Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6971 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 6971  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a LAKSHMIPUR SADAR (Bangladesh) il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE –  COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE -SEZIONE DI VICENZA
-intimati-
Avverso il decreto di rigetto del Tribunale di Venezia n. 12253/2024, del 6.6.2024.
Oggetto: protezione internazionale
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il ricorrente, nato a Lakshmipur (Bangladesh) il DATA_NASCITA, ha impugnato  il  provvedimento  del  23.6.2022,  reso  dal  RAGIONE_SOCIALE,  che  ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e, sotto altro profilo, non ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento di altre forme di protezione ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente.
In audizione amministrativa, il ricorrente ha riferito di avere svolto attività politica per conto del partito RAGIONE_SOCIALE sin dal 2002 e di essere stato eletto presidente del RAGIONE_SOCIALE per la sezione di Kapasia nel 2005 ma che, in seguito al cambio di governo avvenuto nel 2006, è stato aggredito e preso di mira dai membri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; per tale motivo, il ricorrente si è dovuto nascondere, chiedendo ospitalità a diversi amici, per poi trasferirsi a Dacca presso la zia paterna, formalizzando poi la domanda per poter entrare in Italia tramite la cosiddetta ‘procedura flussi’ e arrivando in Italia nel 2010 per via aerea.
In caso di rimpatrio teme di essere ucciso o incarcerato.
2.Per quanto qui di interesse il Tribunale ha precisato che:
l’oggetto  del  giudizio  non  è  la  legittimità  formale  del  diniego impugnato, ma l’esistenza del diritto del ricorrente all’ottenimento di una  RAGIONE_SOCIALEe  forme  di  protezione  previste  dall’ordinamento,  sia  essa internazionale, speciale o per gli altri casi contemplati dal d.lgs. n. 286/1998;
per il rilascio di un permesso per protezione speciale non vi sono elementi  per  ritenere  che  il  NOME  abbia  raggiunto  un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata
prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un’attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata.
Le uniche allegazioni documentali si limitano all’RAGIONE_SOCIALE che attesta l’esistenza di un contratto di lavoro RAGIONE_SOCIALEa durata di un mese nel corso del 2023 e la partecipazione ad alcuni corsi di formazione;
c) non è nemmeno sufficiente far riferimento all’astratta condizione del Paese d’origine RAGIONE_SOCIALE‘interessato, ma occorre comunque procedere ad un giudizio individualizzante, nel senso che devono essere dedotti specifici elementi che indichino in che modo tale situazione astratta determina in concreto una situazione di vulnerabilità in relazione al ricorrente;
d) per quanto attiene, invece, alla protezione sussidiaria, il Tribunale ha ritenuto condivisibili i dubbi manifestati dalla RAGIONE_SOCIALE sulla credibilità RAGIONE_SOCIALE‘interessato . Le dichiarazioni rese in merito all’appartenenza e alla militanza politica appaiono estremamente generiche e in parte contraddittorie. Generiche e prive di sufficiente dettaglio appaiono anche le dichiarazioni relative alle attività e agli scopi del partito, al ruolo ricoperto dal ricorrente all’interno di esso e alle funzioni assegnategli, nonché le dichiarazioni afferenti alle minacce e alle aggressioni subìte;
e) quanto al requisito di cui alla lett. c RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha precisato che l’espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa violenza non mirato ad un oggetto o a un indi viduo specifico e che con l’espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a causa di un
rischio  reale  (e  non  solo  astratto)  di  subire  minacce  alla  vita, all’integrità fisica o alla l ibertà a cause di tale violenza;
la protezione sussidiaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007 può essere concessa o quando vi è una situazione di conflitto armato che espone personalmente il soggetto al rischio per la propria vita e per la sua incolumità in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua situazione individuale (regola) oppure quanto il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, a prescindere dalla sua situazione individuale (eccezione);
 i n  ossequio  all’obbligo  di  cooperazione  RAGIONE_SOCIALE‘Autorità  giudiziaria nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, il Tribunale ha peraltro acquisito informazioni aggiornate sul Bangladesh da fonti internazionali  specificamente  indicate  e  riportate; dall’esame  RAGIONE_SOCIALEe fonti  indicate,  è  possibile  escludere  che  in  Bangladesh,  e  nella specifica regione di provenienza del ricorrente, vi sia una situazione assimilabile all a nozione di ‘conflitto armato’;
non può, inoltre, ritenersi che il Bangladesh costituisca una zona a rischio e che la sua popolazione civile soggetta alla ‘minaccia grave e  individuale’  in  ragione  RAGIONE_SOCIALEa  situazione  di  povertà  diffusa  e sovrappopolamento  e  RAGIONE_SOCIALEa  condizione  di  esposizione  a  violenti fenomeni naturali.
─ NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE non  si è costituito  tempestivamente, limitandosi  a  depositare  atto  con  cui  chiede  di  poter  partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
4. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n.3, c.p.c con erronea e falsa applicazione dei criteri vigenti in materia istruttoria per violazione RAGIONE_SOCIALE‘ obbligo di cooperazione d’ufficio del Giudice nella acquisizione RAGIONE_SOCIALEe prove agli effetti RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione sussidiaria ex art 14, lett. b), d.lgs. n 251/2007 e di protezione speciale ex art 19, comma 1, e comma 1.1, TUI prima parte in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.35 bis, comma 9, d.l. n.13/2017 in riferimento all’art. 8, comma 2 e 3, d.lgs. n. 25/2008 e RAGIONE_SOCIALE‘art 27, comma 1 bis, d.lgs. n.25/2008 e con violazione dei criteri previsti dall’ art. 3, comma 3, lett. a, b, e c, e comma 5, lett. a, e c, d.lgs n.251/2007 agli effetti RAGIONE_SOCIALEa valutazione di credibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese in sede di audizione personale in assenza di prove documentali allegate. Il Tribunale civile di Venezia non avrebbe fatto, nel caso concreto, corretta applicazione in sede di motivazione e di decisione dei principi vigenti in materia istruttoria, perché in materia di protezione internazionale è prevista una attenuazione del principio dispositivo in tema di prova con parziale inversione del relativo onere a favore del richiedente asilo e con correlato obbligo di cooperazione d’ufficio posto a carico del Giudice di merito che deve assumere tutte le informazioni disponibili ed aggiornate relative alla situazione attuale esistente nello Stato di origine del cittadino straniero anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa tutela effettiva per i diritti umani ivi esistente agli effetti RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale e di quelle subordinate di protezione sussidiaria e protezione speciale, con possibile violazione dei principi contenuti nell’art.8, comm1 2 e 3, d.lgs. n.25/2008 in tema di criteri applicabili in sede di esame RAGIONE_SOCIALEa domanda e nell’art. 3, comma 3, lett. a, b, e c, e comma 5, lett. a e c, d.lgs. n.251/2007 relativi all’esame del richiedente asilo ed alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese in sede di audizione personale.
4.1 ─ La censura è inammissibile. Questa Corte ha già sostenuto (rispetto ad un’ipotesi di tratta) che nel caso di vittime di particolari condotte persecutorie il giudice deve analizzare le dichiarazioni del migrante -ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 5, lett. c, d. lgs. 251/2007, 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, d. lgs. 25/2008 – alla luce dei criteri interpretativi indicati dall’U.N.H.C.R. nelle proprie linee guida volte all’identificazione di queste persone tra i richiedenti protezione internazionale, le quali costituiscono una fonte di informazione meritevole di credito utile a verificare la concordanza del racconto offerto con le precipue caratteristiche di chi si trovi in una simile situazione (Cass. 41863/2021; si veda, inoltre, Cass. 25751/2021).
E’  stato  anche  ulteriormente precisato  che  in  tema  di  protezione internazionale  e  umanitaria,  la  valutazione  RAGIONE_SOCIALEa  credibilità  RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale RAGIONE_SOCIALEa decisione, da compiersi, ma alla stregua dei criteri indicati negli artt. 3 d.lgs. n. 251/2007 e 8 d.lgs. n. 25/2008 (Cass., n. 9858/2023; Cass., n.28214/2022).
Il principio però, va coniugato in relazione al singolo caso ed, infatti, più volte questa Corte ha ribadito che in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità RAGIONE_SOCIALEa narrazione, pur dovendo essere condotta attraverso un’integrazione da parte del giudice, deve comunque fondarsi su canoni minimi di verosimiglianza: ove, invece, il racconto del richiedente asilo risulti affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, non è necessario procedere ad un approfondimento istruttorio ufficioso, nè alla ricerca RAGIONE_SOCIALEe c.d. COI, poiché manca una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la possibilità e il livello di rischio (Cass., n.2667/2023; Cass., n. 26149/2022).
Il  tribunale ha analizzato ogni singola parte RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del richiedente indicando di volta in volta la motivazione specifica sulla non  credibilità  per  estrema  genericità  o  contraddizione  ed  ha  poi assolto al suo dovere-potere di cooperazione istruttoria consultando ed indicando specificamente le fonti internazionali consultate.
5. -Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione alla domanda di protezione speciale da valutarsi secondo la normativa previgente ancora applicabile nella formulazione introdotta dal d.l. n. 130/2020 ed in vigore fino al 13.03.2023 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, commi 1 e 1.1, TUI ed art. 32, comma 3, d.lgs. n.25/2008. Omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa integrazione sociale e lavorativa in Italia con possibile violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa CEDU in tema di tutela RAGIONE_SOCIALEa vita privata e familiare del cittadino straniero in territorio UE. Mancata applicazione dei criteri di valutazione previsti in materia ed omessa esecuzione del giudizio di comparazione tra condizione di vita attuale in Italia e condizione presumibile in caso di rientro in Bangladesh del richiedente asilo.
In particolare, si osserva che «Infatti il decreto impugnato non ha fatto alcun riferimento in sede di valutazione alla lunga durata del suo soggiorno in Italia, iniziato nel lontano 2010 con regolare ingresso nell’ambito del decreto flussi e con regolare permesso di soggiorno ottenuto per alcuni anni, a conferma di un suo precedente positivo inserimento sociale nel nostro Stato, che si è interrotto per alcuni anni senza sua colpa avendo perso il lavoro, avendo comunque il ricorrente sempre osservato le regole ed i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico senza commettere alcun reato per vivere durante il periodo di irregolarità e di difficoltà personale, inserimento sociale che è ripreso nel corso del 2022 a seguito RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo proposta e del percorso scolastico e formativo intrapreso con una cooperativa di accoglienza per
migranti,  che  attualmente  lo  ha  assunto  come  collaboratore  con regolare contratto di sei mesi che viene allegato in copia».
5.1 -Il Tribunale di Venezia ha statuito che: «non vi sono elementi per ritenere che il NOME abbia raggiunto un adeguato livello di  integrazione  sociale,  tenuto  conto  che  non  è  stata  prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un’attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata.
Le uniche allegazioni documentali si limitano all’RAGIONE_SOCIALE che attesta l’esistenza di un contratto di lavoro RAGIONE_SOCIALEa durata di un mese nel corso del 2023 e la partecipazione ad alcuni corsi di formazione.
Non appare decisivo nemmeno il richiamo alla situazione di sicurezza e  di rispetto dei diritti  umani  relativa  al Paese  d’origine  del ricorrente».
La censura è fondata. La motivazione è carente poiché non si fonda su una valutazione complessiva degli esiti probatori, omettendo indagini su aspetti che potrebbero essere decisivi. Non valuta il periodo di permanenza sul nostro territorio risalente a 14 anni fa, poiché il richiedente è arrivato nel nostro Paese nel 2010 con regolare ingresso nell’ambito del decreto flussi e con regolare permesso di soggiorno ottenuto per alcuni anni; non ha indagato sulle motivazioni esistenti per l’interruzione del rappo rto di lavoro; né tantomeno sul suo comportamento durante il periodo di disoccupazione eventualmente rilevante ai fini penali, non ha considerato o meglio comparato la sua situazione familiare nel Paese di origine con quella creatasi in Italia vista la lunga permanenza sul territorio italiano.
6. -Per quanto esposto, il secondo motivo del ricorso va accolto, inammissibile il primo. Il decreto impugnato va pertanto cassato, in relazione  alla  censura  accolta,  con  rinvio  al  giudice  indicato  in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In  caso  di  diffusione  del  presente  provvedimento  si  omettano  le generalità  e  gli  altri  elementi  identificativi  a  norma  RAGIONE_SOCIALE‘art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  secondo  motivo  del  ricorso.  Cassa  il  decreto impugnato  in  relazione  al  motivo  accolto  e  rinvia  al  Tribunale  di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In  caso  di  diffusione  del  presente  provvedimento  si  omettano  le generalità  e  gli  altri  elementi  identificativi  a  norma  RAGIONE_SOCIALE‘art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima RAGIONE_SOCIALE