Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9601 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 9601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12881/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro p.t., e Prefettura di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende ex lege .
-resistente-
avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di MILANO depositato il 29/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Udito, per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Interno, l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- COGNOME NOME, nato in Pakistan, ha impugnato con tre mezzi, illustrati con memoria, il provvedimento del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE che ha rigettato il ricorso proposto ex art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998 avverso il decreto di espulsione nr. 3389/2021, emesso e notificato dal Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di RAGIONE_SOCIALE il 24.02.2021 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lett. a), D.Lgs. 286/1998, e, per l’effetto, ha confermato ‘ il decreto di espulsione impugnato, salvo la sospensione temporanea RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del decreto di espulsione fino a quando è pendente il procedimento relativo all’istanza di protezione internazionale ‘.
Per quanto interessa, il Giudice di pace ha osservato che il cittadino straniero aveva fatto ingresso nel territorio italiano nel 2016, non risultava in possesso né di passaporto, né di visto e non aveva dato prova di essere entrato regolarmente nel territorio Schengen; ed inoltre, che aveva presentato una domanda reiterata di protezione internazionale in data 15 giugno 2021, e cioè successivamente alla notifica del decreto di espulsione, avvenuta il 24/2/2021.
Il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato atto di mera costituzione, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione
all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, primo comma, cod.proc.civ.
Con ordinanza interlocutoria n.12881/2022 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, sulla questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza, quale fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, RAGIONE_SOCIALEa manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di richiedere la protezione internazionale, asseritamente espressa in data anteriore a quella RAGIONE_SOCIALEa formalizzazione presso gli uffici di polizia.
Alla odierna pubblica udienza, i Procuratore Generale ed i difensori costituiti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. lamentando che il Giudice di Pace ha totalmente omesso di considerare che il 16.02.2021 -e, quindi, anteriormente all’adozione e alla notifica del decreto prefettizio (avvenute il 24.02.2021) – il ricorrente aveva manifestato la propria volontà di chiedere protezione internazionale, come documentato in atti.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia l’erronea qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa situazione di fatto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 19, comma 1, del D.Lgs. 286/1998, degli artt. 2, comma 1, lett. a, e 4, del D.lgs. 142/2015 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 , comma 1, D.Lgs. 25/2008 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lett. a), D.Lgs. 286/1998 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente deduce che, omettendo di considerare i fatti esposti nel primo motivo di ricorso, il Giudice di pace ha valutato unicamente la data di formalizzazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale (successiva alla data di adozione del provvedimento espulsivo), conseguentemente violando le disposizioni di legge che tutelano i
richiedenti asilo a partire dal momento RAGIONE_SOCIALEa loro manifestazione di volontà.
2.3.- Con il terzo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Giudice di pace in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
A parere del ricorrente, quand’anche si volesse ravvisare nell’omessa considerazione dei fatti esposti nel primo motivo di ricorso una implicita statuizione di rigetto -in merito alla qualificazione degli stessi come ‘manifestazione di volontà’ di chiedere protezione internazionale e/o all’idoneità di tale manifestazione a qualificare il ricorrente come ‘richiedente asilo’ l’ordinanza impugnata andrebbe comunque dichiarata nulla per omessa motivazione sul punto.
3.- In occasione del deposito RAGIONE_SOCIALEa memoria, il ricorrente ha documentato che, con decreto n.2692 del 24.10.2023 il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.19, c omma 1.1. e comma 1.2., del d.lgs. n.286/1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art.32, comma 3, del d.lgs. n.25/2008.
4.- I motivi, da trattare congiuntamente per connessione sono inammissibili.
Le censure tutte si fondano sulla prospettazione che il cittadino straniero avesse manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale in data 16.02.2021; in epoca, cioè, antecedente all’adozione del provvedimento espulsivo e, quindi, alla formalizzazione stessa RAGIONE_SOCIALEa domanda dinanzi all’ufficio di polizia e che tale circostanza, nonostante fosse stata documentata, non era stata considerata dal giudice di merito.
Tale assunto non risulta assistito dalla necessaria specificità, anzi è smentito dalla produzione documentale in atti.
Risulta decisivo rammentare che le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione da
eseguire secondo le regole processuali che vi presiedono (Cass. n. 33809/2021; Cass. n. 7466/2013).
Orbene, nel presente caso, il ricorrente ha prodotto il documento in data 16.02.2021, da cui – a suo parere – il Giudice di pace avrebbe potuto desumere la sua volontà di richiedere la protezione internazionale anteriore al decreto espulsivo, come era suo onere, in osservanza del dovere ex art.369, primo comma, n.4, cod.proc.civ., oltre che necessario, giacché la questione dedotta verte, proprio ed esclusivamente, sulla valutazione di tale documento.
Tuttavia, la lettura del documento non conferma la prospettazione di parte e ciò rende inammissibili le censure.
Invero, la missiva del RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE, in data 16.02.2021 indirizzata alla Questura ed alla Prefettura di RAGIONE_SOCIALE – ha a oggetto la richiesta di identificazione del cittadino straniero, non espone la volontà di richiedere la protezione internazionale, ma manifesta la circostanza che questi è privo di mezzi di sostentamento e fissa un appuntamento presso l’ufficio di polizia per il 30 marzo 2021, per le operazioni di identificazione ed adempimenti conseguenti.
Quanto prospettato nelle censure, in ordine alla mancata disamina da parte del Giudice di pace RAGIONE_SOCIALEa pregressa manifestazione di volontà a richiedere la protezione internazionale, pertanto, non trova alcun riscontro nella documentazione depositata al PCT.
5.- La questione degli effetti del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione speciale, sopravvenuto nelle more del giudizio, sulla quale si è soffermato il P.G., esorbita dal presente thema decidendum e dovrà essere valutato dalle autorità a ciò preposte.
6.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La peculiarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità;
Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2024.