Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27439 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27439 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. omissis r.g. proposto da:
S.M. , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Perugia, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore.
-intimato- avverso il decreto, n. cron. pubblicato in data COGNOME omissis omissis , del TRIBUNALE DI I omissis udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno
22/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
COGNOME
Numero registro generale omissis
Nurnero sezionale 4036f2023
Numero di raccolta generale 27439,2023
FATTI DI CAUSA
Data pubblicazione 27,1:9.2023
omissis respinse la 1. Con decreto del l COGNOME omissis COGNOME l, il Tribunale di domanda di S.M. nativo dell omissis l, volta al riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, RAGIONE_SOCIALE protezione sussidiaria o di quella cd. umanitaria/speciale (o complementare).
1.1. Quel giudice, ritenuto non interamente credibile il racconto dell’istante, negò la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ciascuna delle forme di tutela da lui invocate.
Avverso il descritto decreto il COGNOME S.M. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.. Il RAGIONE_SOCIALE dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
omissis ». Si ricorrente da omissis nella regione di orn issi s in omissis rientri tra ascrive al tribunale di non essersi accorto che, malgrado il orni ssis a Sud del che è sicuramente zona ancora oggi in cui vi è violenza I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., 3 in relazione al d.igs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 lett. c), al d.lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 32, 35, nonché in relazione all’ 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., nullità del decreto per apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione e manifesta contraddittorietà, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, errore di percezione del fatto storico posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda circa la provenienza del i cd. Paesi sicuri, «la zona in cui è nato e vissuto il ricorrente è ill omissis 1 indiscriminata. […l. Il Tribunale, malgrado gli allegati depositati, non tenuto minimamente in conto la zona di provenienza del ricorrente, né ha fatto nessun accertamento attraverso le COI per poi concludere che “Quanto alla ipotesi sub lettera c), si osserva che il omissis non è caratterizzato da violenza indiscriminata”. Tale motivazione, deve quindi essere considerata
COGNOME
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contraddittoria, apparente o inesistente: infatti malgrado fosse ber9aLt a y tane 27,1119f2023 Tribunale non si è premurato di effettuare il dovuto accertamento, non avendo tenuto conto del fatto storico ben evidenziato nel ricorso RAGIONE_SOCIALE provenienza del ricorrente dal situazione del Sud del omissis ovvero del J omissis COGNOME orni ssis . . Nel caso di specie, nessuna fonte è stata riportata», né si è tenuto conto che «il d.m. 4 ottobre 2019, art. 1, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE internazionale, sui Paesi sicuri si applica solo ai procedimenti introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (il ricorso è invece del lornissisp e comunque non analizza minimamente il luogo di provenienza del ricorrente. Si ritiene, quindi, che i principi richiamati dal Suprema Corte sulla materia siano stati totalmente violati dal Tribunale di ornissis sia in quanto non tiene conto del luogo di provenienza del ricorrente, che è il I oniissis I, a Sud del omissis che lo stesso decreto definisce zona a rischio, sia in quanto la verifica deve essere effettuata su fonti aggiornate e relative alla provenienza del migrante»;
11) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione al d.lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ed al d.lgs. n. 286/98 artt. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1, nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., nullità del decreto per apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione e/o sua manifesta contraddittorietà ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE violazione dei diritti umani fondamentali inionnissisi r i omissis nell’ottica di bilanciamento tra integrazione e compromissione dei diritti». Muovendo dal presupposto che «incombe sul giudice il dovere di RAGIONE_SOCIALE istruttoria officiosa, così come previsto dall’art. 8 del digs. n. 25 del 2008 in ordine all’accertamento RAGIONE_SOCIALE situazione oggettiva relativa al Paese di origine, anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione umanitaria», si contesta al tribunale di non avere svolto alcuna verifica del contesto di origine d richiedente, né di avere effettuato che alcun bilanciamento, invece necessario, tra l’integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia e la violazi dei diritti fondamentale nel suo Paese di origine.
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Il primo motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
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2.1. Inverti, il tribunale ha negato la sussistenza in I omissis I, da proviene l’istante, di una situazione di violenza diffusa ed incontrollabile (cfr. pag. 30-31 del decreto impugnato).
2.2. Questa Cor -I ha ripetutamente chiarito che, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE fondatezza di un domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 (violenza indiscriminata in situazioni di confli armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudi merito è tenuto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 200 cooperare nell’accertare la situazione male del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documental in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, peraltro, quel giudice è tenuto ad indicare specificata mente le fon in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (cfr., ex multis, Cass. n. 7874 del 2023; Cass. n. 22232 del 2020; Cass. n. 13255 del 2020; Cass. nn. 9230-9231 del 2020; Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 11312 del 2019).
2.3. Alla stregua dei suesposti principi, quindi, il decreto oggi impugnato deve considerarsi, in parte qua, munito di motivazione meramente apparente, avendo omesso di indicare (cfr. pag. 30-31) qualsivoglia tipo di fonte attendibile da cui ha tratto il proprio convincimento (nulla essendo stato specificato in proposito), rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 7874 del 2023; Cass. n. 27568 del 2022; Cass. n. 9017 del 2018, in motivazione; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).
2.4. Né, in contrario, può assumere rilievo la circostanza che il omissis risulta inserito nella lista dei Paesi cd. sicuri di cui al d.m. 4 ottobre posto che quest’ultimo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2019, s rivela inapplicabile, nella specie, atteso che, come si legge nel provvediment
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oggi impugnato (cfr. pag. 2), il ricorso giurisdizionale di introduttivo del primo grado di questo giudizio, risale al (cfr. Cass. n. 24311 del 2020)
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Il secondo motivo, contestando il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione umanitaria/speciale (o complementare) anche per le medesime ragioni di cui al primo motivo, può considerarsi assorbito.
Il ricorso, dunque, va accolto, quanto al suo primo motivo, assorbito il secondo. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al Tribunale di lornissisi, in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame e per la regola mentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
4.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del prese provvedimento, l’omissione delle generalità e RAGIONE_SOCIALE altri dati identificativ norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
PER QUESTI MOTIVI
La Corbe accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo.
Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di omissis in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e RAGIONE_SOCIALE altri dati identificativi a norma dell’art del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione, il 22 settembre 2023.