Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4328/2024 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso da NOME COGNOMECODICE_FISCALE
: ll’avvocato COGNOME
-ricorrente-
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore COGNOME DI MILANO, QUESTORE DI MILANO,
-intimati- avverso SENTENZA di GIUDICE COGNOME MILANO n. 12870/2023 depositata il 09/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il ricorrente, cittadino del Ghana, ha proposto ricorso avverso il decreto di espulsione del 10 febbraio 2023 rappresentando tra l’altro di avere presentato tramite PEC
domanda di protezione internazionale. Il giudice di pace ha respinto il ricorso considerando irrilevante l’invio della PEC dal momento che la domanda di asilo non è stata formalizzata con la compilazione del modello C3. Considera altresì irrilevante la circostanza che il decreto sia stato tradotto soltanto in lingua inglese poiché l’interessato ha proposto comunque ricorso, non potendosi peraltro tradurre il decreto in urdu che è un dialetto e non una lingua. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a quattro motivi. L’avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita per le amministrazioni intimate a presentato domanda di partecipazione all’eventuale discussione orale.
RILEVATO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008. Il ricorrente deduce di avere manifestato la volontà di voler presentare l’istanza per la protezione internazionale a mezzo PEC, trasmessa all’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano e pertanto deve ritenersi richiedente asilo; la sentenza che si impugna asserisce, errando, la necessità formale della compilazione di un modello C3, in mancanza del quale la domanda di protezione internazionale non può essere presa in considerazione per mancanza di forma.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., per mancato esame della eccezione di nullità del provvedimento di espulsione per mancanza della attestazione di conformità. Il ricorrente deduce di avere eccepito di avere ricevuto esclusivamente una copia semplice del provvedimento, privo dell’attestazione di conformità e che nelle ragioni poste a
fondamento della decisone non si rinviene alcun accenno a questo vizio formale, che comporta la nullità dell’atto stesso.
3. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 286/1998, art. 13 c. 7, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.. Si censura la motivazione esposta dal Giudice di Pace, con riferimento alla mancata traduzione che peraltro contiene riferimento all’urdu (considerato un ‘dialetto’), motivazione censurata come inconferente poiché il ricorrente è nazionalità ghanese – nazione africana – mentre l’urdu, è la lingua ufficiale del Pakistan, e quindi non un dialetto e tantomeno idioma africano. Rileva che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge che il Giudice di merito abbia in alcun modo accertato e provato che il ricorrente conoscesse la lingua italiana.
4. -Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.286/1998, art. 13 nonché del d.p.r. n. 115 del 2002, artt. 78, 124 e 142, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. Il ricorrente deduce che ha errato il giudice nell’attribuire, contrariamente a quanto emerge chiaramente dalle disposizioni normative richiamate, al difensore un’autonoma volontà consistente nel formulare la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, volontà precedentemente espressa dallo straniero e richiamata nella delibera dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
5. -Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso
In primo luogo deve osservarsi che ha errato il giudice di pace a ritenere irrilevante la PEC inviata dall’interessato alla questura con la quale manifestava la volontà di richiedere asilo, sul rilievo che la domanda non era stata formalizzata.
Sul punto questa Corte ha già affermato che sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286
del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura; infatti, quantunque l’istanza sia inoltrata a mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l’Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell’interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass. n. 9597 del 10/04/2024; Cass. n. 21910 del 09/10/2020).
Inoltre, secondo il giudice di pace, la domanda di asilo sarebbe stata presentata con PEC del 12 gennaio 2002, e cioè prima del decreto di espulsione (emesso il 10 febbraio 2023), mentre il ricorrente richiama una PEC del 1 marzo 2022; si tratta di un punto di particolare rilievo perché l’indagine che il giudice di pace è tenuto a compiere deve estendersi anche ad individuare con precisione il momento in cui la parte ha manifestato la volontà di richiedere asilo al fine di valutare la validità del decreto di espulsione (si veda Cass. n. 5437 del 27/02/2020).
Ancora, è sicuramente erroneo il rilievo che è sufficiente la traduzione in lingua inglese del decreto redatto in lingua italiana; è necessario invece la traduzione nella lingua conosciuta dall’interessato, a meno che non venga accertata in concreto, con onere della prova a carico della amministrazione, la conoscenza della lingua italiana o della lingua veicolare e che non fosse possibile la traduzione nella lingua conosciuta dall’interessato perché rara o per altre specifiche ragioni (Cass. n. 24015 del 30/10/2020; Cass. n. 5837 del 22/02/2022). Si tratta di una nullità che contrariamente a quanto ritiene il giudice di pace non è sanata dalla proposizione del ricorso, non essendo qui invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, della sanatoria del vizio
per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 30177 del 31/10/2023; Cass. n. 22607 del 05/11/2015). Del tutto inconferente ed incomprensibile poi è il riferimento all’urdu che non è un dialetto ma una lingua, anche ampiamente diffusa, ma che in ogni caso non è lingua ufficiale del Ghana, paese di origine del ricorrente, bensì del Pakistan.
Inoltre, deve rilevarsi che sussiste il dovere del giudice di pace di rispondere su tutte le eccezioni delle parti e quindi anche su quelle relative alla attestazione di conformità della copia notificata, salvo che si tratti di notificata effettuata con un doppio originale.
Infine, erronea è anche la posizione assunta dal giudice di pace sul patrocinio a spese dello Stato, posto che nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione lo straniero è ammesso di diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 13 e 14, comma quarto del d.lgs. 286/1998 in relazione agli artt. 142 D.P.R. 115/2002 e 18, comma 4, d.lgs. 150/2011. Va dunque esclusa la necessità di una specifica istanza di ammissione (Cass. 11796/2023; Cass. 24102/2022; Cass. 13833/2008).
Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al giudice di pace di Milano in persona di magistrato diverso per un nuovo esame per la liquidazione delle spese
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il decreto impugnato e rinvia al giudice di pace di Milano in persona di magistrato diverso per un nuovo esame per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025.