Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9065/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME [ rappresentato e difeso RAGIONE_SOCIALE‘avvocato
I COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso il DECRETO di TRIBUNALE CAMPOBASSO n. 1800/2022 depositata il 09/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto la protezione internazionale che gli è stata negata dalla competente Commissione Territoriale.
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 403,2024
Numero di raccolta generale NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 19,93,2024
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale di Campobasso che ha respinto il ricorso sul rilievo che il racconto del ricorrente (uccisione di familiari per una contesa su un terreno) è poco circostanziato e in larga parte de relato; che in ogni caso manca il fondato timore di subire un danno grave posto che dopo il suo trasferimento a Lahore non ha subito ulteriori disagi e che la mancata protezione da parte RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine è basata su convinzioni soggettive. Il Tribunale ha poi escluso il rischio violenza indiscriminata derivante da conflitto armato facendo riferimento a Report 2019/2020 e ai dati ACLED del 2020, rilevando che in ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazion del rischio, prevista invece dall’art. 14, lett. c), D.Igs. n. 251/ Il Tribunale ha altresì escluso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale, rilevando che il ricorrente è giunto in Italia il 28/01/2 periodo troppo ridotto perché, nonostante i suoi sforzi, possa ritenersi integrato nella comunità locale, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE ridotta esperienza lavorativa documentata (da luglio 2022) e non ha dato prova di soffrire di patologia grave ma semplicemente di calcolosi renale risolta chirurgicamente.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha presentato il present ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Non costituito i RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c. la violazione e falsa applicazio RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, lett. e) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 5 del decreto legislati 251/2007, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis, commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 25/2008; I’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti motivazione apparente. perplessa e obiettiva mente
COGNOME
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Numero di raccolta generale 7273,2024
Data pubblicazione 19,1113f2024
incomprensibile. Ad avviso di parte ricorrente avrebbe errato il Tribunale a non ritenere credibili gli elementi presentati nella domanda di asilo, e ad aver negato l’audizione. Si lamenta nel ricorso la COGNOME superficialità RAGIONE_SOCIALE‘intervista, posto che: COGNOME la mancata risposta ad alcune domande va attribuita a una possibile difficoltà nella traduzione o comprensione; la minaccia di morte e le violenze subite dai familiari a causa RAGIONE_SOCIALEa contesa sulla proprietà del terren dovrebbero essere considerate indipendentemente dalla mancanza di documentazione formale; il suo trasferimento a Lahore non è stato una scelta libera, ma una necessità per evitare minacce e violenze da parte dei vicini di casa, che erano stati coinvol nell’omicidio di un fratello e di uno zio del richiedente; COGNOME la sua denuncia non ha avuto seguito utile, e la polizia ha solo consigliat di assumere un avvocato, senza fornire una protezione concreta.
2.- Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la natio decidendi, posto che il Tribunale ha in ogni caso escluso l’attualità del rischio, rilevando che egli già durante la sua permanenza nel paese natale si era trasferito altrove e -come da lui stes dichiarato- aveva fatto perdere le sue tracce; né nel ricorso s contesta questa circostanza. Si tratta di un punto decisivo perché il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale non può prescindere da una verifica sulla attualità del rischio (Cass. n. 17075 d 28/06/2018). Quanto alla richiesta di audizione il ricorrente non ne chiarisce la rilevanza, non specificando quali ulteriori e significat elementi, segnatamente sul punto RAGIONE_SOCIALEa attualità del rischio, avrebbe portato a conoscenza del Tribunale, sicché anche sotto questo profilo la censura è inammissibile (Cass. n. 8931 del 14/05/2020).
3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c. la violazione e falsa applicazio
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RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, lett. g) del decreto legislativo n. 251/2007; la viola e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 25/2008; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; la COGNOME motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Il ricorrente deduce di essere esposto a gravi rischi a causa RAGIONE_SOCIALEa violenza privata dei suoi vicini di casa, dediti ad atti crimin e richiede la protezione sussidiaria in base all’art. 14, lettere a), e c) del decreto legislativo n. 251/2007. Nel ricorso, si riferimento alle tensioni tra India e Pakistan, in particolare nell regione del Kashmir, nonché alla situazione politica in Afghanistan con la presa di potere dei talebani. Si cita anche un aumento degli eventi violenti nella regione del Punjab pakistano, in particolare s espone nel ricorso che: “secondo i dati ACLED, tra il 18 marzo 2021 e il 18 marzo 2022, nella sola regione del Puniab, si sono verificati 223 eventi violenti, che hanno causato 134 morti. I dati sono quasi raddoppiati, considerato che Io stesso periodo RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente, 18 marzo 2020 – 18 marzo 2021, gli eventi verificatisi erano 112 e hanno causato 71 vittime”. Parte ricorrente lamenta che la richiesta di protezione sussidiaria in base all’art. 14, let a) e b), non sia stata adeguatamente esaminata dal Tribunale e che il Tribunale abbia erroneamente escluso la protezione sussidiaria in base all’art. 14, lettera c), utilizzando fonti meno recent inconferenti rispetto a quelle da lui presentate non accertando il rischio con riferimento specifico alla zona di provenienza, ovvero il Punjab pakistano (Nord-Est del Paese, ai confini con il Kashmir).
4.- Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha fatto riferimento alla zona di provenienza del ricorrente genericamente indicandola come Punjab, e parlando di un “calo di attentati” e di costante decrescita di eventi fatali sul base di dati meno aggiornati (2020, riferiti al triennio 2018-2020)
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da quelli allegati dalla parte (dati NUMERO_DOCUMENTO-2022). Inoltre ha rilevato che “in ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall’art. 14, lett. c) D. L.vo n. 251/2007′ .
Il giudice di merito è quindi incorso in un duplice errore.
In primo luogo, ha male intrepretato l’ad 14 lett. c) del D.Igs. 251/2007, ritenendo che la norma richieda la c.d. personalizzazione del rischio, e cioè che si alleghi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente; questa affermazione è, oltre che erronea, incoerente con la premessa, ove si richiama la giurisprudenza nazionale ed europea in materia, la quale afferma che l’art.14 c) si riferisce alla ipotesi in cui nella zona di provenienza vi sia conflitto armato che genera violenza indiscriminata di “un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (Cass.. n. 13858 del 2018; Cass. n. 11103 del n. 11096 del 19/04/2019 2019; Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12).
Inoltre, COGNOME il Tribunale ha COGNOME consultato informazioni COGNOME non aggiornate sulla situazione del Paese d’origine del richiedente, mentre le informazioni che il giudice è tenuto ad acquisire in adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di cooperazione istruttoria, devono essere oltre che pertinenti anche aggiornate al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. n. 39954 del 14/12/2021; Cass. n. 16666 del 13/06/2023).
5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c. la violazione e falsa applicazione
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RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 25/2008; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto d discussione tra le parti; la motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile. Osserva che il Tribunale, nel respingere la domanda di protezione complementare, ha ritenuto che il periodo trascorso in Italia fino a quel momento fosse troppo breve per integrarsi nella comunità locale, nonostante gli sforzi del richiedente, e ha negato la presenza di una patologia grave giustificante il permesso per cure mediche. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha considerato la documentazione che dimostra il suo ritorno al lavoro dopo l’intervento chirurgico e la necessità d ulteriori visite mediche, nonché il deposito del documento 13 (Unilav – contratto di lavoro dal 21.02.2023 al 31.12.2023). I ricorrente deduce che questa omissione costituisce una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 25/2008, i relazione all’art. 19 del decreto legislativo n. 286/1998.
6. Il motivo è fondato.
Al presente procedimento si applica la disciplina degli art 5 comma 6 e 19 T.U.I. come introdotta dal decreto legge 132/2020, convertito con I. n. 173 del 2020, posto che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, con modfic. nella I. 5 maggio 2023, n. 50, all’art 7 comma 2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata i vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbi già ricevuto l’invito alla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza da parte RAGIONE_SOCIALE Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La norma COGNOME qui applicabile attribuisce diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare del richiedente protezione i Italia, da valutare tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa natura e RAGIONE_SOCIALE‘effettività d suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, de durata del suo soggiorno e RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di legami familiari
COGNOME
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culturali o sociali con il suo paese d’origine (Cass. 36789/2022 Cass. 18455/2022).
La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misura atipica di protezione a chiusura del sistema, in attuazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘ad 10 Cost., è legata ai parametri RAGIONE_SOCIALEa tutela d diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALEa persona, dovendosi tener conto di come l’allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sull vita privata e familiare, protetta sia dagli artt. 2, 29 e 30 d Costituzione che dall’ad 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindi uno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferis l’art. 5 comma 6 del TUI ratione temporis vigente (Cass. 8495 del 2023).
Il Tribunale di Campobasso ha fatto cattivo governo di questi principi, operando una valutazione atomistica degli elementi rilevanti (Cass. n. 9080 del 31/03/2023) poiché non ha tenuto conto complessivamente del periodo trascorso in Italia una parte del quale dedicato alla cura di una patologia e successivamente al reperimento di un contratto di lavoro.
La questione dovrà quindi essere riesaminata in sede di rinvio tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALEe pertinenti aggiornate informazioni sul paese d’origine che il giudice dovrà assumere come specificato al punto 4, nonché di eventuali ulteriori documenti e allegazioni sulla dedotta integrazione sul territorio, che andrà valutata al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Ne consegue in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, respinto il primo, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese anche del giudizio di legittimità.
COGNOME
P.Q.M.
accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, respinto il primo cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d 196/2003.
Cosi deciso in Roma, il 25/01/2024.