proposta in modo che ritenne irrituale, l’eccezione di prescrizione: non si vede, quindi, come possa essersi formato il giudicato su di un tema che afferisce al merito di quella questione. Se anche il Giudice di primo grado avesse statuito nel senso indicato dai ricorrenti – ciò di cui questi ultimi non danno peraltro conto in modo puntuale nel corpo del motivo quell’argomento dovrebbe ritenersi ininfluente ai fini della decisione e, quindi, privo di effetti giuridici (Cass. Sez. U. 1 febbraio 2021, n. 2155; Cass. 19 settembre 2022, n. 27388).
8. – In conclusione, v anno accolti, nei sensi di cui in motivazione, il quarto e l’ottavo motivo; la sentenza è cassata in relazione alle dette censure e la causa va rinviata avanti alla Corte di appello di L’Aquila, che deciderà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il quarto e l’ottavo motivo, rigetta il nono e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L’Aquila , che deciderà in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 28 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME