Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19807 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19807 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9205/2021 R.G. proposto da
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO; COGNOME.COGNOME.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4915/20, depositata il 13 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 13 ottobre 2020, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto da , cittadino della Repubblica Popolare Cinese, avverso l’ordinanza emessa il 22 settembre 2019 dal Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta. D.K.
Premesso che, a sostegno della domanda, l’appellante aveva riferito di essersi allontanato dal Paese di origine per il timore di essere perseguitato a causa della sua adesione alla RAGIONE_SOCIALE, della quale facevano parte anche sua moglie e sua figlia, arrestate e torturate dalla Polizia e condannate ai lavori forzati, la Corte ha ritenuto poco verosimile la vicenda narrata e meramente soggettivo il rischio prospettato, rilevando che il oltre ad aver lasciato in Cina la moglie e la figlia, era espatriato munito di regolari documenti, che non avrebbe potuto procurarsi ove i suoi dati fossero stati inseriti negli archivi informatici della polizia. Ha richiamato inoltre informazioni fornite da fonti internazionali, dalle quali ha desunto che nell’ordinamento cinese le chiese domestiche, pur risultando formalmente illegali perché non registrate, sono tollerate, e precisando che la confessione religiosa dello appellante è considerata illegale a causa della sua segretezza e dei crimini dei quali è accusata. Ha escluso quindi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, osservando inoltre, relativamente alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, che le misure adottate dall’ordinamento cinese nei confronti dei culti clandestini non sono annoverabili tra le ipotesi di violenza diffusa e generalizzata. D.K.
Avverso la predetta sentenza il ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva. RAGIONE_SOCIALE.K.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., rilevando l’illogicità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il mancato riconoscimento di una confessione religiosa da parte del Go-
verno e la repressione attuata nei confronti della stessa non integri un’ipotesi di persecuzione.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel richiamare le fonti d’informazione riguardanti la RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata le ha prese in esame soltanto parzialmente, non avendo tenuto conto dell’inserimento di tale confessione religiosa nella lista degli evil cults e degli arresti, delle torture e delle condanne subìti dagli adepti della stessa.
Il ricorso è inammissibile.
Ai fini del rigetto della domanda, la sentenza impugnata non si è infatti limitata ad escludere la configurabilità di un rischio di persecuzione, in riferimento alle misure repressive adottate dal Governo della Repubblica Popolare Cinese nei confronti delle confessioni religiose, ed in particolare della RAGIONE_SOCIALE, cui il ricorrente aveva affermato di aver aderito, ma ha espresso motivati dubbi in ordine alla stessa attendibilità delle dichiarazioni rese dal in ordine alla sua appartenenza al predetto gruppo religioso, avendo reputato inverosimile la narrazione della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, in considerazione della facilità con cui il ricorrente aveva sostenuto di essersi sottratto a ripetuti tentativi di arresto da parte della Polizia, del riferito abbandono in patria della moglie e della figlia, arrestate e torturate per molti mesi, e delle modalità dell’espatrio, avvenuto in virtù di regolari documenti, a dispetto dei rigorosi controlli esercitati alla frontiera, anche con sofisticati strumenti informatici. D.K.
Quest’ultimo apprezzamento si configura come un’autonoma ratio decidendi , alternativa a quella fondata sulla relativa tolleranza manifestata dalle Autorità cinesi nei confronti delle chiese c.d. domestiche, considerate formalmente illegali perché non registrate, ma sottoposte a controlli divenuti nel tempo sempre meno pressanti: in tema di protezione internazionale, questa Corte ha infatti affermato che il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dall’art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, risulta di per sé sufficiente a giustificare l’esclusione della configurabilità sia delle ipotesi di persecuzione previste dall’art. 7 che di quelle di danno grave previste dall’art. 14, lett. a ) e b ), del
medesimo decreto, e quindi a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione in atto nel Paese di origine, non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dall’art. 8, comma terzo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il quale non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/ 2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/ 2018, n. 16925).
Tale seconda ratio decidendi non ha costituito oggetto d’impugnazione da parte del ricorrente, il quale si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata per difetto di logicità, nella parte in cui ha escluso la configurabilità delle misure repressive come atti persecutori, nonché a denunciare l’omessa valutazione delle fonti d’informazione acquisite, nella parte in cui attestavano le torture e le condanne cui sono sottoposti gli adepti del culto da lui praticato: ciò impone la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione, conformemente al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la sentenza impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali risulti giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la statuizione adottata, la mancata impugnazione di alcune delle stesse, determinandone il passaggio in giudicato, comporta l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, delle censure mosse a quelle che hanno costituito oggetto di specifica doglianza, dal momento che l’accoglimento di tali censure non potrebbe condurre in alcun caso all’annullamento della decisione, idonea a reggersi sulla base delle sole ragioni divenute definitive (cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2017, n. 18641; Cass., Sez. VI, 18/04/2017, n. 9752; Cass., Sez. lav., 4/03/2016, n. 4293).
4. La mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di riproduzione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma il 10/05/2023