Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16904/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro PREFETTO DI VERONA
-intimati- avverso l’ ORDINANZA di GIUDICE DI PACE VERONA n. 418/2023 depositata il 20/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Verona deducendone la illegittimità in quanto notificato il giorno stesso in cui si era recato presso gli uffici della Questura per presentare
l’istanza di protezione speciale. Il Giudice di pace ha respinto il ricorso, dando atto che la prima richiesta di protezione internazionale presentata dal cittadino straniero era stata respinta con provvedimento divenuto definitivo in data 3 novembre 2021; che in data 25 febbraio 2022 il ricorrente aveva reiterato l’istanza di riconoscimento protezione internazionale, dichiarata inammissibile da parte della Commissione territoriale, decisione non impugnata. Avverso il predetto provvedimento il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Non costituita la controparte.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 19 comma 1.12 del TUI. Il ricorrente deduce che il Giudice di pace non ha tenuto conto che egli si era presentato in Questura per chiedere la protezione speciale e che nel decreto di espulsione gravato si afferma esplicitamente che ‘ il cittadino straniero, in data odierna, si presentava presso questi Uffici per chiedere la protezione speciale ex art 19 del D.lvo 286/98 ‘. La richiesta che egli avrebbe voluto presentare riguardava la protezione speciale, sulla base di altri presupposti rispetto alle precedenti istanze (tra cui il reperimento di attività lavorativa). Appare quindi evidente la violazione di legge in quanto allo straniero che si reca presso gli sportelli della Questura, al fine di presentare una legittima richiesta di permesso di soggiorno non può essere notificato il decreto di espulsione.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, contestando l’omissione da parte del Giudice di pace di ogni valutazione sui fatti posti in luce dalla difesa nel ricorso. Il ricorrente deduce che il giudicante, nell’ordinanza impugnata, si limita a ribadire la correttezza dell’operato dell’Amministrazione senza prendere posizione sui fatti
esposti dalla difesa, e segnatamente che non è stato esplicitato il motivo per cui sarebbe corretto procedere ad espulsione dello straniero che si reca in Questura per presentare l’istanza di permesso di soggiorno, anziché recepire la medesima. Il Giudice di pace avrebbe omesso qualsiasi valutazione delle argomentazioni del ricorso e della documentazione prodotta tra cui il contratto di lavoro, che era alla base della nuova richiesta di soggiorno per protezione speciale, finalizzato alla dimostrazione dell’effettiva integrazione ed inserimento sul territorio nazionale.
2. -I motivi sono inammissibili
Il Giudice di pace ha dato atto che nel 2021 era stata respinta la domanda di riconoscimento di protezione internazionale e che ulteriormente in data 9 agosto 2022 era stata dichiarata inammissibile la domanda reiterata, esprimendosi la Commissione anche sulla insussistenza dei presupposti per trasmettere gli atti al AVV_NOTAIO per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, provvedimento che non è stato impugnato: con ciò il Giudice di pace ha valutato la situazione del ricorrente al momento della notifica del decreto di espulsione e ha ritenuto che non vi fossero motivi ostativi alla espulsione, poiché la situazione del ricorrente, anche sulla sussistenza del diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale, era stata di recente valutata.
Né il ricorrente può qualificarsi richiedente protezione internazionale, in base alla semplice manifestata intenzione di richiedere nuovamente – dopo la declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata -la protezione speciale , poiché ai sensi dell’art 2 del D.lgs. 142/2015 letto alla luce dell’art. 2 della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva qualifiche) per «protezione internazionale» deve intendersi lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e non anche la protezione speciale; e, in ogni caso, l’art. 7 del Dlgs 25/2008 esclude il diritto a restare sul
territorio nazionale per coloro che manifestano la volontà di presentare un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva, che considera inammissibile una prima domanda reiterata.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024.