Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32259 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 11/12/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
BANCA
22/10/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16673 R.G. anno 2024 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall ‘avvocato NOME
COGNOME;
contro
ricorrente
NOME ;
intimata avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia deliberata il 20 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
nonché contro
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 3560/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO
Data pubblicazione 11/12/2025
FATTI DI CAUSA
─ Con sentenza pubblicata in data 25 maggio 2018 resa con riguardo a due cause riunite riferite ad alcuni rapporti intrattenuti da NOME COGNOME con RAGIONE_SOCIALE, per i quali aveva prestato fideiussione NOME COGNOME, il Tribunale di Padova ha rideterminato a mezzo di consulenza contabile il saldo del conto corrente n. 497075, accertando che esso saldo risultava a credito del correntista per euro 307.244,95; ha quindi condannato la banca al pagamento del relativo importo, maggiorato di interessi.
2 . ─ La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre 2023, ha dichiarato prescritta l’azione di ripetizione delle rimesse solutorie per il periodo anteriore al 21 ottobre 2004 e rideterminato in euro 57.563,89, a favore del correntista, il saldo del conto alla data del passaggio in sofferenza, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento di detta somma, oltre interessi.
-Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME. All’impugnazione resiste RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrata nel rapporto già facente capo a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria. Anche parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il tenore che segue:
«l ricorrente ha denunciato per cassazione la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1842 e 2697 c.c., 117 e 127, comma 2, t.u.b.;
«il motivo è inammissibile;
«la Corte di merito ha osservato: ‘ La circostanza che la banca consentisse ‘di fatto’ e sistematicamente alla cliente di operare su conto
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corrente passivo, senza pretendere il rientro, non costituisce prova di un obbligo in tal senso né tanto meno consente di accertare l’ammontare e le condizioni a cui l’affidamento sarebbe sottoposto. In altri termini, le risultanze degli estratti conto documentano sul piano contabile i costi applicati dalla banca a fronte dell’operatività del rapporto, connotato dalla sistematica presenza di saldi debitori, con conseguente applicazione di interessi e commissioni a tassi anche differenziati in funzione dell’ entità del passivo, senza costituire prova della sussistenza e del contenuto di affidamenti, documentati a livello contrattuale soltanto a far data dal 2007 ‘;
«tali rilievi riflettono un apprezzamento di fatto che si colloca nella cornice giuridica descritta dall’elaborazione giurisprudenziale della RAGIONE_SOCIALEC.;
«è assodato, infatti, che una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947); in tal senso, l’esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia , dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160): la prova dell’affidamento può essere bensì fornita per facta concludentia , ma sempre che emerga almeno l’ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto (Cass. 24 aprile 2024, n. 11016);
« quanto all’ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza di appello, per cui ‘l’ affidamento è assoggettato al requisito formale
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‘ pieno ‘ richiesto dall’art. 117 t.u.b., sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, ‘ , essa integra, nella sostanza, una ratio decidendi aggiuntiva rispetto a quella basata sul rilievo per cui la documentazione prodotta non presentava, in sé, attitudine probatoria con riguardo alla ‘ sussistenza ‘ e al ‘ contenuto ‘ degli affidamenti: onde il riconoscimento della fondatezza di tale ratio non potrebbe comunque condurre alla cassazione (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108)»
2. Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni.
Avendo riguardo alle considerazioni svolte da parte ricorrente nell’istanza di decisione e nella memoria, merita aggiungere non essere concludente l’ affermazione, contenuta nel ricorso per cassazione, per cui «la documentazione, proveniente dalla banca resistente e mai da questa contestata, costituisce a tutti gli effetti confessione stragiudiziale circa l’esistenza dell’affidamento»;
La questione relativa alla portata confessoria dei detti documenti è estranea al decisum della Corte di appello, né il ricorrente spiega se e in quali termini il tema in discorso fosse stato fatto valere nel giudizio di merito: va qui rammentato che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Peraltro, l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo
il vizio di motivazione (Cass. 27 settembre 2000, n. 12803; Cass. 24 novembre 1981, n. 6246): vizio che nel ricorso per cassazione di NOME COGNOME non è stato dedotto.
– Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 8.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in f avore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME