Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5885 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11228-2023 r.g. proposto da:
NOME, nato a Gujrat, Punjab (Pakistan), il DATA_NASCITA (alias DATA_NASCITA), C.F.: CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Crotone (Kr) al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, del foro di Crotone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Cosenza, in persona del Prefetto p.t., con sede in INDIRIZZO, c.f. 80006370789.
-intimato –
avverso il decreto di rigetto del Giudice di Pace di Cosenza, relativo alla causa di opposizione avverso decreto di espulsione, di cui al n. 1214 R.G. 2023, comunicato via pec in data 17 aprile 2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
1.La vicenda processuale può essere ricostruita sulla base delle indicazioni fornite dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
Il ricorrente ha infatti riferito che: (i) si era recato presso la Questura di Cosenza per avanzare domanda di protezione speciale, che doveva essere presentata personalmente; (ii) tuttavia l’organo di polizia -cui si era rivolto -aveva allertato la RAGIONE_SOCIALE territoriale, ai fini dell’espul sione, immediatamente comminata; (iii) in seguito al provvedimento di espulsione, il ricorrente, mantenendo ferma la volontà di richiedere la protezione speciale per integrazione sociale, aveva dunque avanzato la domanda a mezzo del suo procuratore, inviata tramite pec, corredata RAGIONE_SOCIALE documentazione lavorativa, ai fini RAGIONE_SOCIALE prova dell’integrazione sociale; (iv) la Questura di Cosenza aveva però confermato espressamente che le istanze di rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno dovevano essere presentate personalmente dall’interessato nelle forme previste dalla legge, così rigettando l’ istanza avanzata a mezzo pec; (v) il ricorrente aveva così impugnato il provvedimento di espulsione dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza, per violazione dell’art. 32 , comma 3, del d.lgs. 25/08 e dell’art. 19 del d.lgs. 286/98.
Con il provvedimento qui ricorso per cassazione e pubblicato il 17 aprile 2023, il Giudice di Pace di Cosenza ha rigettato la proposta opposizione.
Il Giudice del merito ha rilevato che ricorrevano tutti i presupposti per la espulsione dello straniero e che il sindacato del giudice di pace doveva arrestarsi ad uno scrutinio esterno sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Il provvedimento è stato impugnato da NOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione di legge – violazione art. 6 -8 – 29 bis 32 comma 4 del d.lgs. 25/08’.
1.1 Sostiene il ricorrente che il Giudice di Pace, con motivazione ‘appena accennata’, aveva rigettato l’opposizione sostenendo che (pag.1): ‘in tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, può sindacare solo la legittimità del provvedimento che nel caso in esame non presenta difetti o carenza di motivazione o invalidità procedimentali; tenuto conto che le istanze avanzate dal ricorrente non possono costituire, di per sé, ostacolo alla espulsione dello straniero, atteso che i motivi indicati nel ricorso non sono espressamente previsti dalla normativa in tema di immigrazione e non sono classificati quali elementi idonei a favorire l’accoglienza dello straniero nel territorio italiano’. La motivazione così espressa -aggiunge il ricorrente -sarebbe assolutamente priva di riferimenti normativi ed esprimerebbe estraneità al giudizio. Secondo il ricorrente, l o scrutinio del Giudice di Pace, nell’esame RAGIONE_SOCIALE domanda di espulsione, non sarebbe affatto limitato ad una mera verifica formale dei requisiti del provvedimento, bensì, sarebbe proprio volto a garantire che lo straniero non sia destinatario di un abuso o di un eccesso di potere, da parte RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione. Dalla lettura del provvedimento di espulsione emergeva espressamente che ‘l’interessato ha presentato in precedenza domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione internazionale, che la competente RAGIONE_SOCIALE Crotone in data 12/04/2016 ha rigettato, con decisione notificata il 18/08/2016, avverso la quale il medesimo ha proposto ricorso, che il Tribunale di Catanzaro ha respinto, con provvedimento del 18/06/2018, che è stato ulteriormente confermato dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con pronuncia del 20/03/2020′. Tuttavia, si evidenzia da parte del ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di motivare che si era recato in Questura per presentare personalmente la domanda di protezione speciale, per come previsto dalla legge e che ciò non gli era stato consentito, in pieno spregio delle garanzie di legge, così avendo subito l’espulsione senza potersi
difendere e senza poter avanzare la richiesta di protezione. Osserva ancora che aveva, poi, presentato la domanda di protezione speciale tramite il difensore a mezzo pec, non potendo più recarsi personalmente a seguito dell’espulsione, e anche la domanda a mezzo pec era stata rifiutata perché il richiedente avrebbe dovuto presentarsi personalmente.
1.2 Ricorda il ricorrente che l ‘art. 6 del d.lgs. 25/08, stabilisce, infatti, espressamente che ‘La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio RAGIONE_SOCIALE questura competente in base al luogo di dimora del ri chiedente’. Ancora, l’art. 8 del medesimo testo di legge, precisa che ‘Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente’. Con l’evidenza che l a ratio RAGIONE_SOCIALE norma prevede criteri di ricevibilità delle domande di protezione e che la Questura destinataria RAGIONE_SOCIALE domanda sarebbe comunque obbligata a riceverla e a trasmetterla agli organi compet enti all’istruzione e decisione. Detto altrimenti, la Questura rappresenterebbe, sempre secondo il ricorrente, solo l’organo deputato alla ricezio ne RAGIONE_SOCIALE domanda di protezione, ancorché speciale, e non godrebbe di discrezionalit à nell’accettazione RAGIONE_SOCIALE medesima. Soccorre, ancora, l’art. 29 bis del d.lgs. 25/08, secondo cui: ‘Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE territoriale competente, che procede all’esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l’inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b)’. Tali principi riguarderebbero non solo le fattispecie di protezione internazionale e sussidiaria, bensì anche quelle di protezione speciale, in quanto l’art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, prevede anche nella protezione speciale il parere vincolante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Territoriale. –
1.2 Il motivo è fondato già sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, così articolato nel corpo del motivo qui in esame, al di là RAGIONE_SOCIALE formale rubrica sopra ricordata.
Ebbene, il Giudice di pace, con motivazione stereotipata e dunque meramente apparente, ha solo indicato i principi normativi richiamabili per il rigetto RAGIONE_SOCIALE proposta opposizione e ha esplicitato un mero richiamo al limiti del sindacato del giudice di merito sul profilo RAGIONE_SOCIALE legittimità del provvedimento espulsivo, senza farsi carico di rispondere in realtà alle questioni (peraltro riportate con autosufficienza nel ricorso introduttivo del presente giudizio) proposte dal ricorrente in ordine alla sua volontà di presentare domanda di protezione, possibilità invece negata dalla pubblica amministrazione.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento anche del secondo mezzo con il quale si è denunciata ‘ violazione art. 19 d.lgs. 286/1998 e s.m.i., violazione art. 32 d.lgs. 25/08 – protezione speciale e integrazione sociale ‘.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa e rinvia al Giudice di pace di Cosenza che, in persona di diverso giudice, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14.11.2023