ORDINANZA TRIBUNALE DI ANCONA – N. R.G. 00004958-1 2024 DEL 14 11 2024 PUBBLICATA IL 14 11 2024
proc. n. 4958/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL ‘U NIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, nella seguente composizione
dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME all esito della camera di consiglio del 13.11.2024 ‘ nel proc.to civile n. 4958/2024 r.g.;
pres. rel. giudice giudice
tra
rapp.to e difeso dall’avv. COGNOME
ricorrente
e
C.F.
resistente
letti gli atti del procedimento,
rilevato che in data 24.09.2024 il richiedente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di e che, in pari data, l’amministrazione gli aveva notificato l’inammissibilità della stessa, considerato che, in seguito alla soppressione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 TUI avvenuta con le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, viene meno la possibilità di chiedere tale forma di protezione direttamente al Questore;
rilevato che con ricorso depositato il 27.09.2024, il richiedente ha adito al Tribunale di Ancona al fine di veder accertato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, D. Lgs. 25/08 in combinato disposto dell’art. 19 TUI, così come modificato dal DL 20/2023 e L. di conversione 50/2023 e che contestualmente veniva avanzata istanza cautelare ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 150/2011;
rilevato che con decreto del 27.09.2024, il Tribunale sospendeva l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora per le motivazioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate;
rilevato altresì che veniva fissata l’udienza per trattazione della causa nel merito per il giorno 12.09.2025
;
considerato che in data 08.11.2024, la difesa ha avanzato istanza ex art. 699 doudecies c.p.c, volta ad ordinare alla Questura resistente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio;
considerato che in forza del summenzionato provvedimento di sospensione il richiedente è legittimato a soggiornare sul territorio nazionale fino alla definizione del giudizio di merito;
considerato che le modifiche introdotte con il c.d. ‘Decreto Cutro’ non fanno venir meno il dovere in capo all’Amministrazione di ad empiere agli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ai sensi dell’art. 5 comma 6 TUI, nonché all’art. 8 CEDU, in base al quale ‘ ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza ‘;
considerato infine che, dal momento della formalizzazione dell’istanza di protezione sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale sorge in favore del richiedente il diritto soggettivo al rilascio di un titolo di
soggiorno provvisorio che, nelle more della definizione del giudizio, gli consenta di permanere legalmente sul territorio nazionale, anche al fine di tutelare l’attività lavorativa intrapresa e il rispetto alla sua vita privata;
p.q.m.
ordina alla Questura di di dare attuazione al provvedimento cautelare emesso in data 27.09.2024 dal Tribunale Ordinario di Ancona, provvedendo a rilasciare un titolo di soggiorno che consenta al richiedente di permanere provvisoriamente sul territorio nazionale fino all’esito del pro cedimento Si comunichi;
Ancona, 13.11.2024
Il Giudice Dott. NOME COGNOME