Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17702 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15597/2024 R.G. proposto da :
NOME DA COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI CATANIA,
-intimato avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE CATANIA n. 5833/2024 depositata il 30/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, cittadina brasiliana, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso il decreto con cui il GdP di AVV_NOTAIO ha convalidato l’ordine di accompagnamento alla frontiera emesso dal AVV_NOTAIO il 30.5.2024 a seguito del decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e notificato in pari data.
2.- In sintesi la vicenda in fatto riferita è la seguente:
la ricorrente ha ricevuto un primo decreto di espulsione il 15.04.2024 per il suo soggiorno irregolare, convalidato dal GdP, cui non ha ottemperato ed ha chiesto al AVV_NOTAIO un prolungamento per aver presentato ricorso avverso la espulsione via pec, senza esito;
il 30.5.2024 la predetta è stata prelevata da personale di polizia RAGIONE_SOCIALE‘ufficio immigrazione presso il domicilio ed ha ricevuto un altro decreto di espulsione dal AVV_NOTAIO e un ordine di accompagnamento alla frontiera dal AVV_NOTAIO;
nel pomeriggio RAGIONE_SOCIALEo stesso giorno si è celebrata la convalida del decreto di accompagnamento coatto alla frontiera nei locali RAGIONE_SOCIALEa Questura, dinanzi al Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, senza la presenza di un funzionario di cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio;
in quella sede, la ricorrente ha formulato una domanda di protezione internazionale e, né il AVV_NOTAIO né il GdP hanno permesso la sospensione del rimpatrio per poter dar corso alla sua richiesta e trasmettere gli atti alla Competente Commissione Territoriale, per dar corso anche ad una procedura accelerata, ed il GdP ha dichiarato che la domanda era tardiva e strumentale ad evitare il ritorno nel paese di origine.
3.- Il GdP ha rilevato che
la ricorrente era stata destinataria di altro provvedimento tradotto in lingua inglese, scelta dalla ricorrente, che appariva legittimo ancorché l’interessata non lo avesse sottoscritto asserendo che non ne aveva compreso il contenuto, affermazione
giudicata non credibile perché, anche in fase di procedura di convalida, la ricorrente rispondeva alle domande poste in italiano pur in presenza RAGIONE_SOCIALE‘interprete brasiliano;
b) quanto alla richiesta di protezione internazionale ha rilevato che la ricorrente era in Italia da parecchio tempo ed era stata assistita, anche in fase di convalida del provvedimento del 15.4.2024, da un difensore senza mai manifestare la volontà di chiedere la protezione internazionale, e ha, pertanto, considerato la richiesta strumentale, aggiungendo che laddove il presunto compagno italiano del quale non era stata fornita alcuna attestazione anagrafica, ottenesse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e volesse contrarre nuovo matrimonio con la cittadina straniera, la stessa avrebbe potuto fare immediato rientro in Italia.
3.Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO sono rimasti intimati. La parte ricorrente ha presentato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta la richiesta avanzata nella memoria di riunione per connessione del presente procedimento a quello n. 6359/25 depositato il 17.3.25 dinnanzi alla Corte di Cassazione penale – che ha inviato gli atti alla sezione civile -proposto da altro cittadino extracomunitario stante l’identità del petitum e RAGIONE_SOCIALEa causa petendi, « per avere una rapida risposta al quesito », non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna opportunità di siffatta riunione tanto più in vista RAGIONE_SOCIALEa celerità RAGIONE_SOCIALEa decisione del presente ricorso laddove una diversa pronuncia comporterebbe l’individuazione di una nuova udienza camerale cui chiamare entrambi i ricorsi.
-Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme del giusto processo relative art 111 cost. nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerale del giudice di pace; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13 c. 3 cost. e nullità RAGIONE_SOCIALEa convalida in quanto la stessa si è
svolta presso i locali RAGIONE_SOCIALE‘ufficio immigrazione senza la presenza di un assistente giudiziario o cancelliere; reputa la ricorrente che laddove l’art. 13 comma 5 ter TUI consente « al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1 », stabilisce anche che « le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo », e la locuzione «supporto occorrente» non significa che l’udienza debba svolgersi senza la presenza di un assistente o cancelliere che supporti il giudice di pace nella redazione del verbale di udienza e negli atti successivi di comunicazione, giacché la convalida penale si svolge con la presenza del cancelliere o RAGIONE_SOCIALE‘assistente giudiziario secondo le disposizioni del c.p.p. proprio per la delicatezza del diritto compromesso che riguarda la libertà personale e il suo trattenimento temporaneo; perciò sarebbe stato violato il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 3 cost.
1.1- Il motivo è infondato. La ricorrente deduce la violazione dei principi del giusto processo e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13 comma 3 cost. in quanto l’udienza di convalida si sarebbe svolta senza la presenza di un cancelliere. Va premesso che a fronte di atti di limitazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale la presenza del cancelliere non è imposta da alcun articolo RAGIONE_SOCIALEa Costituzione – tantomeno dall’articolo 13 comma 3 -il quale prevede che la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale possa avvenire solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, salva la possibilità, in casi eccezionali di necessità urgenza indicati tassativamente dalla legge, che l’autorità di pubblica sicurezza adotti provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e convalidati nelle successive 48 ore (art. 13 commi 2,3 cost.)
Ciò detto va aggiunto che la violazione RAGIONE_SOCIALEe diposizioni di cui agli artt. 57 e 58 c.p.c. non è suscettibile di produrre alcuna nullità come stabilito con principio consolidato risalente agli anni ’70 da
questa corte (« La Mancanza RAGIONE_SOCIALE‘assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale d’udienza, nonché il difetto di sottoscrizione, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso, del verbale, non comportano la inesistenza o la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa, ne, comunque, le predette mancanze incidono sull’idoneità RAGIONE_SOCIALE‘atto al concreto raggiungimento degli scopi cui e destinato », Cass. n. 924/1978, confermata da innumerevoli decisioni successive v. per tutte, tra le massimate, Cass. 9389/2007). Né la ricorrente ha indicato quale pregiudizio il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa prevista presenza di un cancelliere avrebbe arrecato alle esigenze difensive o alle garanzie previste dalla legge tutte osservate.
2.Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme relative al foglio notizie e all’art.8 direttiva 33/2013 UE. La ricorrente censura la decisione laddove il GdP ha ritenuto che il formulario predisposto in inglese fosse legittimo, poiché la ricorrente non era in grado di leggere e comprendere l’inglese; perciò il foglio notizie doveva essere compilato in portoghese giacché i decreti di espulsione e del AVV_NOTAIO possono essere formulati nelle tre lingue ufficiali quando vi è la giustificazione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di reperire un interprete di madre lingua. In sintesi evidenzia l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo e, di conseguenza, RAGIONE_SOCIALEa convalida operata dall’organo giudicante che avrebbe errato nel valorizzare la circostanza secondo cui ella aveva risposto alle domande poste in italiano pur in presenza RAGIONE_SOCIALE‘interprete dato che la comprensione RAGIONE_SOCIALEa lingua scritta diverge ed è autonoma dalla capacità di formulare frasi orali.
2.- Il motivo è fondato.
La ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata traduzione degli atti in una lingua a lei conosciuta.
L’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che « Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione RAGIONE_SOCIALEe modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola ». Interpretando tale norma, questa Corte ha affermato che, laddove il provvedimento di espulsione sia tradotto in lingua veicolare, per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, il provvedimento è nullo, salvo che l’Amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione in concreto assunta (Cass. n. 5837/2022, Cass. n. 11887/2018 Cass. n. 2865/2018; Cass. n.14733/2015; Cass. n. 3676/2012).
In tali ipotesi, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana o di una RAGIONE_SOCIALEe lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue, dunque al giudice di merito spetta l’accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, e deve, a tal fine, valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto
(Cass. n. 24015/2020, v. tra le più recenti in conformità Cass. n. 4780/2025).
Nel caso di specie la ricorrente non è stata idoneamente informata, sin dal primo contatto con le forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine, RAGIONE_SOCIALEa possibilità di chiedere la protezione internazionale essendole stato presentato un formulario di lettura con RAGIONE_SOCIALEe domande predisposte in inglese che la ricorrente si è rifiutata di firmare in quanto non ne aveva compreso il contenuto, ed il Giudice ha ritenuto che ciò non avesse alcun rilievo valorizzando la inconferente circostanza che la cittadina brasiliana aveva risposto in italiano pur in presenza RAGIONE_SOCIALE‘interprete, ed omettendo qualunque considerazione in merito alla legittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione di predisporre il testo del Foglio notizie nella lingua conosciuta dal destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto.
3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto relative al rifiuto di formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione da parte del AVV_NOTAIO; violazione RAGIONE_SOCIALEa d.l. 25/2008 artt. 3 e 29 e degli artt. 4, 6, 9 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 32/2013 e RAGIONE_SOCIALEa Direttiva rimpatri 115/2008. Deduce la ricorrente che Il RAGIONE_SOCIALE illegittimamente non ha dato seguito alla richiesta di protezione internazionale formulata dalla straniera al momento RAGIONE_SOCIALEa convalida, giacché il Giudice di Pace non può sindacare la richiesta di protezione che sia formulata avanti a sé onde valutare se a questa debba darsi seguito secondo dettato normativo, o meno; ma deve prendere atto RAGIONE_SOCIALEa manifestazione di volontà senza emettere valutazioni in merito che riguardano esclusivamente un altro organo. Tanto il AVV_NOTAIO che il Giudice di Pace non avrebbero ricevuto una adeguata formazione come previsto dalla direttiva 32/2013, che stabilisce procedure comuni per il riconoscimento e la revoca RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, ed, in particolare: all’art. 4, l’obbligo per gli Stati di provvedere affinché il personale « abbia ricevuto una formazione adeguata e una conoscenza generale dei problemi che potrebbero
compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio »; all’art.6 un termine massimo per la registrazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale di tre-sei giorni dalla presentazione, prorogabili di dieci giorni lavorativi; all’art.9 il diritto del richiedente a rimanere nello Stato membro fino alla decisione in primo grado, salvo alcune eccezioni in caso di domanda reiterata.
4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto relativo al rifiuto di formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione da parte del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, violazione del d.l. 25/2008, art 29, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 direttiva 32/2013 UE, e RAGIONE_SOCIALE‘art.3 d.lgs. 25/2008. Deduce la ricorrente che in ragione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva citata il giudice di pace aveva due opzioni: o convalidare l’ordine del AVV_NOTAIO disponendone la inefficacia temporanea sino a quando non fosse stata definita la domanda di protezione davanti alla Competente Commissione Territoriale; o non convalidare l’ordine del AVV_NOTAIO di accompagnamento coattivo alla frontiera in quanto vi era stata la manifestazione di volontà di protezione.
5.1 -Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati insieme in quanto evidentemente connessi se non sovrapponibili. Essi sono fondati.
Va confermato in questa sede l’orientamento consolidato di questa Corte per cui « In tema di protezione internazionale, la relativa domanda, in conformità alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, paragrafo 1, comma 2 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE può essere presentata dallo straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione o del respingimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida prevista dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. cit.; in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la
sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 come previsto dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015; tuttavia il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero richiedente protezione cessa dopo la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale e l’eventuale successiva richiesta di proroga del trattenimento disposto ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, è illegittima, 110 salvo che non vengano dedotti e comprovati dall’amministrazione ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 ».(Cass. n. 20034, 20070 del 2023)
6.- Pertanto il ricorso va accolto con riguardo al secondo, terzo e quarto motivo, respinto il primo.
Ne consegue la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il provvedimento l’ordine di accompagnamento alla frontiera non è stato validamente convalidato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
7.- Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO.
P.Q.M .
La Corte accoglie il secondo, terzo motivo e quarto motivo di ricorso, cassa senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione