LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Protezione speciale: no alla domanda diretta al Questore

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso d’urgenza di un cittadino straniero che chiedeva di poter presentare domanda di protezione speciale direttamente al Questore. Secondo l’ordinanza, a seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 50/2023, tale richiesta può essere avanzata unicamente all’interno del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, escludendo la via diretta alla Questura. Il giudice ha ritenuto insussistente il ‘fumus boni iuris’, ovvero la parvenza di fondatezza del diritto vantato.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 2 dicembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Protezione Speciale: Dopo la Riforma si Chiede solo con l’Asilo?

Una recente ordinanza del Tribunale di Torino ha affrontato una questione cruciale per il diritto dell’immigrazione: le modalità di richiesta della protezione speciale dopo le modifiche legislative del 2023. La decisione chiarisce che non è più possibile presentare la domanda direttamente al Questore, ma occorre seguire l’iter della protezione internazionale. Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione sulle procedure a disposizione dei cittadini stranieri per regolarizzare la propria posizione in Italia.

I Fatti del Caso

Il caso riguarda un cittadino nigeriano, residente e lavoratore a Torino da diversi anni. Dopo aver visto respinte in passato le sue domande di protezione internazionale, nella primavera del 2025 si era recato presso la Questura di Torino per chiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale. La sua richiesta si basava sulla violazione del suo diritto alla vita privata e familiare in caso di rimpatrio, ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 286/98).

L’Ufficio Immigrazione, tuttavia, non accettava la sua istanza, indicandogli come unica via percorribile quella di presentare una nuova domanda di protezione internazionale. Di fronte a questo diniego, lo straniero, assistito dal suo legale, ha presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale per veder accertato il suo diritto a formalizzare la domanda direttamente presso la Questura.

La questione giuridica e la domanda di protezione speciale

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione delle norme modificate dalla Legge n. 50/2023. Prima di tale intervento, era pacifico che la domanda di protezione speciale potesse essere presentata direttamente al Questore, il quale poi richiedeva un parere alla Commissione territoriale. La nuova legge ha abrogato il comma 1.2 dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, che prevedeva esplicitamente questa procedura.

La difesa del ricorrente sosteneva che l’abrogazione della procedura non avesse eliminato il diritto sostanziale e che, pertanto, dovesse essere ancora possibile rivolgersi direttamente all’autorità di pubblica sicurezza. La Questura, al contrario, riteneva che l’unica via fosse ormai quella della procedura di protezione internazionale.

le motivazioni

Il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente il presupposto del fumus boni iuris. Il giudice ha ricostruito l’evoluzione normativa, evidenziando come il legislatore del 2023 abbia compiuto una scelta chiara: abrogare il procedimento amministrativo diretto davanti al Questore, senza però eliminare il diritto alla protezione speciale.

Secondo l’ordinanza, la tutela dei diritti fondamentali che impediscono l’espulsione rimane pienamente garantita, ma il suo accertamento deve avvenire all’interno del procedimento unitario di protezione internazionale. L’art. 19 del TUI, che vieta l’espulsione in caso di rischio di tortura o violazione dei diritti fondamentali, viene ora valutato esclusivamente dalla Commissione territoriale.

Il giudice ha specificato che questa soluzione non lede i diritti del richiedente, il quale può:
1. Presentare una domanda di protezione internazionale, anche se finalizzata a ottenere la sola protezione speciale.
2. Richiedere un altro tipo di permesso di soggiorno e, in caso di preavviso di rigetto, far valere le condizioni per la protezione speciale.

Il Tribunale ha concluso che la scelta legislativa è stata quella di ricondurre tutte le forme di protezione nell’alveo della procedura internazionale, negando la possibilità di un canale amministrativo parallelo e diretto con il Questore.

le conclusioni

La decisione del Tribunale di Torino conferma un orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando dopo la riforma del 2023. Le implicazioni pratiche sono significative: i cittadini stranieri che intendono far valere il proprio radicamento sociale e familiare in Italia per ottenere la protezione speciale non possono più adire direttamente la Questura. Devono necessariamente avviare una procedura di protezione internazionale, con la conseguenza che la loro istanza sarà vagliata dalla competente Commissione territoriale. Sebbene il diritto non sia stato cancellato, la via per ottenerne il riconoscimento è ora univocamente incanalata nel sistema dell’asilo.

È ancora possibile richiedere la protezione speciale direttamente al Questore dopo la riforma del 2023?
No, l’ordinanza chiarisce che la Legge n. 50/2023 ha abrogato la specifica procedura che consentiva di presentare la domanda direttamente al Questore. La richiesta va inserita nel procedimento di protezione internazionale.

Come si può ottenere oggi il riconoscimento della protezione speciale?
La domanda deve essere presentata nell’ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. La valutazione spetta alla Commissione territoriale, anche qualora la richiesta sia mirata ad ottenere esclusivamente la protezione speciale.

L’abrogazione della procedura diretta al Questore ha eliminato il diritto alla protezione speciale?
No. Il diritto sostanziale alla protezione speciale non è stato eliminato e resta garantito. Ciò che è cambiato è unicamente il procedimento amministrativo necessario per far valere tale diritto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati