Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16528 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14959/2021 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 9148/2019 depositata il 22/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME NOME.Y. COGNOME nato il
COGNOME
Numero registro generale 14959,2021
Numero sezionale 577,2023
Numero ig.accolta generale 16528f2023
20.12.1991, a Dia reng, in Senegal avverso il provvedimen con cu ata pubblicazione 12,1116,2023 la competente Commissione territoriale aveva revocato la protezione umanitaria a lui già precedentemente concessa in forza RAGIONE_SOCIALEa minor età in quanto il ricorrente era nato il DATA_NASCITA, come accertamenti RAGIONE_SOCIALEa Questura, e non il 1/1/2001 come da l dichiarato in sede di audizione.
ricorre con sei motivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘indicat decreto. T.Y.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito tardivamente in giudizio fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
In via preliminare con il primo motivo di ricorso il ricorrente rile la nullità del provvedimento impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme processuali in relazione all’art. 19 ter D.Lgs. 150/2011, cosi come introdotto dall’art. 1, comma 5 D.L. 113/2018, convertito, con modificazioni, nella L. 132/2018, perché i Giudice di prime cure ha applicato la normativa vigente prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.L. 113/2018 e, dopo avere preliminarmente stabilito che l’oggetto del ricorso riguard esclusivamente la revoca RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria, ha negato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui all’art. 35 bis comma D.Lgs. 25/2008 e art. 3 comma 4 L. 46/2017, secondo cui le controversie aventi ad oggetto le richieste di protezion internazionale, vanno decise in composizione collegiale. Inoltre il giudice relatore avevaassegnato la trattazione e decisione RAGIONE_SOCIALE controversia al G.O.T., AVV_NOTAIO (cfr. doc. lett. allegato al presente ricorso). Pertanto il G.O.T., così delegat ha trattato l’intero procedimento fino alla decisione.
Tuttavia nel disporre ciò il Giudice di primo grado ha erroneamente applicato la normativa vigente prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.L. 113/2018, che prevedeva che qualora fosse stata proposta in giudizio la sola domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. comma 1, lett. d) e comma 4 D.L. 13/2017 fosse RAGIONE_SOCIALEa sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario di cui agli artt. 281-bis e c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt.702bis e ss. c.p.c pronuncia con provvedimento (sentenza o ordinanza) impugnabile in appello.
Secondo il ricorrente invece, la predetta normà b tiva , r, a 9 c nTh e cm e nerale 1E528,2023 applicabile al caso in esame, in quanto il ricorso è stato risc uata r p l utlicazione 12,1116f2023 a ruolo il 22.05.2019 e quindi sottoposto alla normativa di natura processuale introdotta dal D.L. 113/2018 entrato in vigore il 05.10.2018 ed in particolare all’art. 19 ter D.Lgs. 150/2011 .
Pertanto ne consegue che il rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, presentate dopo l’entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018, è, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 ter D.Lgs. 150/2011, quello sommario di cognizione ed è competente il tribunale RAGIONE_SOCIALEa sezione specializzata che giudica in composizione collegiale e non monocratica.
Il primo motivo è inammissibile in quanto è vero che la domanda era stata proposta dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, convertito,con modificazioni, con legge n. 46 del 2017, prevedente che la cognizione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni contro le decisioni RAGIONE_SOCIALEe Commissioni territoriali per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale appartiene al tribunale in composizione collegiale che tratta la relativa controversia secondo il rito previsto per i procedimenti incamera di consiglio camerali (artt. 737-742-bis cod. proc. civ.) e la definisce con decreto ricorribile per cassazione.
Tuttavia trattandosi di una questione di competenza per materia la relativa eccezione di parte doveva essere prospettata nella prima difesa del giudizio di merito ovvero nella comparsa di risposta ex art.. 38 c.p.c. applicabile anche al rito sommario di cognizione.
I restanti motivi sono così rubricati:
Violazione di cui all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione a artt. 8 comma 2 e 27 comma 1 bis D.Lgs 25/2008 e art. 3 comma 3 lett. c) D.Lgs. 251/2007. Violazione del dovere di cooperazione del giudice. Mancata audizione giudiziale del ricorrente ed esame del testimone (Corte di Cassazione Ordinanza n. 9228 del 20.05.2020).
In particolare eccepisce il ricorrente la nullità del decreto impugnato per non avere il Tribunale disposto la sua audizione, nonostante non fosse disponibile la videoregistrazione del suo colloquio innanzi alla Commissione.
Il motivo è infondato. Va osservato che questa Corte, nella recente sentenza n. 21584 del 7.10.2020, pronunciata all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica del 17.9.2020, ha statuito che, in materia
Nu meta sezionale 577,2023 di protezione internazionale, il giudice, in asg i e m ra rac 9ei,ia lit i COGNOME nerale 1E528,2023 videoregistrazione COGNOME del COGNOME colloquio COGNOME svoltosi COGNOME dinnanzL alla p uoolicazione 11E16,2023 Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione personale del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non sia manifestamente fondata o inammissibile.
In particolare, nella predetta pronuncia, è stato evidenziato che il giudice non è tenuto a disporre l’audizione del richiedente, se non previa richiesta circostanziata da parte di quest’ultimo in cui lo stesso deve indicare quali chiarimenti intende rendere in relazione alle incongruenze e contraddizioni rilevate dalla Commissione Territoriale e poste a fondamento del decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione (vedi anche Cass. n. 25312/2020).
Il ricorrente non ha minimamente adempiuto al proprio onere di allegazione, essendosi limitato a lamentare la sua mancata audizione senza neppure aver indicato le circostanze, i profili ritenuti eventualmente meritevoli di approfondimento in sede di audizione, palesandosi quindi la relativa richiesta assolutamente generica.
Violazione di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione ali’ art. comma 3 D.Lgs. 25/2008. Mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe fonti. (Corte di Cassazione Ordinanza n. 11312 del 26 aprile 2019).
Violazione di cui all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all’ar 14 lett. C) D.Lgs. 251/2007 perché il giudice non ha esaminato fonti aggiornate.
Violazione di cui all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all’ar 5 comma 6 D.Lgs 286/1998 e 10 comma 3 Costituzione perché il Tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria.
Violazione di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. D.L. 130/2020, all’art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e all’art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2. D.Lgs. 286/1998, cosi come modificato dall’art. 1 comma 1lett. e) D.L. 130 del 21/10/2020 per mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa nuova normativa (D.L. 130/2020).
Il terzo e quarto motivo sono inammissibili non avendo il ricorrente censurato la doppia ratio relativa alla concessione RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria.
COGNOME
Numero registro generale 14959,2021
Numero sezionale 577,2023
Numero di raccoltuenerale 16528f2023 Infatti nel provvedimento impugnato si legge: “Preliminaumen uata p uboii ca zion e 12,1116,2023
il COGNOME Tribunale COGNOME rileva COGNOME la COGNOME inammissibilità COGNOME RAGIONE_SOCIALEa COGNOME richiesta COGNOME di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria atteso che la Commissione territoriale resistente si era già pronunciata in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale con provvedimento reso il 16.04.2018, prot. EST PA NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 26.06.2018, cui T.Y. ha prestato acquiescenza non avendo proposto opposizione avverso il detto provvedimento nei termini decadenziali di cui all’art. 19, D. Lgs. n.150/2011″. Tale ratio decidendi non risulta minimamente presa in considerazione nel ricorso.
Il quinto motivo, deve invece essere accolto. Va chiarito che alla presente controversia è applicabile la normativa di cui al D.L. n. 130/2020, così come delineata dal nuovo quadro normativo introdotto dal d.l. n.130/20, conv. in legge 173/2020 atteso che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 (disposizioni transitorie) RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, al momento RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, la stessa controversia era pendente presso la Sezione Specializzata in materia di protezione internazionale di Tribunale. Ne consegue che, al fine di valutare l’applicabilità o meno al caso di specie del nuovo istituto RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale, occorre esaminare la previsione di cui al secondo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1.1. T.U.I. (come modificato dal D. n. 130/2020), secondo cui “si tiene conto RAGIONE_SOCIALEa natura e RAGIONE_SOCIALEa effettivita’ dei vincoli familiar RAGIONE_SOCIALE‘interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia RAGIONE_SOCIALEa durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche’ RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il su Paese d’origine”.
Nel caso in esame, in ordine alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria il Tribunale di Palermo, non ha svolto il giudizio di comparazione, non ha esaminato la situazione del ricorrente ed ha escluso una qualsiasi forma di integrazione in Italia sebbene il predetto ha documentato di aver svolto stabile e regolare attività lavorativa. La motivazione è del tutto apparente e non affronta neanche indirettamente le allegazioni RAGIONE_SOCIALEa parte.
Per quanto sopra deve essere accolto il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, rigettato il primo ed inammissibili gli altri cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale di Palermo in composizione collegiale anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Numero registro generale 14959,2021
Numero sezionale 577,2023
Nurnero di raccolta generale 16528f2023
Data pubblicazione 12,1116,2023
Accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbe il sesto, rigett primo e secondo, inammissibili gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo in composizione collegiale anche per le spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, il 06/02/2023.