Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32851 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32851 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
O COGNOME NOME
sul ricorso iscritto al n. 7650/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME [ elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME COGNOME che COGNOME lo COGNOME rappresenta COGNOME e COGNOME difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso DECRETO TRIBUNALE BOLOGNA n. 792/2022 depositata il 10/03/2023. il
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
COGNOME
NOME COGNOME
nato in omissis il
COGNOME omissis t ricorre
COGNOME
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.,…….
COGNOME
ccolta generale NUMERO_DOCUMENTO
avverso il decreto n. 1185/2023 (n. 792/2022 R.G.) errD3ssabdadone 27/11[2023 Tribunale di Bologna- sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione UE – in data 24.02.2023 e notificato il 10.03.2023, con il quale veniv rigettato il ricorso proposto dal ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 D.Lg n. 25/2008 e negata ogni tipologia di protezione internazionale all’odierno ricorrente.
Il ricorrente giungeva in Italia in data 05.12.2021, dopo aver lasciat il Marocco, suo Paese d’origine, unitamente alla moglie Signora
NOME.W. RAGIONE_SOCIALE
(di anni 5) e al cognato,
I, alla figlia
L.Y.
RAGIONE_SOCIALE.H.
, di anni 10.
La moglie del ricorrente proponeva istanza di protezione internazionale. Il nucleo familiare del ricorrente, residente sin da suo arrivo a Ravenna, presso un CAS è composto oltre che dai coniugi e dal giovane cognato del ricorrente, NOME, già affidato in Marocco alla famiglia COGNOME omissis COGNOME dai genitori per ragioni principalmente economiche, dato che i genitori non riuscivano a mantenerlo, anche dalla figlia COGNOME NOME COGNOME e dal nuovo membro, il piccolo COGNOME NOME COGNOME NOME, nato a lornissislill omissis I. La moglie RAGIONE_SOCIALEo straniero proponeva istanza di protezione internazionale unitamente al marito per identiche motivazioni, l’istanza era parimenti rigettata dalla CT di Forli Cesena e il 26.01.2023 la Signora
AVV_NOTAIO proponeva ricorso ex art.35b1s dlgs 25/2008 innanzi al Tribunale di Bologna.
In data 24.02.2023 il Collegio rigettava l’istanza del M.E. mentre il ricorso RAGIONE_SOCIALEa moglie (rg.743/2022) era al contrario accolto dalla sez. specializzata del Tribunale di Bologna con decreto di accoglimento n. 1455/2023 del 23.03.2023.
Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Paese di origine del richiedente mentre
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Numero di rpccolta rlicazi geberale 32851/2023 per la moglie sono stati ritenuti sussistenti i presupposp ti COGNOME e COGNOME ia uata pub COGNOME one 27/112023 concessione RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che si è costituito tardivamente.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
I motivi di ricorso avverso sono così rubricati:
Violazione di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. pe manifesta illogicità eio carenza di motivazione per aver il Giudice di prime cure valutato in modo opposto situazioni consimili e interconnesse -moglie e marito con figli minori -, motivazione discriminatoria e illogica;
Violazione di legge processuale ex art. 360 comma 1 n.3 cpc erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘a rt.19 TUI che comporta una violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘unità familiare, come tutelato dalla Carta Costituzionale (sent.202/2013) e dall’art.8 CEDU in quanto la valutazione RAGIONE_SOCIALEa vulnerabilità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ai fini RAGIONE_SOCIALEa protezion speciale è stata effettuata in spregio alla norma citata, posto che no è stato valutato in via prioritaria il superiore interesse all’un familiare. L’art. 19 del D.Lgs 251/2007 dispone che la condizione di genitore con figli minori a carico integra una condizione di potenziale vulnerabilità del nucleo familiare in relazione alla sua eventuale disaggregazione, condizione rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale, e impone di valutare con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.
Il ricorso è fondato.
Nel corso del giudizio innanzi al Tribunale il ricorrente produceva la documentazione attestante le iscrizioni scolastiche RAGIONE_SOCIALEa figlia e d cognato, il suo contratto di lavoro e la relativa busta paga. Con particolare riferimento ai presupposti per concedere la protezione speciale, per quel che rilevava nel caso di specie, vi era un condizione di specifica vulnerabilità del richiedente ex art. 19, del
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Igs 251/2007 per l’ipotesi di un suo allontanamento forzato ai pa se ata pubb icazione 27/11/2023 di residenza determinata sia dalla presenza in Italia dei figli minor che RAGIONE_SOCIALEa moglie con conseguente lesione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa tutela RAGIONE_SOCIALEa norma in questione e cioè il diritto alla conservazione RAGIONE_SOCIALE‘unit familiare anche nella prospettiva RAGIONE_SOCIALEa tutela del superiore interesse del minore.
Va anche richiamato quanto affermato con il recente arresto RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 24413/2021, nel quale è stato evidenziato che i focus RAGIONE_SOCIALEa valutazione comparativa tra la condizione del richiedente protezione nel paese di accoglienza e in quello di origine va centrato sul rispetto dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘uomo, quali definiti nel Carte 6 di 7 sovra nazionali e nella Costituzione italiana, venendo, in primo luogo, in rilievo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU, che è centrale pe valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e le condizioni di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEa sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria e “..la cui protezione concerne, dunque, l’intera rete di relazioni che il richiedente si è costituito in I relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi a esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare)…”. In particolare, è stato precisato che il giudice di merito, nell’effettua il giudizio comparativo, deve valutare ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALE condizione di vulnerabilità “.. non solo il rischio di danni futuri – lega alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà n paese d’origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi cultural riuscita..”.
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Alla luce di tali considerazioni, le S.U. n. 24413126 1 gy p iitino icazione 27/11/2023 enunciato il principio di diritto secondo cui, quando si accerti che un apprezzabile livello di integrazione sia stato raggiunto dal richiedente protezione, se il ritorno nel paese d’origine rende probabile un significativo scadimento RAGIONE_SOCIALEe condizioni di vita privata eio familiar sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU, le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine assumeranno una rilevanza proporzionalmente minore e deve ritenersi sussistente un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 T.U. Imm., per il riconoscere il permesso d soggiorno.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la sentenza impugnata, nel valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente, abbia completamente omesso di esaminare il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU – rilevante anche nel vigore nella nuova disciplina introdotta con il D.L. 130/2020 – astenendosi dal valutare il percorso di integrazione eventualmente compiuto dal ricorrente, essendo stato (erroneamente) ritenuto tale aspetto, anche in astratto, irrilevante. Secondo Cass.32237/21: “Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione d credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontana dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che s vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo RAGIONE_SOCIALEa propria vita fa miliare, segnatamente nell’ottica RAGIONE_SOCIALE‘assistenza, RAGIONE_SOCIALE‘educazione e RAGIONE_SOCIALE‘accudimento di figli minori”.
In caso di rientro nel suo paese il ricorrente dovrebbe subire l’allontanamento dalla moglie che invece ha ottenuto il permesso speciale. E’ evidente che la rottura RAGIONE_SOCIALE‘unità familiare, che discend dall’assegnare una tutela diversa alle posizioni di moglie e marito nello stesso nucleo familiare, comporta una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.8
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Numerip di racci;Ilt COGNOME enerale 32851/2023 Cedu e degli art.29, 30 e 31 Cost. e rende a pplicabile la u disposizi§rie ata p ubb c zone 27/11/2023 che innovato l’art. 19 del testo unico im m. (d.lgs. n. 286/1998).
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame, alla luce RAGIONE_SOCIALEa norma citata e dei principi enunciati dalle S.U. nell sentenza n. 24413/2021.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale d Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/10/2023.