ORDINANZA TRIBUNALE DI ANCONA – N. R.G. 00004958-1 2024 DEL 14 11 2024 PUBBLICATA IL 14 11 2024
proc. n. 4958/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL ‘U NIONE EUROPEA
Il Tribunale di Ancona, nella seguente composizione
dott. NOME COGNOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME all esito della camera di consiglio del 13.11.2024 ‘ nel  proc.to civile n. 4958/2024 r.g.;
pres. rel. giudice giudice
tra
rapp.to e difeso dall’AVV_NOTAIO
ricorrente
e
Parte_1
C.F._1
Controparte_1
resistente letti gli atti del procedimento,
rilevato che in data 24.09.2024 il richiedente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di e che, in pari data, l’amministrazione gli aveva notificato l’inammissibilità della stessa, considerato che, in seguito alla soppressione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 TUI avvenuta con le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, viene meno la possibilità di chiedere tale forma di protezione direttamente al AVV_NOTAIO; CP_1
rilevato che con ricorso depositato il 27.09.2024, il richiedente ha adito al Tribunale di Ancona al fine di veder accertato il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, D. Lgs. 25/08 in combinato disposto dell’art. 19 TUI, così come modificato dal DL 20/2023 e L. di conversione 50/2023 e che contestualmente veniva avanzata istanza cautelare ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 150/2011;
rilevato che  con  decreto  del  27.09.2024,  il  Tribunale  sospendeva  l’efficacia  esecutiva  del  provvedimento impugnato, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora per le motivazioni che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate;
rilevato altresì che veniva fissata l’udienza per trattazione della causa nel merito per il giorno 12.09.2025
;
considerato che  in  data  08.11.2024,  la  difesa  ha  avanzato  istanza  ex  art.  699  doudecies  c.p.c,  volta  ad ordinare alla Questura resistente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio;
considerato che in forza del summenzionato provvedimento di sospensione il richiedente è legittimato a soggiornare sul territorio nazionale fino alla definizione del giudizio di merito;
considerato che le modifiche introdotte con il c.d. ‘Decreto Cutro’ non fanno venir meno il dovere in capo all’Amministrazione di ad empiere agli obblighi costituzionali  ed  internazionali  dello  Stato  italiano  ai sensi dell’art. 5 comma 6 TUI, nonché all’art. 8 CEDU, in base al quale ‘ ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza ‘;
considerato infine che, dal momento della formalizzazione dell’istanza di protezione sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale sorge in favore del richiedente il diritto soggettivo al rilascio di un titolo di
soggiorno provvisorio che, nelle more della definizione del giudizio, gli consenta di permanere legalmente sul territorio nazionale, anche al fine di tutelare l’attività lavorativa intrapresa e il rispetto alla sua vita privata;
p.q.m.
ordina alla  Questura di di dare attuazione al provvedimento cautelare emesso in data 27.09.2024 dal  Tribunale  Ordinario  di  Ancona,  provvedendo  a  rilasciare  un  titolo  di  soggiorno  che  consenta  al richiedente di permanere provvisoriamente sul territorio nazionale fino all’esito del pro cedimento Si comunichi; NUMERO_DOCUMENTO
Ancona, 13.11.2024
Il AVV_NOTAIO COGNOME