Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18880/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. ;
-intimato- avverso il provvedimento del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, depositato il 6.09.2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa Protezione RAGIONE_SOCIALE rigettava, in data 1.8.2024, la domanda di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avanzata da NOME COGNOME, assumendo la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa stessa, per essere questi proveniente da Paese di origine sicura (Senegal).
Avverso tale provvedimento lo straniero proponeva tempestivo ricorso innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; contestualmente al ricorso lo straniero depositava altresì istanza cautelare ex art. 35 bis , co. 4 d.lg 25/2008, chiedendo al Tribunale di sospendere la esecutività del provvedimento impugnato.
In data 6 settembre 2024, lo straniero veniva nuovamente fermato dagli agenti RAGIONE_SOCIALEa Questura di RAGIONE_SOCIALE i quali, verificato che non vi fosse alcun provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALEa efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa decisione negativa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, lo trattenevano presso il c.p.r. di Otranto in attesa RAGIONE_SOCIALEa convalida RAGIONE_SOCIALE‘accompagnamento alla frontiera, giusta l’art. 13, co. 5 bis , T.u. imm.
Il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, sempre in data 6 settembre 2024, adottava il decreto di accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica RAGIONE_SOCIALEo straniero, da eseguirsi per il successivo 9 settembre, e trasmetteva gli atti al Giudice di pace per la necessaria convalida ex art. 13, co. 5 bis , d.lg 286/98.
All’udienza di convalida, che si celebrava lo stesso giorno innanzi al Giudice di p ace di RAGIONE_SOCIALE, lo straniero si opponeva all’accompagnamento coatto alla frontiera, osservando:
a.che già il giorno successivo a quello RAGIONE_SOCIALEa adozione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di rifiuto RAGIONE_SOCIALEo status di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (provvedimento presupposto) lo stesso aveva proposto ricorso giurisdizionale;
b.- che nel ricorso aveva altresì proposto contestuale istanza cautelare; c.- che il Tribunale non si era ancora pronunciato, sebbene fosse passato oltre un mese.
d.- che pertanto, il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi sospeso ex lege, dal momento che il Tribunale non aveva respinto l’istanza cautelare e che non ricorreva alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste dall’art. 35 bis , co. 5, d.lg 25/2008, (domanda reiterata o dichiarata inammissibile).
Con decreto emess o all’udienza del 6.9.2024, il G iudice di pace ha rigettato l’eccezione proposta dal ricorrente, convalidando il provvedimento del AVV_NOTAIO, osservando che: nessun provvedimento di sospensione era stato dallo stesso adottato; il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la richiesta per manifesta infondatezza non essendo sussistenti i presupposti di legge; che il ricorso, nel caso di rigetto per infondatezza, non sospendeva la esecutività del provvedimento, stante la mancata adozione di un provvedimento di sospensione da parte del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; nel 2010 lo straniero era già stato attinto da altro provvedimento d’espulsione.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con unico motivo. Il RAGIONE_SOCIALE, non costituitosi, ha depositato atto chiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 5 bis , d.l.g n. 286/98, in ordine al principio di legalità e di inviolabilità RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, in relazione al diritto di asilo e al principio di non refoulement .
In particolare, il ricorrente lamenta che il Giudice di pace abbia erroneamente convalidato l’accompagnamento alla frontiera RAGIONE_SOCIALEo straniero disposta dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che fosse provvisoriamente esecutivo il provvedimento con cui la locale
RAGIONE_SOCIALE Territoriale aveva rigettato la domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per manifesta infondatezza.
Il ricorrente, a sostegno del motivo, assume che: la tempestiva proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione av verso il provvedimento con cui sia stata respinta la domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presentata da uno straniero comporta di regola l’automatica sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione nel merito del Tribunale (art. 35 bis , co. 3, d.lg. 25/2008); a detta regola fanno eccezione le ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d), dbis) RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis , co. 3, d.lg. 25/2008; in questi casi il ricorso giurisdizionale non sospende automaticamente l’esecutività del provvedimento impugnato, ma il ricorrente può richiedere al giudice l’adozione di un provvedimento cautelare di sospensione, che deve essere adottato entro cinque giorni dal deposito RAGIONE_SOCIALEa stessa istanza cautelare (art. 35bis , co. 4, d.lg 25/2008).
Nella fattispecie, al ricorrente è stata respinta la domanda di asilo per manifesta infondatezza, ma lo stesso ha presentato tempestivo ricorso con contestuale istanza cautelare, su cui il Tribunale non si è pronunciato.
La questione che la Corte è chiamata a risolvere consiste, dunque, nel decidere se nelle more tra la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza cautelare e la decisione sulla stessa da parte del giudice, il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba considerarsi sospeso o meno.
Il ricorrente assume che si tratta di un’ipotesi non espressamente disciplinata dalla legge, a differenza di quanto accade nel caso di rifiuto RAGIONE_SOCIALEo status per reiterazione RAGIONE_SOCIALEa domanda o per inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa, laddove, nelle more RAGIONE_SOCIALEa decisione in ordine alla richiesta di
sospensione, l’art. 35 -bis , co. 5, d.lg 25/2008, stabilisce che non è sospesa l’esecuzione.
Nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa legge, il ricorrente assume altresì che, tuttavia, debba coerentemente concludersi, nel caso di domanda cautelare tempestivamente depositata contro una decisione di manifesta infondatezza (come nel caso di specie), nel senso RAGIONE_SOCIALEa sospensione del l’esecutorietà del provvedimen to RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE fino alla decisione cautelare del Tribunale, con la conseguente inoperatività del provvedimento di accompagnamento coatto alla frontiera che ne costituisce una diretta attuazione.
Il Giudice di pace ha ritenuto che la tempestiva proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza cautelare innanzi al Tribunale, in assenza del re lativo provvedimento di sospensione, non fosse di per sé sufficiente a sospendere l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘accompagnamento alla frontiera, neppure nel caso in cui il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE fosse stato adottato per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, e quindi al di fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di esecutività ex lege (reiterazione o inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda).
Il motivo è fondato.
Il collegio ritiene che la tempestiva proposizione RAGIONE_SOCIALE‘ istanza cautelare comporti la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione del Tribunale sull’istanza medesima.
E’ corretta l’esegesi RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente. D al combinato esame dei commi 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis d.lgs n. 25 del 2008, nella versione ratione temporis applicabile al momento RAGIONE_SOCIALE‘emanazione del provvedimento di convalida del l’accompagnamento coattivo (9/9/2024) emerge che, di regola, il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE territoriale di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda non ha efficacia esecutiva ope legis nel termine per l’impugnazione ed, ove venga impugnato , fino alla fine
del procedimento di primo grado. Questa regola, tuttavia, subisce crescenti eccezioni, indicate nel c.3 :
ricorso proposto da soggetto trattenuto nelle strutture (punti di crisi) di cui all’ art.10 ter TUI o nei centri di ad art.14 TUI; b) e c);
ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di rigetto per manifesta infondatezza ex art.32, co.1, lett b bis d.lgs n. 25 del 2008 (domanda fondata su fatti del tutto non pertinenti o su dichiarazioni false anche relative alle generalità o da parte di cittadino straniero che ha distrutto o falsificato documenti di identità o di viaggio o che sia entrato irregolarmente e non ha tempestivamente richiesto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; si è sottratto ai rilievi NOME; straniero che proviene da paese sicuro, come nella fattispecie);
ricorso proposto avverso provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’art.28 bis comma 2 lett. b), b-bis, c) – si tratta di fattispecie sovrapponibili alle precedenti che compongono le ipotesi in cui si ricorre alla procedura accellerata, con l’aggiunta dei cittadini stranieri rintracciati nelle zone di transito e di frontiera che hanno eluso i controlli -;
ricorso avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all’art.28 bis , comma 1, lett.b) – si tratta di cittadini stranieri sottoposti a procedimenti penali per alcune tipologie di reati in presenza di particolari condizioni -.
Il comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis prevede, nei casi di cui al comma 3, lett. a), b) , c), d) e d-bis) che l’efficacia esecutiva può essere sospesa solo su apposita istanza,per gravi e circostanziate ragioni. La pendenza del giudizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei casi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 -bis , comma 3, lett. c) d. lgs. ult. cit., non produce, dunque, la sospensione automatica degli effetti RAGIONE_SOCIALEa decisione amministrativa (Cass., n.
24009/2020; n. 3206/2025), ove operino queste ipotesi derogatorie al principio generale. (Cass., Sez. U., 11399/2024).
Nella fattispecie, il provvedimento di convalida RAGIONE_SOCIALE‘accompagnamento coattivo è stato adottato dopo che era stato proposto ricorso avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE territoriale con istanza di sospensiva, sulla quale era mancata tuttavia la decisione nei termini di legge.
Il comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis del d.lgs n. 25 del 2008 stabilisce:’ La proposizione del ricorso o RAGIONE_SOCIALE‘istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 29bis ‘ . Come risulta testualmente, la norma individua due formule di reiezione RAGIONE_SOCIALEa domanda da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE territoriale, in relazione alle quali la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza cautelare non produce effetto sospensivo. Ne consegue che per le altre l’effetto sospensivo opera fino a che l’istanza cautelare non sia stata decisa .
E’ utile precisare che il ricorrente quando è stato disposto l’accompagnamento coattivo con provvedimento del AVV_NOTAIO, successivamente convalidato il 9 settembre 2024 non era trattenuto ed aveva attivamente pendente (mediante ricorso giurisdizionale ed istanza di sospensiva) la domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pregressa, in relazione alla quale vi era stato rigetto per manifesta infondatezza dovuta a provenienza da paese sicuro (provvedimento RAGIONE_SOCIALEa C.T. 1/8/2024), impugnata il giorno dopo con istanza di sospensiva. La formula reiettiva non è ricompresa tra quelle menzionate nel c. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis d.lgs n. 25 del 2008 (seconda domanda reiterata o domanda proposta nella fase di esecuzione di un
provvedimento che comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale ), in ordine alle quali l’esecutività del provvedimento negativo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non può essere sospesa neanche dalla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione.
In tutte le altre ipotesi derogatorie al principio generale di non esecutività ope legis del provvedimento di rigetto fino allo spirare del termine per l’impugnazione o fino all’esito del giudizio di primo grado, non possono essere emessi provvedimenti di allontanamento coattivo, fino alla decisione sull’istanza di sospensiva e comunque fino allo spirare del termine dimidiato di 15 gg. per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la pronuncia reiettiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE territoriale (art. 32 c.4. d.lgsn. 25 del 2008).
Il provvedimento di convalida deve, di conseguenza, essere cassato, essendo stato disposto in violazione di legge, operando, al momento RAGIONE_SOCIALEa sua emissione, la sospensione temporanea RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva del provvedimento reiettivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE territoriale, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla istanza di sospensiva.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, attesa l’inemendabilità del vizio riscontrato, deve essere adottata decisione nel merito consistente nell’annullamento del provvedimento di accompagnamento coattivo del AVV_NOTAIO del 6/9/2024.
La novità RAGIONE_SOCIALEa questione e la oggettiva complessità RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione normativa impongono la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito, annulla il provvedimento di accompagnamento coattivo disposto dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE il 6 settembre 2024 a carico del ricorrente e compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione civile, in data