Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22658 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2023
sul ricorso 29123/2021 proposto da:
NOME COGNOME L domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore,
– intimato –
COGNOME
Numero registro generale 29123,2021 Numero sezionale 1480,2023 Numero di raccolta generale 22658,2023 Data pubblicazione 26/07,2023
avverso il decreto n.1631/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositato il 12/10/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2023 da COGNOME NOME
RITENUTO CHE:
1. – Con ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-bis del d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, NOME , nata in I om issis – omissis adì il Tribunale di Reggio Calabria impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale aveva respinto la sua domanda di asilo, declinata nelle diverse forme di protezione internazionale, e di protezione umanitaria.
L’interessata aveva narrato di essere stata maltrattata dalla matrigna, tanto da aver dovuto lasciare la casa paterna, di aver poi intrapreso una relazione affettiva con un giovane, rimanendo incinta, giovane che era morto nel corso di una sparatoria; essendo rimasta sola con il bambino, lo aveva affidato ad un sacerdote e, raccolto un po’ di danaro con il lavoro di parrucchiera aveva deciso di lasciare la onnissis
Il Tribunale, dato atto che la ricorrente non si era presentata per rendere l’interrogatorio libero, ha ritenuto non credibile il racconto, per la genericità e la stringatezza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni, ed ha collocato, comunque, la vicenda in un ambito privatistico.
Il ricorso è stato rigettato.
Avverso il decreto del Tribunale, depositato il 12/10/2021, l’interessata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
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Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si è riservato l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ex art.370, primo comma, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
2. – Nel ricorso sono formulati i seguenti motivi:
I) error in iudicando in relazione all’art.360, co. 1, n.3, c.p.c., per violazione degli articoli 3 e 8 CEDU, 3, 18, 38, 60 e 61 Conv. d Istanbul, articoli 2, lett. “e” e “f”, 3, c.3, 4 e 5, 5, lett. “c”, 6, co. 1 e 2, lett. “a”, 8, lett. “d”, d.lgs.251/07 e 8, c.3, d.lgs.2 parere RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, il Tribunale che, a fronte di violenze di gener , ha deciso sulla domanda affermando che “la mutilazione, in assenza di specifiche argomentazioni in merito all’epoca cui risate, a chi l’ha effettuata ed alla circostanza per cui sia stata o meno imposta contro il suo volere alla ricorrente, impedisce di qualificarla in termi di atto persecutorio”, ha violato la normativa richiamata, in particolare, l’art.60, co.1, Conv. Istanbul, ai sensi del quale “le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi defrart.1, A (2) Convenzione relativa allo status dei rifugiati”.
11) – error in ludicando in relazione all’art.360, c.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti segnalati come decisivi dalla ricorrente (esiti d ustioni agli arti, inferiore e superiore, lato destro compatibili con u aggressione con acqua bollente e messi in connessione con i motivi RAGIONE_SOCIALEa fuga; violenze domestiche, documentate col deposito di certificazione medico-legale, RAGIONE_SOCIALE, rilasciata in data
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8/1/2018, perché rilevanti per l’accertamento di protezione sussidiaria sotto il profilo di rischio di cui all’art. 14, l digs.251/07 e da valutare alla luce RAGIONE_SOCIALEa COI sul Paese e sull condizione RAGIONE_SOCIALEe donne in lomissisl, accertamento pure omesso, in violazione di consolidata giurisprudenza di legittimità.
III) error in iudicando in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articoli 3 e 8 CEDU, nonché degli artt. 5, co.6, 19, co. 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/98 e 2, lett. h-bis, e 32, co. 25/08: il Tribunale, nel decidere la domanda di protezione umanitaria (ora speciale), ha negato rilevanza alle circostanze allegate (mutilazioni genitali femminili e di esiti di ustioni) in violazione disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.2, lett.h-bis, d.lgs. cit. che definisce «pe vulnerabili» le “persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica sessuale, vittime di mutilazioni genitali”.
3.1.- Il ricorso va accolto.
3.2.- Si evidenzia che la ricorrente, in sede giudiziale (con no del 15/4/2021), aveva dedotto di essere stata vittima, oltre che violenza domestica, anche di MGF (come documentato dalla certificazione medica rilasciata il 3/1/2019) e, per tale ragione, temere, in caso di rimpatrio, di subire ulteriori violenze di gener considerato il contesto socioculturale del Paese di origine, come documentato dalle fonti internazionale indicate.
Per contro, il Tribunale ha negato le protezioni maggiori sulla base del difetto di credibilità del racconto già esposto dinanzi al Commissione territoriale, evidenziandone stringatezza, genericità e riferibilità a vicende eminentemente private, non connesse a profili inerenti al sesso o alla religione.
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Quanto alla richiesta di protezione internazionale formEdifibbliigione corso del giudizio sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa avvenuta sottoposizione alla MGF, il Tribunale la ha disattesa, in quanto ha contestato la valenz probatoria del certificato medico allegato, per incertezza nell’identificazione RAGIONE_SOCIALEa paziente, e ha rimarcato che non era possibile qualificare la mutilazione subita in termini di at persecutorio, in assenza di specifiche allegazioni (l’epoca alla qual risaliva, la circostanza se fosse stata o meno imposta contro l volontà RAGIONE_SOCIALEa donna) e stante la mancata comparizione RAGIONE_SOCIALEa parte per rendere l’interrogatorio libero.
Anche la domanda di protezione speciale è stata respinta dal Tribunale che non ha nemmeno ravvisato – sulla scorta di quanto versato in atti – una adeguata integrazione lavorativa e sociale RAGIONE_SOCIALEa richiedente.
3.3.- Deve osservarsi che il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili costituisce elemento rilevante per l concessione RAGIONE_SOCIALEa tutela umanitaria, nonché per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale sussidiaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, l b), del d. Igs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattament oggettivamente inumano e degradante, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 29971/2021; Cass. n. 5144/2022).
Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8, ove è previsto espressamente che gli at di persecuzione possono assumere la forma di violenze fisiche o psichiche (lett. a), o di atti specificamente diretti contro un gen sessuale o contro l’infanzia (lett. f), al fine di realizza
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trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, RAGIONE_SOCIALEa donna, possono sussistere i presupposti anche per la concessione RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato. In questo senso si è espressa sia l giurisprudenza di merito sia quella di legittimità che ha già avuto modo di affermare che «gli atti di mutilazione genitale femminile (che rappresentano violazioni dei diritti RAGIONE_SOCIALEe donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e financo alla vita) costituiscono atti persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che giustificano il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato.» (Cass. n. 8980/2022) rilevando, nello specifico, come il risch prognostico in caso di rimpatrio dovesse essere valutato alla luce del fatto che tali atti di violenza rappresentano una forma di controllo assoluto sulla donna, non evitabile in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità d ricevere protezione effettiva dalle autorità statuali, con conseguenze destinate ad incidere negativamente sul piano fisico e psicologico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
3.4.- Sul piano probatorio, è stato, quindi, evidenziato, vagliando l’omesso esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria in ordine a riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato, con argomento utilizzabile per ogni forma di protezione richiesta riferita alla pratica RAGIONE_SOCIALEa MGF, che l’accertamento istruttorio correlato alla specificità RAGIONE_SOCIALEe allegazio del ricorrente non riguarda solo l’indagine sull’obbligatorietà o meno RAGIONE_SOCIALEa pratica di mutilazione nel Paese di origine (il caso ineri all’infibulazione), atteso che la mera non obbligatorietà di dett pratica a livello legale o religioso non può ritenersi di per sé decis ove la stessa sia ampiamente imposta da un costume sociale cogente in quel Paese. Il potere-dovere istruttorio demandato ai Giudici di merito dovrà, quindi, esercitarsi acquisendo informazioni accurate ed
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aggiornate anche sul costume sociale cogente nel Paese di origine e fornite dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio RAGIONE_SOCIALEa pratica RAGIONE_SOCIALEa MGF, al fine di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel liber godimento e nell’esercizio dei loro diritti fondamentali (Cass. n 29971/2021; Cass. n.30631/2021) per assicurare un efficace contrasto in nome RAGIONE_SOCIALEa dignità e RAGIONE_SOCIALEa salute RAGIONE_SOCIALEe donne (Cass. n. 29836/2019).
3.5.- Come già ricordato da questa Corte (Cass. n.30631/2021), la nota orientativa RAGIONE_SOCIALE‘UNHCR (2009) sulle domande di asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile considera le MGF come una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione in quanto violano una serie di diritti umani RAGIONE_SOCIALEe ragazze e RAGIONE_SOCIALEe donne, tra cui il diritto non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, a più alti possibili standard sanitari e, nei casi più estremi, al diritto al vita (par. 7).
Inoltre, è specificato che le domande correlate alle MGF non riguardano soltanto richiedenti che affrontano un’imminente minaccia di essere sottoposte alla pratica, ma anche donne e ragazze che l’hanno già subita, atteso che in base alle circostanze individuali d caso e RAGIONE_SOCIALEe specifiche pratiche RAGIONE_SOCIALEa sua comunità, la richiedente potrebbe temere di essere sottoposta ad un’altra forma di MGF eio soffrire conseguenze di lungo periodo particolarmente gravi derivanti dalla pratica iniziale (par. 14). Anche se la mutilazione è considerat un’esperienza unica e trascorsa, le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa stessa non cessano con la pratica iniziale poiché la ragazza o la donna, più avanti nel corso RAGIONE_SOCIALEa vita, potrebbe essere costretta a sottoporsi a infibulazione, defibulazione e reinfibuazione, ad esempio subito dopo
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il matrimonio o la nascita del figlio. Una ragazza o donna 58tted inizialmente a una forma minore di MGF può successivamente essere sottoposta ad una forma più grave di pratica. Le vittime di MGF devono inoltre affrontare rischi maggiori durante il parto, tra i quali l possibilità di perdere il bambino durante o immediatamente dopo la nascita (par. 6).
3.6.- In materia di MGF, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti del donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul 1’11/05/2011 e ratificata dall’Italia con L. n. 77 del 2013, definisce le MGF com grave violazione dei diritti umani RAGIONE_SOCIALEe donne e RAGIONE_SOCIALEe ragazze e come principale ostacolo al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa parità tra i sessi. All’ar 60, rubricato “richieste di asilo basate sul genere”, onera le Part contraenti ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessar per garantire che la violenza contro le donne basate sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria.
3.7.- Da ultimo, si segnala che la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14/06/2012 sull’abolizione RAGIONE_SOCIALEe mutilazioni genitali femminile, dà atto che le MGF sono indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti RAGIONE_SOCIALE donne, al pari di altre gravi manifestazioni di violenza di genere, che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti RAGIONE_SOCIALEe donne.
3.8.- Alla luce di quanto si è osservato, è possibile concludere ch il Tribunale, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘allegazione da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorren
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di aver subito mutilazioni (come documentato dal certificato NUMERO_DOCUMENTO e di temere, in caso di rimpatrio, di subire ulteriori trattamen inumani o degradanti atteso il clima socio-culturale caratterizzante la lomissisi r avrebbe dovuto valutare, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione di fonti aggiornate e precise sulla zona di provenienza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la fondatezza e l’attualità del rischio come prospettato da quest’ultima, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte RAGIONE_SOCIALEa autorità locali, tenuto conto che le MGF integrano un atto persecutorio del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7, ovvero un danno grave di cui RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D.Lgs. cit., lett. b): inoltre, sta particolare gravità del fatto dedotto, il Tribunale, ove avesse ritenut necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa richiedente o nel documentazione sanitaria prodotta, avrebbe dovuto fissare l’audizione RAGIONE_SOCIALE‘interessata (Cass. n. 21584/2020) e non già limitarsi a rilevarn la mancata partecipazione all’udienza di comparizione – circostanza, peraltro smentita dal verbale di udienza del 4/2/2020 (fol.19 del ric.) – così come avrebbe dovuto compiere ogni altro incombente istruttorio officioso ritenuto necessario.
3·9·- Per questa ragione il decreto va cassato ed il Tribunale in sede di rinvio dovrà procedere a quanto sopra indicato, con rifermento ai dedotti atti di MGF ed alle lesioni documentate con certificati sanitari, traendo le conseguenze da quanto accertato, in relazione a tutte le forme di protezione internazionale e special richieste.
4.- In conclusione il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato e la controversia va rinviata al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi
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RAGIONE_SOCIALEe baksli b b ézi o n e dovendo anche provvedere alla regolamentazione giudizio di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALEe parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese;
Dispone che in caso di diffusione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALEe parti e dei soggetti in essa menzionati, norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2023.