Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6014 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6014 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6600-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 27481/2019 del TRIBUNALE di ROMA, del 19/12/2019 R.G.N. 41308/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Protezione internazionale
R.G.N.6600/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 16/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE, costituita presso la RAGIONE_SOCIALE, di trasferimento in Francia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18.1 lettera b) del Regolamento n. 604 del 2013 (cd. Regolamento RAGIONE_SOCIALE III); ha, pertanto, annullato il provvedimento di trasferimento del ricorrente verso lo Stato membro competente individuato ai sensi del Regolamento, ritenendo che, nella specie, il rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme di competenza ivi previste dovesse essere contemperato con il principio di non refoulement , sancito dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo, nonché dagli artt. 4 e 19 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea , stante il rischio, valutato come sussistente nel caso concreto, derivante dal precario quadro di sicurezza RAGIONE_SOCIALEa regione del Pskistan di provenienza del ricorrente; ha, inoltre, sottolineato che era meritevole di applicazione la clausola di sovranità contenuta nell’art. 17, comma 1, Regolamento UE n. 604/13, secondo cui: ‘ In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento ‘ ; ciò alla luce RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione del positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa avviato in Italia dal ricorrente medesimo.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo di ricorso. Controparte ha resistito con
contro
ricorso. La trattazione del procedimento è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sui quesiti devoluti con le ordinanze interlocutorie n. 10898 e n. 10903/ 2024; fissata la causa per l’odierna adunanza, al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con unico motivo, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione degli artt. 17, 18, 23 del Regolamento (UE) n. 604/2013 e 33 Convenzione di Ginevra sullo stato dei migranti nonché in relazione al combinato disposto degli artt. 11 Cost. e 267 TFUE. Sostiene che il provvedimento impugnato si sostanzia in un trasferimento vincolato in altro paese europeo, che ha già vagliato la posizione del richiedente, dove viene rispettato il principio di non respingimento, che sono irrilevanti le doglianze concernenti le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘espatrio dal paese di origine e le condizioni di vita in tale paese, consentendosi altrimenti il cd. Asylum shopping .
L’esame del ricorso richiede l’illustrazione di due rilevanti novità sopravvenute in corso di giudizio.
La prima è rappresentata dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE del 30.11.2023, in cause riunite aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale promosse da questa Corte e da quattro Tribunali italiani, sentenza che ha affermato che (§ 6.5) l’art . 17 cit. deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement RAGIONE_SOCIALE‘interessato; in assenza di carenze sistemiche
nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest’ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17, paragrafo 1, del regolamento RAGIONE_SOCIALE III per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto.
4. La seconda è rappresentata dall’intervenuta decis ione RAGIONE_SOCIALEe S.U. di questa Corte n. 935/2025, che ha affermato che, nel procedimento di impugnazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604/2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25/2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13/2017, conv. con modif. dalla legge n. 46/2017, il giudice adìto non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all’interpretazione dei presupposti sostanziali RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
5. In questo senso, la valutazione operata dal Tribunale in ordine al rischio di refoulement RAGIONE_SOCIALE‘interessato in caso di rimpatrio si sovrappone indebitamente, nel sistema UE come interpretato dalla Corte di Giustizia, a quella già operata dalle competenti autorità francesi, peraltro in paese in relazione al quale non sono state allegate o riscontrate carenze sistemiche
nel sistema di accoglienza. Il Tribunale, in altri termini, ha erroneamente delibato (sulla base di un dif fuso, all’epoca, orientamento di merito) in ordine a un rischio di respingimento indiretto in un Paese di origine (il Pakistan) sulla base di una differente valutazione del livello di protezione di cui può beneficiare colà il richiedente, ignorando la regola RAGIONE_SOCIALEa fiducia reciproca e la soggezione di tutti i Paesi membri al principio di non respingimento (cfr. Cass. S.U. n. 1003/2025, in motivazione, § 12).
6. Peraltro, come osservato da Cass. 12085/2025 (cfr. anche Cass. n. 15773/2025), cui il Collegio intende dare continuità, nella suddetta pronuncia è stato chiarito che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione consente al richiedente di impugnare il disposto trasferimento per le più svariate ragioni, tra le quali può annoverarsi anche la dedotta violazione del proprio diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare di diritto nazionale.
7. Infatti, ad integrazione del sistema UE, per tutelare situazioni che, pur non rispondendo ai rigidi presupposti necessari per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, risultino comunque bisognose di tutela, alcuni Stati europei tra cui l’Italia – hanno introdotto ulteriori forme di protezione complementari e volte ad integrare il sistema di asilo dettato dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione. La stessa legislazione europea contempla esplicitamente tale possibilità; la direttiva 2008/115/CE del 16.12.2008, all ‘art. 6, par. 4, prevede che gli Stati membri possano rilasciare in qualsiasi momento, «per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura», un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di una Paese terzo il cui soggiorno è irregolare (Cass. S.U. 1003/2025 cit., § 19.1).
8. Va, cioè, riconosciuta anche alla protezione complementare la natura di diritto soggettivo perfetto appartenente alla categoria dei diritti fondamentali, radicato sull’art. 10, comma terzo, Cost., del quale realizza la piena attuazione, in quanto non realizzata dai soli istituti RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria. La protezione complementare costituisce il necessario completamento del diritto d’asilo costituzionale, affermano le Sezioni Unite, richiamando precedenti in termini (S.U. n. 29459 e n. 29460/2019; n. 24413/2021), nonché le sezioni semplici fin dal 2012 (Cass. n.10686/2012, n. 16362/2016, n. 19176/2020).
9. Ne consegue che la solida costruzione del diritto alla protezione nazionale nel nostro ordinamento interno e il suo ancoraggio costituzionale consentono di ritenere che essa sia agevolmente inquadrabile come una RAGIONE_SOCIALEe ragioni su cui si può fondare l’eserci zio RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale che, per espressa affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, può poggiare su ragioni di carattere umanitario, nella specie, stabilite in via generale per legge. Del resto, le circostanze che determinano l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola sono di stretta pertinenza RAGIONE_SOCIALEo Stato membro e possono essere di derivazione direttamente legislativa.
10. Questa premessa conduce a qualificare l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti per la protezione nazionale come un rifiuto tacito di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa clausola da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità RAGIONE_SOCIALE e a ritenere la conseguente sindacabilità del rifiut o da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del trasferimento (Cass. n. 23724/2020, n. 36996/2022).
11. In proposito, le Sezioni Unite chiariscono che, perché possa essere sindacata l’omessa applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola discrezionale in sede giurisdizionale, è necessario che il ricorrente abbia prospettato all’Autorità RAGIONE_SOCIALE di avere motivi
ostativi (al trasferimento) collegati al diritto alla protezione complementare o che li abbia allegati, anche per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionale avverso il trasferimento disposto dall’Autorità RAGIONE_SOCIALE.
L’ approccio ermeneutico RAGIONE_SOCIALEe S.U., dunque, da un lato, introduce la protezione nazionale nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe circostanze da valutare in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento, attraverso l’art. 17 del Regolamento; dall’altro richiede oneri allegativi e una condotta processuale attiva in ordine agli adempimenti RAGIONE_SOCIALEa parte.
Nel caso di specie, il richiesto onere allegativo circa le circostanze rilevanti per la protezione complementare risulta adempiuto, e tali circostanze fattuali sono state valutate dal Tribunale come apprezzabili, ai fini RAGIONE_SOCIALEa protezione nazionale (v. p. 2 del decreto impugnato, sulla valutazione del positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa, attestato da documentazione depositata), attuativa del diritto di asilo costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art.10 Cost. (non ostando al riconoscimento del diritto che si tratti di fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso).
Tale ratio decidendi integrativa, contenuta nel provvedimento impugnato, risulta idonea, da sola, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità confro ntatasi con le più recenti pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, a sorreggere la decisione di annullamento del trasferimento cd. RAGIONE_SOCIALE adottata dal giudice di merito, in accoglimento di ricorso contenente precise allegazioni circa l’integrazione socio -lavorativa, rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare.
La pronuncia impugnata è dunque in parte qua conforme al principio di diritto espresso da questa Corte negli arresti sopra indicati, secondo cui, fermo che il giudice RAGIONE_SOCIALEo Stato membro
richiedente, in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, salva l’acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 Regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame, da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, e il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di trasferimento può valutare il predetto rifiuto, sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento (così Cass. n. 15773/2025 cit.; nel caso di specie, tuttavia, a differenza di quello di cui a tale pronuncia, il rifiuto è già stato valutato dal Tribunale come in contrasto con le allegazioni circa la possibilità di riconoscimento di protezione complementare, sicché non è necessario l’annulla mento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisone impugnata, perché tale autonoma ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata e perché il presente giudizio è limitato all’efficacia di specifico e circoscritto provvedimento di trasferimento).
16. Ricorrono giusti motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, posto che i chiarimenti giurisprudenziali sopra illustrati sono intervenuti in corso di causa, dopo il deposito del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 16 dicembre
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME