Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24608 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
d’espulsione.
NOME COGNOME
Presidente
CLOTILDE COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 02/07/2024 CC Cron. R.G.N. 23993/2023
NOME COGNOME
Consigliere-COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 23993/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. ; PREFETTURA DI TARANTO, in persona del Prefetto p.t.; elett.te domic. in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, dalla quale sono rappres. e difesi;
-resistenti- avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto, n. 2262/23, depositata il 19.10.23;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 19.10.23 il Giudice di pace di Taranto ha rigettato il ricorso proposto da NOME– cittadino albanese- avente ad oggetto l’annullamento del decreto d’espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto il 23.6.23, osservando che: non vi era violazione del principio del ne bis in idem – per essere stato emesso altro decreto d’espulsione – in quanto il decreto impugnato era stato emesso a seguito di rifiuto di permesso di soggiorno RAGIONE_SOCIALEa Questura di Brindisi, sulla base di motivazione diversa da quella contenuta nel precedente provvedimen to d’espulsione, successivamente annullato dal gip del Tribu nale di Brindisi; l’atto impugnato non era carente di motivazione, indicando le circostanze del rintraccio RAGIONE_SOCIALEo straniero, le generalità RAGIONE_SOCIALEo stesso, le sue condizioni personali; non era necessaria la menzione RAGIONE_SOCIALEa delega ai funzionari con qualifica di vice-Prefetto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa lamentata non imputabilità del decreto al Prefetto; il ricorrente non aveva fornito prove in ordine al preteso ricongiungimento familiare, né aveva, seppure si trattasse di domanda reiterata, fornito elementi utili alla valutazione dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale.
NOME, cittadino albanese, ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con quattro motivi, illustrati da memoria.
L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, per il RAGIONE_SOCIALE, si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia la violazione: del principio del ne bis in idem in quanto pendeva innanzi al Tribunale di Lecce un giudizio nel quale era stata impugnata la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale;
RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. n. 241/90 in quanto l’istruttoria RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Taranto era incompleta, non riportando l’opposizione del ricorrente; RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, c.2 bis, dlgs. n. 286, in ordine al profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto al ricongiungimento familiare.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta il parere del Questore contrario al rilascio del permesso di soggiorno, relativamente alla mancanza di contratto di lavoro, di frequentazione di corsi di conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana, di relazioni familiari stabili in Italia e di malattie di rilievo.
Il terzo motivo denunzia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, c.1, dlgs. n. 286/98, per la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale o del permesso di soggiorno, in ragione RAGIONE_SOCIALEa condizione di vita in cui versava il ricorrente e dei rischi che subirebbe nel caso di rimpatrio in Albania, ove non aveva legami familiari e sociali. Il ricorrente assume altresì di aver cercato attività lavorative, anche senza stipulare contratti, e di aver attualmente concluso contratto lavorativo a tempo indeterminato con impresa in Martina Franca, e di essere conosciuto a Cisternino come persona mite, e disponibile.
Il quarto motivo denunzia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, c.1, dlgs. n. 286/98, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione speciale, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘integrazione lavorativa del ricorrente attraverso il contratto di lavoro a tempo indeterminato in Martinafranca.
Il primo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha chiarito quale sarebbe il giudizio la cui pendenza costituirebbe il presupposto per la violazione del principio del ne bis in idem ; si fa riferimento ad un giudizio innanzi al Tribunale di Lecce a seguito del parere contrario RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale, ma nel provvedimento impugnato si discorre di un precedente decreto espulsivo revocato dal GIP. Pertanto,
il motivo appare anche privo di autosufficienza in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa.
Gli altri motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto generici, e non si correlano alle ragioni del provvedimento impugnato, che ha rigettato l’istanza di annullamento del decreto d’espulsione , in mancanza di relazioni e legami familiari del ricorrente in Italia, come da quest’ultimo dichiarato nel ricorso, e di forme d’integrazione sociali -lavorative.
Con riguardo alla protezione speciale, il ricorrente ha invocato un recente contratto a tempo indeterminato di cui il provvedimento impugnato non contiene alcuna menzione, mentre nella memoria integrativa è fatto riferimento ad altra questione nuova- non introdotta nel giudizio di merito- relativa ad un nulla-osta al lavoro subordinato non stagionale che, come in tale documento precisato, non abilita all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Al riguardo, nel giudizio per cassazione la parte che indica un documento, deve anche allegare che lo stesso sia stato prodotto nel procedimento di merito, essendo consentita alla S.C. la ricerca nel fascicolo di merito di parte dei documenti cui essa abbia fatto riferimento e, ove non rinvenuti, la produzione dei medesimi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 369 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile (Cass., n. 28004/20: ha espresso il principio in giudizio, avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, in cui l’istante aveva lamentato il mancato esame da parte del giudice di merito di fonti successive a quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, non rinvenute poi dalla Corte nel fascicolo di merito).
Nella specie, i documenti in questione sono stati prodotti allegati al ricorso in esame e alla memoria illustrativa e sono, dunque,
inammissibili, non essendo stato neppure chiarito quando essi siano stati confezionati.
Nulla per le spese, atteso che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE non svolge difese. La causa risulta esente dal contributo unificato.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.