ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00019786 2025 DEPOSITO MINUTA 19 12 2025 PUBBLICAZIONE 19 12 2025
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, a scioglimento della riserva assunta in data 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G. promossa con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. depositato in data 02/10/2025 da:
(c.f.
; Codice CUI: ; ID: ), con l’avv.
COGNOME NOME,
ricorrente,
contro
(c.f.
),
resistente
contumace,
C.F.
P.
in punto: azione ex art. 700 c.p.c. -omessa formalizzazione domanda di riconoscimento della protezione complementare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., depositato in data 2.10.2025, ha chiesto in via cautelare e d’urgenza ‘ accertare il diritto del ricorrente ad accedere alla procedura per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, disciplinato dagli articoli 19, commi 1 e 1.1, e 5, comma 6, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e dall’articolo 32, comma 3-ter, del Decreto Legislativo n. 25/2008 e, per l’effetto, ordinare alla Questura di Padova, in persona del legale rappresentante, di fissare con urgenza al ricorrente un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ed il compimento di ogni atto consequenziale ‘ .
A fondamento del ricorso ha dedotto che: a) con provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO della Provincia di Venezia in data 19.3.2024 e notificato in data 18.6.2025 (n. 35/2024/Div. P.A.S.I. Cat. A11/2024 Uff. Immigrazione-I sezione) veniva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per ‘RAGIONE_SOCIALE Commerciali -Lavoro Autonomo’ del quale era titolare il ricorrente; b) il predetto provvedimento veniva adottato in considerazione di un giudizio di pericolosità del atteso che ‘ risulta dalla data del 31.07.2023, su disposizione del Gip del Tribunale di Venezia sottoposto all’applicazione della misura cautelare in carcere per il reato di omicidio doloso tentato ai sensi dell’art. 575 cp per aver sferrato un fendente all’addo me di un cittadino straniero ‘; c) nel provvedimento del AVV_NOTAIO, l’odierno ricorrente veniva avvisato nei seguenti termini ‘ lo straniero che potrà presentare entro 15 giorni lavorativi alla data di notifica del presento atto nuova istanza di rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo, che verrà rilasciato ove ricorrano i presupposti’ ; d) medio tempore, con sentenza del 15/10/2024, n. 735, il Tribunale Ordinario di Venezia, previa riqualificazione del fatto da omicidio doloso tentato a lesioni personali aggravate, condannava il sig. alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione; f) a mezzo pec (in data 11/7/2025 -come evincibile dai documenti) lo formalizzava domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, disciplinato dagli articoli 19, commi 1 e 1.1, e 5, comma 6, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e dall’articolo 32, comma 3-ter, del Decreto Legislativo n. 25/2008 e, contestualmente, istanza di formalizzazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 9, comma 9, Decreto Legislativo n. 25/200 8; g) in data 25.7.2025, non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente sollecitava a mezzo del proprio procuratore la Questura affinché provvedesse alla presa in carico della domanda; h) entrambe le comunicazioni -ossia la domanda e il sollecito – non venivano riscontrate; i) a causa del mancato rilascio del permesso di soggiorno il ricorrente non poteva proseguire l’attività lavorativa sino a quel momento intrapresa e che gli garantiva una retribuzione pari a circa 1.900 euro mensili, né, in mancanza di un titolo di permanenza sul territorio nazionale, poteva sottoscrivere ulteriori contratti di lavoro, dovendo di conseguenza ricorrere agli aiuti della
per provvedere al sostentamento proprio, della moglie e del fratello; l) in conseguenza della irregolarità del padre, neppure ai figli è stato concesso il rinnovo del permesso; m) di essere titolare dei requisiti necessari al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione del proprio inserimento sociale, lavorativo e familiare sul territorio nazionale (come meglio esposto e documentato con il ricorso).
Ciò premesso in sintesi, il ricorrente ha chiesto quindi che sia ordinato alla Questura di Rovigo di procedere alla fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda di protezione speciale.
La Questura di Rovigo ed il non si sono costituiti in giudizio benché la notifica risulti regolare presso l’Avvocatura dello Stato .
All’udienza di comparizione delle parti del 18.11.2025 il ricorrente instava per l’accoglimento del ricorso, richiamando quanto dedotto in atti; il AVV_NOTAIO si riservava per la decisione.
Preliminarmente non è superfluo evidenziare che rispetto alla domanda (cautelare) formulata dal ricorrente sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario.
Costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui appartengono alla giurisdizione del AVV_NOTAIO ordinario «le controversie relative al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero per c.d. protezione speciale, ciò in quanto il diritto alla protezione c.d. complementare ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l’accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica (Cass. n. 2716/2022; in senso conforme Cass. n. 30658/2018; Tar Piemonte, Torino, sez. I, 25.2.2022, n. 148; Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 10.1.2022, n. 20).
Ne discende che anche laddove l’interessato come nel caso di specie -faccia valere la lesione del suo diritto alla formalizzazione della domanda di protezione si verte sempre in materia di diritti soggettivi, posto che la posizione giuridica per cui si invoca tutela è strettamente e funzionalmente legata all’affermazione del diritto alla protezione internazionale/speciale, in relazione alla quale sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Ciò premesso, mette conto osservare che il ricorso cautelare promosso dal sig. è meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Giova in limine rammentare che l’art. 700 c.p.c. è la norma di chiusura del procedimento cautelare che trova la sua ratio nella finalità di assicurare una tutela immediata (ed atipica) al diritto del ricorrente che altrimenti
potrebbe essere irrimediabilmente e irreparabilmente compromesso in atteso del tempo necessario a conseguire la tutela definitiva mediante lo svolgimento di un ordinario processo.
La finalità del ricorso ex art. 700 c.p.c., pertanto, è quella di anticipare in tutto o in parte la sentenza di merito, ovvero parte degli effetti che questa potrebbe produrre tra le parti, salvaguardando la ‘situazione tutelanda’ e prevenendo l’avverarsi di conseguenze negative ove tale strumento non venisse attuato.
L’emanazione di un provvedimento cautelare d’urgenza richiede, come noto, l’accertamento in concreto dell’esistenza dei requisiti costitutivi del fumus boni iuris e del periculum in mora , di talché la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. Il fumus bonis iuris consiste nella valutazione da parte del AVV_NOTAIO, circa la probabile e verosimile esistenza del diritto per il quale si invoca la tutela cautelare e, di qui, la possibilità che la domanda possa trovare accoglimento. Il periculum in mora, invece, è il pregiudizio che può derivare al diritto cautelando durante il tempo occorrente per far valere il diritto medesimo nelle forme ordinarie.
Tale requisito, in particolare, presuppone che l’istante prospetti la probabile sopravvenienza futura di un pregiudizio della propria situazione sostanziale, alla cui neutralizzazione mira il provvedimento cautelare richiesto. E tale da consentire al AVV_NOTAIO di effettuare un accertamento prognostico di probabilità in ordine alla situazione di rischio lamentata.
Il pregiudizio, nella prospettiva del rimedio di cui all’art. 700 c.p.c., è peraltro doppiamente caratterizzato sotto il profilo temporale: per un verso deve trattarsi di un pregiudizio imminente e che rischierebbe comunque di avverarsi e concretizzarsi durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria del diritto, per altro verso deve caratterizzarsi in termini di irreparabilità.
Ebbene, nel caso di specie ricorrono entrambi i requisiti costitutivi sopra menzionati.
In punto di fumus bonis iuris , v’è da osservare in via dirimente che, al di là della questione in merito al se a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 (che ha soppresso il secondo periodo del comma 1.2. dell’art. 19 TUI che consentiva all’interessato di presentare una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al AVV_NOTAIO), sia (ancora) consentito al richiedente di proporre direttamente istanza di riconoscimento della protezione speciale ovvero se, piuttosto, la medesima domanda debba essere canalizzata nell’ambito della procedura amministrativa prevista per la richieste di protezione internazionale, resta indubbio il fatto che
l’amministrazione, sulla base delle regole generali che governano il procedimento amministrativo, non può rifiutarsi di ricevere l’istanza presentata dal richiedente la protezione omettendo di procedere alla fissazione dell’appuntamento richiesto.
Come già osservato dalla giurisprudenza di merito (e, in particolare, da questo Tribunale) anche al solo fine di rigettare la domanda o esprimere un qualsivoglia diniego (anche in termini di inammissibilità o di irricevibilità) in ordine alla domanda di protezione complementare, la Questura competente è comunque tenuta alla fissazione dell’appuntamento ed alla conseguente registrazione della domanda, di guisa da dare avvio alla procedura amministrativa, lasciando poi alla discrezionalità dell’amministrazione ogni decisione (cfr. Tribunale di Venezia, ordinanza n. 12639/2023 del 19.09.2023).
E tanto basta per ritenere integrato il profilo del fumus .
Sussiste inoltre l’elemento del periculum in mora , giacché la mancata fissazione di un appuntamento e l’omessa registrazione della domanda incidono negativamente sulla condizione soggettiva del ricorrente, il quale versa in una situazione di irregolarità nel territorio italiano e risulta conseguentemente esposto al rischio di espulsione, senza nemmeno poter attivare gli strumenti predisposti dall’ordinamento a tutela della persona.
Ricorrono pertanto nella fattispecie i requisiti per l’accoglimento della domanda cautelare, sia pur limitatamente alla richiesta di fissazione di un appuntamento da parte della Questura di Rovigo, tenuto conto, come già evidenziato, che la condotta omissiva dell’amministrazione lede il diritto soggettivo del ricorrente a formalizzare l’istanza di protezione con tutte le garanzie conseguenti, impregiudicata comunque ogni valutazione successiva attinente alla ricevibilità e/o fondatezza della domanda nonché al rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio ed alla assegnazione di un codice fiscale, trattandosi di questioni che rimangono necessariamente devolute alla discrezionalità dell’organo amministrativo competente.
Tenuto conto della condotta extraprocessuale delle parti, benché il ricorso cautelare debba essere accolto, si giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara la contumacia del ;
– ordina alla Questura di Rovigo di procedere alla fissazione di un appuntamento al richiedente
onde consentire allo stesso di formalizzare la propria domanda di protezione, impregiudicata ogni successiva determinazione di competenza.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Venezia, 19/12/2025.
Il Giudice AVV_NOTAIO