Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25365/2023 R.G. proposto da:
I RAGIONE_SOCIALE N.A. RAGIONE_SOCIALE i, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege -resistente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VENEZIA R.G.n. 6525/2020 depositato il 14/11/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 3540,2024
Numero di raccolta generale 27539,2024
Data pubblicazione 2110/2024
FATTI DI CAUSA RAGIONE_SOCIALE
indicato il Tribunale di Venezia ha N.A. COGNOME cittadino RAGIONE_SOCIALE Serbia, avente 1. Con il decreto in epigrafe respinto il ricorso di ad oggetto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione interRAGIONE_SOCIALE e speciale, all’esito del rigetto RAGIONE_SOCIALE sua domanda da parte RAGIONE_SOCIALE competente RAGIONE_SOCIALE Territoriale. Il ricorrente riferiva di essere cristiano ortodosso di etnia rom e di aver vissuto per circa 10 anni vicino a Sarajevo in Bosnia; di essere entrato a far parte RAGIONE_SOCIALE formazione paramilitare che sarebbe poi stata conosciuta come “RAGIONE_SOCIALE” all’età di dodici/tredici anni e, una volta raggiunta l’età di sedici/diciassette anni, di essere stato inviato, assiem altri sessanta/settanta giovani, dallo stesso COGNOME a rubare, mutilare e uccidere; di aver ricevuto, dopo circa dieci anni di attività come membro del gruppo, l’ordine di derubare e uccidere alcuni suoi cugini, di essersi rifiutato di obbedire e, assieme altri quindici ragazzi, di aver disertato e denunciato le attività de “RAGIONE_SOCIALE” alle forze di polizia serbe, che si erano impegnate a garantire la protezione anche alla sua famiglia, che, ciò nonostante, dopo quattro o cinque giorni, veniva sterminata dalle milizie di RAGIONE_SOCIALE; di essere stato accompagnato al confine dalle stesse forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine e di essere fuggito, arrivando in Italia nel 1993; di av depositato in sede di giudizio di merito documentazione COI in merito anche alle discriminazioni ed emarginazioni subite dai Rom in Serbia, nonché dichiarazione di ospitalità di NOME COGNOMENOME9> NOME con il quale svolgeva attività di volontariato, come da dichiarazione di assistenza da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale ha ritenuto non credibile (da pag. 7 a pag.9 del decreto impugnato) il racconto del ricorrente, dando atto che il rischio di rimpatrio era legato al timore di essere ucciso dagli affiliati o affiliati RAGIONE_SOCIALEe “RAGIONE_SOCIALE“; in particolare il Tribunale ha ritenut le dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente prive di dettaglio e no circostanziate, escludendo la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘allegato rischi 2 di 12 F irma to Da: NOME COGNOME COGNOME Da COGNOME QUALIFIED CA1 Ser ial#: 1b3a 6b261640144b Firma to Da NOME COGNOME Da COGNOME QUALIFIED CA1 Ser ial#: 70b5f127a 964ede7 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE
e 2110/2024
Numero sezionale 3540/2024 effettivo e attuale di danno grave, anche in considerazione Numero di raccoita generale 27539/ . 2024 RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio aggravato derivante dall’inclusion p e ‘dona –on Serbia tra i Paesi considerati sicuri ai sensi del decreto del ottobre 2019 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia di “Individuazione dei Paesi di origine sicuri (e ulteriormente aggiornato con decreto del 17 marzo 2023), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2-bis del decreto legislativo 28 genna 2008, n. 25″, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 RAGIONE_SOCIALE Diretti 2013/32/UE. Il Tribunale ha quindi negato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e RAGIONE_SOCIALE protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a b) del d.lgs. n. 251 del 2007 ed ha altresì escluso la sussistenza requisiti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione sussidiaria ex art 14, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, alla luce RAGIONE_SOCIALEe font aggiornate al 2023 (pagine 11-15 del decreto), pur dando atto RAGIONE_SOCIALE scontri e tensioni tra Serbia e Kosovo, che “rimangono aperte controversie con i paesi vicini su confini e questioni etniche” (pag 12 del decreto) e che “i Rom sono la minoranza etnica più vulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali RAGIONE_SOCIALE societ civile e le pertinenti istituzioni governative, sono soggetti a elevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dal società in generale; più RAGIONE_SOCIALE metà RAGIONE_SOCIALEe denunce ricevute dalle autorità nel 2018 in merito alla discriminazione fondata sull’etnia ha riguardato i Rom” (pag. 13 del decreto impugnato). Il Tribunale ha rimarcato che “le dichiarazioni del ricorrente non rivelano alcuna esposizione all’insicurezza o alla violenza generalizzata né tant meno una persecuzione per ragioni etniche”, nonché ha valorizzato l’inserimento RAGIONE_SOCIALE Serbia nella lista dei c.d. Paesi sicuri. Infin Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione complementare, ritenendo a tal fine ostativo ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione speciale comportamento penalmente rilevante del ricorrente in considerazione RAGIONE_SOCIALE condanna riportata nel 2010 a 1 anno e 4 mesi 3 di 12 F irma to Da: NOME COGNOME COGNOME Da COGNOME QUALIFIED CA1 Ser ial#: 1b3a 6b261640144b Firma to Da NOME COGNOME COGNOME Da COGNOME QUALIFIED CA1 Ser ial#: 70b5f127a 964ede7 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE
di reclusione e 250 euro di multa ai sensi RAGIONE_SOCIALE art. 62 u c. ata p Dicazione 23/10/ . 2024 parte 2, c.p. – furto aggravato (concorso); art. 625 comma 1 parte 5 – furto aggravato (concorso) per reati commessi il 08.03.2017, nonché la condanna ad anni uno comminata il 18/05/2015 dalla Corte d’Appello di Venezia per il reato di “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale” ex art. 495 c.p. e la condanna al pagamento di euro 10.000 di multa, emessa dal giudice di pace di Pordenone e divenuta irrevocabile in data 25/02/2018 ex art. 14 co.5 ter parte 4 D. Lgs. 286/1998, per essersi lo stranier trattenuto nel territorio RAGIONE_SOCIALE nonostante il decreto d espulsione. Il Tribunale ha negato ogni forma di protezione RAGIONE_SOCIALE per la mancata credibilità RAGIONE_SOCIALE vicenda narrata dal ricorrente e perché egli non aveva dato prova di inserimento né dal punto di vista lavorativo né dal punto di vista sociale, nonché i ragione di un complessivo giudizio di sua pericolosità sociale, caratterizzata da attualità e permanenza (pag. 16 del decreto) e ha ritenuto non decisiva la condizione nel Paese di origine, in assenza di allegazione di specifici elementi relativi al caso individuale ai RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE vulnerabilità.
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Numegi di r c aglta le nirale 27539/2024
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che si costituito tardivamente al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione alla discussione orale.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consigli Il ricorrente ha depositato nota di conclusioni, chiedendo la
cassazione del decreto impugnato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.11 ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, ex art. 360 n. 3, e n. 5, l’omesso esame circa un fatto, decisivo per il giudizi oggetto di discussione tra le parti, ossia circa la vicenda personal e nello specifico la sua appartenenza all’etnia rom ed all discriminazione da parte RAGIONE_SOCIALEe autorità e RAGIONE_SOCIALE società serba nei
RAGIONE_SOCIALE
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ro COGNOME accglta RAGIONE_SOCIALE ! Numedi r nerale DATA_NASCITA,2024
confronti di detta etnia, nonché l’omessa valuta d zione RAGIONE_SOCIALE el uo Data pubb icazione 2110/2024 percorso di integrazione in Italia, dove vive da oltre 30 anni, relazione alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di vulnerabilità ai fi RAGIONE_SOCIALE protezione speciale, e la mancanza di motivazione sulla credibilità/non credibilità del ricorrente in relazione al protezion umanitaria/speciale; denuncia altresì la violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 5, comma 6, 19 comma 1, d.lgs. 286/98 e 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, lamentando, in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE protezione umanitaria/speciale, la violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 d.lgs. 251/2007 e 8, comma 3, d.lgs 25/2008, per il mancato approfondimento istruttorio in relazione all’appartenenza del ricorrente all’etnia rom ed al pericolo di discriminazione nel Paese d’origine, come dalle stesse fonti COI citate nel decreto impugnato, e per omesso giudizio di comparazione; deduce il ricorrente che il decreto deve essere censurato per omesso esame del suo vissuto in Serbia, RAGIONE_SOCIALE guerra e RAGIONE_SOCIALE disgregazione di detto Stato in cui egli non ha più alcu riferimento familiare, nonché per omesso esame RAGIONE_SOCIALE vicenda successiva al suo arrivo in Italia, dove ha trascorso oltre la met RAGIONE_SOCIALE sua esistenza, ha appreso la lingua italiana e nel quale ogg svolge attività di volontariato presso l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“; deduce altresì di avere dedotto e rappresentato, con specifici richiami documentali a fonti informative internazionali, in punto di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione umanitaria-speciale, il concreto rischio di subire discriminazioni per la sua appartenenza all’etnia Rom (pagine. 1617 del ricorso per cassazione e pagine 13-14 ricorso di primo grado); ii) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 4, commi 3 e 5, 5 comma 6, 19 comma 1 e 1.1., d. Igs. 286/98 e art. 32, comma d.lgs. 25/2008, in relazione alla rilevata sussistenza “comportamenti penalmente rilevanti penali che in base agli artt. 4 5 di 12 F irma to Da: NOME COGNOME COGNOME Da COGNOME QUALIFIED CA1 Ser ial#: 1b3a 6b261640144b Firma to Da NOME COGNOME Da COGNOME QUALIFIED CA1 Ser ial#: 70b5f127a 964ede7 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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2 nerale 27539/2024
comma 3 e 5 d. Igs. N. 286/1998 e successive mo (c i ie uata p ubblicagone 23/10/ . 2024 costituirebbero motivo ostativo per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione speciale, ed al “complessivo giudizio di pericolosità sociale caratterizzato da attualità e permanenza”; deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione complementare la sua pericolosità sociale, senza compiere alcuna valutazione sul punto ma in modo automatico, citando al tal fine un comunicato RAGIONE_SOCIALE Questura di Padova e citando una decisione che sarebbe del 2010 per furto commesso nel 2017; evidenzia che “la citata sentenza del Tribunale di Padova per tentato furto risalente al 2007, fatto tutt’altro che recent sarebbe l’unica tra le condotte indicate a rientrare nell’ad 380 co e 2 c.p.p. richiamato dall’art. 4 comma 3 del d.lgs. 286/98 ed, i ogni caso, in relazione a detta condanna, non era stata prodotta dall’Amministrazione né la sentenza, né il casellario penale, sicché il reato avrebbe potuto riferirsi ad altro soggetto, oppure esser prescritto in appello se non oggetto di assoluzione” (pag. 22 del ricorso per cassazione); deduce che il giudizio di pericolosit costituiva un quid novi rispetto alla motivazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE territoriale e anche sul punto il Tribunale non ha indicato i riscontr istruttori, ma ha acriticamente recepito quanto riportato nella nota dalla RAGIONE_SOCIALE Questura RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Padova RAGIONE_SOCIALE allegata RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE comparsa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esprimendo un giudizio improntato all’automatismo e basato sulla mera indicazione di una sentenza di condanna, peraltro contestata dal difensore nella nota del 26.9.2023.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
2.1. Premesso che le censure si riferiscono esclusivamente alla statuizione di diniego RAGIONE_SOCIALE protezione “umanitaria- speciale”, come si evince non solo dalla rubrica ma anche dal contenuto illustrativo dei motivi, sono inammissibili le doglianze riferite al giudizio di no credibilità RAGIONE_SOCIALE vicenda personale allegata nel ricorso introduttivo
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del giudizio di primo grado (fuga dalla Serbia pertimore di ilata pubblicazione 2110,2024 uccisione da parte RAGIONE_SOCIALEe milizie appartenenti al gruppo “RAGIONE_SOCIALE“). A tale riguardo si osserva che il Tribunale ha analizzato in dettaglio i fatti narrati dall’odierno ricorrente in sede di audizio avanti alla RAGIONE_SOCIALE Territoriale e, con idonea motivazione, ha ritenuto il racconto generico e inattendibile sotto svariati profili ( pag. 7 a pag.9 del decreto impugnato). Le critiche svolte in ricorso sul punto sono impropriamente dirette a sollecitare il riesame e la rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe suddette risultanze in sede di legittimità.
2.2. Merita, invece, accoglimento la doglianza riferita all’omesso esame del fatto, astrattamente decisivo, che il ricorrente appartiene all’etnia Rom, assoggettata ad un livello elevato di discriminazione nel suo Paese, nonché la doglianza riferita alle violazioni di legge che ne conseguono, limitatamente a ciò che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE protezione complementare, che è l’unica forma di protezione oggetto di ricorso, come si è detto.
Nel decreto impugnato non si rinviene uno scrutinio relativo a detta circostanza, benché a pag.13 si legga, nella descrizione RAGIONE_SOCIALE situazione RAGIONE_SOCIALE Serbia, che “i Rom sono la minoranza etnica più vulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali RAGIONE_SOCIALE società civile e le pertinenti istituzioni governative, sono soggetti a u elevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dall società in generale”. Il ricorrente deduce, con sufficiente specificità, di avere allegato nel giudizio di merito, e in particolare nelle no del 26-9-2023, la suddetta circostanza, nonché deduce che la stessa era incontroversa ed accertata anche dalla RAGIONE_SOCIALE Territoriale.
Osserva il Collegio che effettivamente si tratta di un fatto risultan dagli atti del processo, allegato in rituale atto difensivo, sep successivo al ricorso introduttivo del primo grado, di cui si dava atto finanche nel decreto impugnato (pag.2) e astrattamente decisivo (cfr. Cass.14650/2021, concernente il caso di un
tymero siponale 3540/2024 a pin r u, t -,-,929i r r i ac?olta 9e9rale 27539/ . 2024 richiedente proveniente dal Bangladesh e minoranza etnica nomade “bede”). Ciò nondimeno, esso è StigeblEiClone 23/10,2024 tutto obliterato nella valutazione RAGIONE_SOCIALE situazione personale de richiedente, né è stato svolto un approfondimento istruttorio ufficioso al riguardo, che era invece doveroso, in quanto i Tribunale deve decidere “sulla base RAGIONE_SOCIALE elementi esistenti al momento RAGIONE_SOCIALE decisione” (art.35 bis, comma 13, d.lgs. n.25/2008).
2.3. Non osta a tale conclusione l’inserimento RAGIONE_SOCIALE Serbia nell’elenco dei cd. “Paesi Sicuri”, avvenuto con decreto del 4-102019 e aggiornato con decreto del 17-3 2024. Questa Corte ha già precisato, esprimendo un orientamento che il Collegio condivide, «che l’art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 è stato introdott nell’ordinamento dall’art. 7-bis, primo comma, lett. a), del d.l. 4 10-2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1-122018, n. 132, in base alla facoltà data a ogni Stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea di designare – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 RAGIONE_SOCIALE Direttiva 2013/32UE del Parlamento europeo e del RAGIONE_SOCIALE del 26 giugno 2013 – un Paese terzo come Paese d’origine sicuro. In tal guisa l’art. 2-bis ha previsto l’adozione, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di concerto con i Ministri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Giustizia), RAGIONE_SOCIALE‘elenco dei Paesi di origine sicur basato sulle informazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE per il diritto di asilo che si avvale anche RAGIONE_SOCIALEe notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all’art. 5, primo comma, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, dall’EASO, dall’RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e da altre organizzazioni internazionali competenti, aggiornato periodicamente e notificato alla RAGIONE_SOCIALE europea. Nella sostanza uno Stato, non appartenente all’Unione europea, può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
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legge all’interno di un sistema democratico e dgl ul i ff eroi pazione accolta generale 27539/ . 2024 politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costai:2,4one non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall’articolo 7 de d. Igs. n. 251 del 2007, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o interRAGIONE_SOCIALE. Sempre in base alle citate fonti la designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta, tuttavia, con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone; e, ai f di tale valutazione, si tiene conto, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE misura in cu offerta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamenti mediante: (a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese e il modo in cui sono applicate; (b) il rispetto dei diritti RAGIONE_SOCIALEe libertà stabiliti nella Convenzione europea per fa salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali (ratificata ai sen RAGIONE_SOCIALE legge 4-8-1955, n. 848), nel Patto interRAGIONE_SOCIALE relativo ai diritti civili e politici (ratificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 25-10-197 881) e nella Convenzione RAGIONE_SOCIALEe Nazioni Unite contro la tortura del 10-12-1984, e in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 15, paragrafo 2, RAGIONE_SOCIALE predetta Convenzione europea; (c) il rispetto del principio di cui all’art. 33 d Convenzione di Ginevra; (d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà. La valutazione tesa ad accerta che uno Stato non appartenente all’Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa quindi su informazioni particolarmente qualificate, tali essendo quelle fornite – come detto – dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il diritto di asilo e da altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE UE (oltre che dallEASO, dall’RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e da altre organizzazioni internazionali competenti). In prospettiva, e in consonanza coi limiti posti dalla Direttiva, l’art. 2-bis, quin comma, ammette peraltro il richiedente a invocare gravi motivi per ritenere che quel Paese, definito sicuro dal decreto, non lo è per lui 9 di 12 F irma to Da: NOME COGNOME COGNOME Da COGNOME QUALIFIED CA1 Ser ial#: 1b3a 6b261640144b Firma to Da NOME COGNOME COGNOME Da COGNOME QUALIFIED CA1 Ser ial#: 70b5f127a 964ede7 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Numero s i ezionale NUMERO_DOCUMENTO
per la situazione particolare in cui egli stesso si trova E a sua vo l ta gumer o RAGIONE_SOCIALE di raccolta generale 27539/ . 2024 l’art. 9, comma 2-bis, prevede che fa decisione con cui il nni o n e 2110,2024 la domanda in tal senso presentata dal richiedente sia motivata, dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese diversamente designato» (Cass. 25311/2020).
Con la citata sentenza è stato altresì precisato che nelle cause pe le quali ratione temporis rileva la designazione di Paese sicuro, ove l’onere di allegazione sia dal ricorrente rispettato, resta comunque intatto per il giudice il potere-dovere di acquisire con ogni mezz tutti gli elementi utili a indagare sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE indi presupposti RAGIONE_SOCIALE protezione interRAGIONE_SOCIALE e, per quanto ora interessa, ciò vale senz’altro e a maggior ragione anche per i presupposti RAGIONE_SOCIALE protezione speciale. Come si è visto, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’inserimento di un dato Paese nell’elenco di quelli “sicuri” sta ad indicare che in esso, in generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall’articolo 7 del d. Igs. n. 251 del 2007, né tortura o a forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o interRAGIONE_SOCIALE. Dunque, in linea di principio, quell’inserimento è strettamente funzionale all’accertamento dei presupposti RAGIONE_SOCIALEe protezioni maggiori, sempre in via astratta e salvo verifica in concreto RAGIONE_SOCIALE sussistenza di allegati gravi motivi non anche all’accertamento dei presupposti RAGIONE_SOCIALE protezione “RAGIONE_SOCIALE“, il cui ambito si delinea e si circoscriv necessariamente, in base alla peculiarità del singolo caso applicandosi nella specie, peraltro, come affermato anche dal Tribunale, la normativa sopravvenuta di cui al d.l.n.130/2020, conv. in 1.173/2020.
Il giudice di merito, dunque, avrebbe dovuto scrutinare l’eventuale sussistenza, ai fini, per quanto ora rileva, del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE
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NOME(NOME(aDw124grale bgata p hlAcaione 23/10/ . 2024 ostativa al rimpatrio, per motivi di discriminazione etnica.
protezione speciale, di una situazione di vulnerabilità
Anche il secondo motivo merita accoglimento nei limiti che si vanno a precisare.
Il Tribunale ha espresso il giudizio di pericolosità sociale d richiedente, benché non menzionato nel provvedimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Territoriale, limitandosi a richiamare alcuni precedenti penali relativi a fatti risalenti (il più grave – fu aggravato in concorso – per una condanna del 2010, che per evidente lapsus calami è stata collegata dal Tribunale a fatti del 2017), senza svolgere alcuna indagine sulla condotta di vita attuale del cittadino straniero (il decreto impugnato è del 14-11 2023).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 23597/2023 in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari) anche nel regime anteriore all’entrata in vigore del d.l.n.113/2018, conv. in I. n.132/2018, in ipotesi di condann del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previ dall’art.4, comma 3, d. lgs.n.286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve esser invece, accertata in concreto e all’attualità, in applicazione d principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina RAGIONE_SOCIALE‘immigrazione, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diri vivente (tra le altre Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023).
In applicazione dei suesposti principi e chiarito che nella specie no trova applicazione l’art.32 comma 1 bis d.lgs. n.25/2008 in quanto
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abrogato dal d.l. 130/2020 convertito in I. “Data puLiLilicazione 23/10/ . 2024 che la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto all’attualità, mentre non risulta dal decreto impugnato che sia stata svolta indagine aggiornata sulla condotta di vita del ricorrente, i quale ha peraltro dedotto, con sufficiente specificità, di aver allegato e dimostrato nel giudizio di merito di prestare attività d volontariato presso l’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e presso la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (ciò a confutazione RAGIONE_SOCIALE‘asserto del Tribunale di mancanza di ogni suo inserimento sociale in Italia), nonché di soggiornare in Italia da un lung periodo e di non avere più riferimenti familiari in Serbia.
In conclusione, il ricorso va accolto nel senso precisato, cassato il decreto impugnato e la causa va rimessa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, a cui è demandata anche la regola mentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, a cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALEe parti e dei soggetti in essa menzionati, norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, lì 27 settembre 2024
La Presidente