Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26613 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
11900/2022 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4264/2021 pubblicata in data 03/11/2021, n.r.g. 2767/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- Con nota del 06/03/2018 RAGIONE_SOCIALE aveva comminato al proprio dipendente COGNOME NOME la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno per avere il dipendente, nel giorno 05/10/2017, provveduto al pagamento di un vaglia postale di euro 32.000,00 contraffatto presso l’ufficio postale di Portici, nella sua qualità di operatore di
OGGETTO:
licenziamento disciplinare prova degli addebiti -valutazione del giudice di merito – insindacabilità in sede di legittimità
sportello, operando con negligenza per non essersi avveduto dell’assenza della stampa con inchiostro a rilievo, ossia del rilievo calcografico della scritta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e quindi omettendo il controllo tattile del titolo.
2.- A seguito della richiesta del dipendente di costituire il collegio di conciliazione per impugnare la sanzione, RAGIONE_SOCIALE aveva adìto il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare, atteso che la condotta punita rientrava nelle previsioni di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 CCNL per il personale non dirigente di RAGIONE_SOCIALE.
Costituitosi in giudizio il COGNOME eccepita la tardività della contestazione disciplinare, nonché l’insussistenza dell’addebito e comunque la sproporzione della sanzione.
3.- Il Tribunale adìto accoglieva la domanda della società, ritenendo tempestiva e fondata la contestazione disciplinare, nonché proporzionata la sanzione, ai sensi dell’art. 54, co. 3, lett. f), CCNL, tenuto conto anche del pregiudizio arrecato alla società, poiché una parte della somma era stata versata sul bancoposta intestato a tale COGNOME NOME NOME altra parte (euro 2.000,00) era stata pagata in contanti.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dal COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
l’unico controllo oggetto dell’addebito è di tipo tattile ed è affidata alla sensibilità sensoriale del cassiere che effettua l’operazione;
per tale peculiarità questo controllo può variare da persona a persona;
è dunque possibile che il COGNOME abbia effettuato il controllo ed abbia percepito una ruvidezza sul titolo, scambiandola per il rilievo calcografico del logo di RAGIONE_SOCIALE, giungendo alla conclusione della genuinità del titolo, considerando che gli altri controlli della giornata (da parte del direttore o del suo collaboratore) non avevano fatto emergere alcuna anomalia;
quindi non vi è prova certa che il COGNOME abbia omesso il controllo oggetto di contestazione disciplinare;
nessun contributo potrebbe essere offerto dalla prova testimoniale, poiché nessuno potrebbe riferire se il COGNOME abbia effettuato il controllo tattile e cosa abbia percepito.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. ed articolato in una pluralità di censure, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un ‘punto decisivo della controversia’ e la conseguente violazione e/o falsa applicazione del CCNL per avere la Corte territoriale omesso di tenere conto l’accertamento istruttorio compiuto personalmente dal Giudice di primo grado -non esperto nell’es ame dei titoli -dal quale era emerso immediatamente la mancanza di ruvidità del logo della società. Si duole infine di una motivazione carente e della mancata considerazione delle difese di essa società, incentrate sulla qualità del COGNOME, operatore di sportello e quindi soggetto qualificato, al quale non poteva sfuggire la mancanza del rilievo calcografico sul titolo negoziato.
Il motivo è infondato sul piano della motivazione, posto che sussiste il ‘minimo costituzionale’ (Cass. sez. un. n. 8053/2014) ed è comprensibile l’iter logico -giuridico che ha condotto la Corte territoriale a formare il proprio convincimento in termini di mancata prova della condotta oggetto di contestazione disciplinare (omesso controllo del titolo). Al riguardo va infatti ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . Quest’obbligo del giudice
«di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).
La riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019).
Nessuno di tali vizi sussiste nel caso di specie.
Nel resto il motivo è inammissibile sia perché attinente al merito, sia perché
l’accertamento compiuto dal Giudice di primo grado (del quale la società ricorrente addebita alla Corte territoriale l’ omesso esame) è un atto istruttorio e non un ‘ fatto storico decisivo ‘ , principale o secondario, rilevante ai fini dell’art. 360 , co. 1, n. 5) c.p.c. (Cass. ord. n. 12387/2020; Cass. n. 8584/2022; Cass. ord. n. 6322/2023).
2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 09/09/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME