Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17121 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17121 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29778/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PREFETTURA NAPOLIPREFETTURA NAPOLI
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE NAPOLI n. 1091/2021 depositata il 21/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che:
Con ordinanza nr 1091/2021 il Giudice di pace di Napoli rigettava l’opposizione al decreto di espulsione proposta da NOME, cittadino pakistano.
Rilevava che la Questura partenopea aveva depositato proprie note con cui erano state ribadite le ragioni della misura espulsiva ed in particolare che il ricorrente, a corredo dell’istanza di soggiorno, aveva depositato una certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Napoli rivelatasi palesemente falsa in quanto mai rilasciata così come era inesistente il requisito dell’impresa individuale, circostanze che assumevano una valenza non solo formale, rispetto alla falsificazione dei documenti ma anche sostanziale in quanto sarebbe mancata la prova di una stabile sistemazione alloggiativa; che il provvedimento a firma del AVV_NOTAIO era legittima essendo stata la stessa delegata dal Prefetto con provvedimento del 30.1.2020 e che la traduzione del decreto era avvenuta in lingua inglese che l’opponente aveva indicato quale lingua nella quale venissero fatte le comunicazioni.
Il primo Giudice relativamente alle contestazioni sollevate per quanto riguar da l’utilizzo della lingua inglese osservava che nel foglio notizie il ricorrente aveva dichiarato di conoscere la lingua italiana e di volere avere le notifiche in lingua inglese e di non richiedere la concessione di un termine per la partenza volontaria.
Riteneva che il provvedimento emesso da un delegato del Prefetto doveva considerarsi legittimo e che per ciò che attiene al quadro socio politico del Pakistan e la presenza di conflitti armati non vi erano state deduzioni di circostanze specifiche personali che potessero far ritenere la sussistenza di uno specifico pericolo.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Considerato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo si denuncia un error in iudicando in relazione all’art.360, co. 1, n.5), c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Si lamenta in particolare che il Giudice di pace non avrebbe considerato la situazione esistente nella sua Regione di provenienza
: Kushab distretto che è da anni un focolaio di terroristi iNOMEici appartenenti a svariati gruppi armati che mettono costantemente in pericolo l’incolumità e la sicurezza dei cittadini (cfr. articolo disponibile su https://www.thenews.com.pk/print/489768-threeterrorists-nabbed-from-khushab-bahawalnagar : ‘The team arrested two terrorists belonging to a banned organisation NOME, from Khushab…’).
Il motivo è infondato.
Si è più volte stabilito (Cass. n. 3875/20 ;’02 1 nr 41700) che: “in tema di protezione internazionale ed in relazione all’istituto del divieto di espulsione o respingimento del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1, è sufficiente, in sede di opposizione alla misura espulsiva, che vi sia l’allegazione da parte dello straniero opponente del concreto pericolo di essere sottoposto nel caso di rimpatrio nel Paese d’origine ad un elevato rischio personale.
E tuttavia, fermo il principio, non risulta che il giudice di pace se ne sia qui discostato.
Va infatti considerato che il giudice di pace ha osservato che dalla situazione rassegnata e dalle risultanze di causa non emergeva alcun elemento significativo di un pericolo concreto ed attuale di persecuzione personale del richiedente in caso di rimpatrio in Pakistan.
Ha aggiunto il giudice di pace che il richiedente si era limitato a fare mero riferimento alla situazione politica e sociale del Paese di origine come causa di per sé ingenerante quel pericolo, senza tuttavia fornire elementi e riscontri – non tanto sulla situazione generale del Pakistan quanto sulla correlazione tra questa situazione generale e la sua posizione personale.
Al punto, si desume dal decreto impugnato, che lo stesso richiamo ai rischi asseritamente riconducibili alla situazione familiare (contegno del padre della fidanzata) era stato operato dal richiedente in maniera, non solo del tutto scollegata dalla situazione generale e dalla possibilità di tutela presso le autorità locali, ma anche oggettivamente priva in sé di ogni riscontro (neppure indiziario) e possibilità di verifica.
Il che induceva ad escludere, anche sotto il profilo della vulnerabilità soggettiva e della personalizzazione del rischio, la invocata causa di inespellibilità.
Dunque, nella decisione del giudice di pace si individua un convincimento di natura fattuale (certamente non rivedibile nella presente sede di legittimità) sia sulla insussistenza nel Paese d’origine di una condizione generale di per sé integrante il paventato pericolo di persecuzione, violenza, minaccia o trattamento degradante per il solo fatto del rientro, sia sull’assenza di qualsivoglia elemento di riscontro e riscontrabilità di una situazione di pericolo riferibile alla situazione personale e familiare del prevenuto (da sola ovvero in correlazione con la suddetta situazione generale del Paese).
Tutto ciò basta ad escludere tanto che si verta di “omesso esame” di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (nei ristretti limiti oggi rilevanti a seguito della riforma, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SSUU n. 8053/14).
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento da parte dell’Amministrazione intimata di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 17.2.2023
Il Presidente (NOME COGNOME)