Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20641 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20641 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21134/2022 R.G. proposto da:
IRAGIONE_SOCIALE L rappresentato e difeso dall’avvocato NOME, PEC: EMAIL -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore – intimato – avverso il DECRETO del TRIBUNALE CAMPOBASSO n. 1828/2021 depositato il 01/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RI LEVATO CHE
Il ricorrente ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di avere lasciato il suo Paese di origine, il Bangladesh, a causa delle persecuzioni politiche che ha subito, poiché era iscritto al partito politico RAGIONE_SOCIALE e ricopriva un ruolo attivo, quello di segretario organizzativo. La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente ha adito il Tribunale di Campobasso che ha respinto la domanda, ritenendo non sussistenti
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i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezion sussidiaria, in ragione della non attendibilità del racconto pe rilevanti contraddizioni interne ed escludendo la sussistenza di un conflitto armato nella zona di provenienza sulla base di informazioni assunte da fonti delle quali indica la data e provenienza. Il Tribunale ha rilevato inoltre che non sussistono gli elementi per riconoscimento poiché il ricorrente, ‘avrebbe esibito solo una busta paga per pochi mesi del 2022 sicché, nonostante l’assunzione, “troppo labile appare comunque il legame con l’Italia”.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione richiedente affidandosi a RAGIONE_SOCIALE tre RAGIONE_SOCIALE motivi. RAGIONE_SOCIALE Il Ministero non tempestivamente costituito ha presentato istanza per la partecipazione a eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata dal 25 maggio 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p la nullità del decreto di rigetto, il vizio di ultrapetizi extra petizione e la carenza assoluta di motivazione.
Il ricorrente rileva che a pagina 2 del decreto impugnato il Tribunale ha affermato che la Commissione ha respinto la domanda perché si tratta di una domanda reiterata, non supportata da elementi nuovi, mentre non esiste alcuna domanda reiterata di protezione internazionale. Osserva che egli, dinanzi al Tribunale di Campobasso, ha impugnato il provvedimento di diniego della sua prima e unica domanda di protezione internazionale e deduce che il giudice a quo, in sostanza, ha posto a fondamento della sua decisione un fatto non allegato né dal ricorrente, né dall Commissione; il giudice pertanto non rendendosi conto che si trattava di una domanda nuova non ha correttamente valutato le prove che invece attestano la effettiva integrazione sul territorio
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Pertanto, il decreto di rigetto impugnato sarebbe nullo per violazione dell’art. 112 c.p.c.: il Giudice di prime cure, in base al convinciment che il ricorrente avesse impugnato un provvedimento con il quale la Commissione territoriale avrebbe dichiarato inammissibile una domanda reiterata di protezione internazionale, non ha ritenuto idonea la documentazione allegata dall’istante perché non probante la sussistenza di quei nuovi elementi utili e necessari ai fini di u nuova valutazione.
2.- Il motivo è inammissibile poiché non coglie la effettiva ragione decisoria del decreto. è vero che nell’esposizione dei fatti giudice cade in un errore (verosimilmente un refuso di stampa) laddove afferma che la Commissione territoriale ha respinto la domanda perché domanda reiterata in assenza di fatti nuovi, ma non ha fondato la sua decisione su questo assunto, bensì ha esaminato il caso seguendo la ordinaria procedura di valutazione della prima domanda e cioè ha vagliato l’attendibilità del racconto, secondo i parametri di cui all’art. 3 del Dlgs 251/2008, ha verificat tramite la acquisizione di pertinenti informazioni la sussistenza o meno di un conflitto armato, e ha vagliato, sebbene -come appresso si dirà- in maniera incompleta le prove volte a dimostrare la integrazione sociale del ricorrente.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. commi 1, 1.1 e 1.2, del D. Lgs. 286/1998 (TUI). Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha applicato i principi di diritto affermati i materia di protezione speciale dalle sezioni unite della Corte di Cassazione. Le sezioni unite, infatti, hanno valorizzato il rilie imprescindibile dell’art. 8 CEDU, come faro interpretativo della centralità dell’integrazione ai fini della valutazione della vulnerabili il che impone ai giudici di merito di valorizzare i percorsi inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul
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territorio nazionale, da cui sia possibile desumere la creazione di un sistema di relazioni che siano significative al punto di dar luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. Osserva che il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto non rilevante il rapporto lavorativo, continuativo, instaurato dal ricorrente, provato anche col deposito delle buste paga del 2021 e del 2022.
4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360, n. 5 c.p.c., l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudiz oggetto di contraddittorio tra le parti e l’omessa valutazione dell dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione personale dinanzi al Giudice. Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe omesso la valutazione delle dichiarazioni rese all’udienza del 22.07.2022; l’evidenza di detta omissione emergerebbe a pagina 6 del decreto di rigetto impugnato, laddove il giudicante motiva argomentando che il ricorrente “ha depositato buste paga per pochi mesi dei 2022” mentre invece egli ha prodotto documentazione lavorativa anche per il 2021, come risulta dal verbale di udienza del 22.7.2022.
5.- Il motivo è fondato.
Al presente procedimento si applica la disciplina dell’ad 19 T.U.I. come introdotta dal decreto legge 132/2020, convertito con I. n. 173 del 2020, posto che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, con modfic. nella I. 5 maggio 2023, n. 50, all’ad 7 comma 2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del present decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invi alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutar tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiar del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorn
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e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo pa d’origine (Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022).
La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misura atipica di protezione a chiusura del sistema, in attuazione del disposto dell’ad 10 Cost., è legata ai parametri della tutela dei diri fondamentali della persona, dovendosi tener conto di come l’allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sulla vit privata e familiare, protetta sia dagli artt. 2, 29 e 30 de Costituzione che dall’ad 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindi uno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferis l’art. 5 comma 6 del TUI ratione temporis vigente (Cass. 8495 del 2023).
Il Tribunale di Campobasso non ha fatto buon governo di questi principi, poiché ha condotto un RAGIONE_SOCIALE accertamento sommario e incompleto, RAGIONE_SOCIALE esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente, il quale deduce di avere illustrato ne corso della sua audizione personale ben altra situazione che quella di una ridotta attività lavorativa svolta solo nell’anno 2022; eg adempie all’onere di autosufficienza della censura scansionando in ricorso quella parte di verbale dell’udienza di merito, ove ha dichiarato di avere svolto attività lavorativa anche nel 2021 per una ditta di abbigliamento, e di depositare contestualmente la documentazione relativa a tale impegno lavorativo, fatti e documenti di cui non vi è menzione nel provvedimento impugnato.
Si tratta di fatti RAGIONE_SOCIALE potenzialmente decisivi perché il Tribunale, pur dando atto che il cittadino straniero è in Italia dal 2021, h escluso la protezione speciale sul rilievo che avrebbe esibito bust paga solo per pochi mesi del 2022, lasciando così intendere -a contrario- che ove il rapporto di lavoro fosse stato continuativo i giudizio avrebbe potuto essere diverso. Il Tribunale inoltre tace del
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tutto in ordine ai rapporti familiari e sociali del richiedente, sen tener conto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un paramento che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo. Solo la Corte EDU infatti è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devono attenere. Acquista quindi particolare rilievo quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 Causa COGNOME contro Italia) la quale osserva che l’articolo 8 tutel anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simil con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell’identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti soci tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell’articolo 8 cit.
Del resto, già le sezioni unite di questa Corte, pronunciandosi in un caso cui era applicabile la disciplina ancora previgente dell’art 5 comma 6 del T.U.I. (la c.d. protezione umanitaria), hanno affermato che un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese è desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarit di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rappor locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole partecipazione ad attività associative radicate nel territorio d insediamento (Cass. sez un., n.24413 del 2021); queste valutazioni sono ancora attuali poiché si tratta di tutelare -pur nelle divers modalità attuative previste dalle modifiche legislative succedutesi nel corso del tempo- sempre lo stesso diritto fondamentale della persona, non soltanto in ragione di un obbligo internazionale quale
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il rispetto del trattato CEDU, ma anche in conformità all’ad 2 della Costituzione, catalogo aperto dei diritti fondamentali, propri della persona in quanto tale, e che pertanto non possono essere accordati (o negati) a discrezione del legislatore, il quale è tenuto – com dispone l’ad 2 Cost- a riconoscerli e garantirli.
Ne consegue, in accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, inammissibile il primo, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio del processo per un nuovo esame, in conformità ai principi sopra enunciati, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese, in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, inammissibile il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia il processo per un nuovo esame al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivist giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri d identificativi della parte privata riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 25/05/2023.