Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31439 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31439 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 11288 – 2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE c.f. 80014130928 -in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
COSTITUITO
avverso il decreto del Tribunale di Palermo del 22.3.2022, udita la relazione nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino del Bangladesh, formulava istanza di protezione internazionale.
Esponeva che nel suo paese d’origine erano insorti degli aspri contrasti con taluni suoi cugini circa la proprietà di un terreno; che nel corso di un’animata discussione suo fratello maggiore era stato ucciso; che, temendo per la sua incolumità, aveva abbandonato il Bangladesh.
La competente RAGIONE_SOCIALE rigettava l’istanza.
Con decreto del 22.3.2022 il Tribunale di Palermo respingeva il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa commissione.
Evidenziava il tribunale che innanzi alla commissione l’audizione del richiedente asilo era stata condotta in maniera esaustiva ed analitica, con un significativo livello di approfondimento, sicché ne risultava superflua la rinnovazione (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Evidenziava poi che, pur a reputare verosimili le dichiarazioni del ricorrente, in ogni caso la vicenda narrata dava ragione di una lite familiare di natura patrimoniale (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava quindi -il tribunale – che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria ex lett. a) e b) RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 251/2007.
Evidenziava altresì che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria ex lett. c ) RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 cit.
Evidenziava segnatamente che le risultanze dei reports internazionali -tra i quali ‘World report 2021, Bangladesh, RAGIONE_SOCIALE, 13 gennaio 2021′
inducevano ad escludere l’esistenza nella regione del Bangladesh di origine del ricorrente di situazioni di violenza indiscriminata e generalizzata da conflitti armati interni o internazionali (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ‘protezione speciale’.
Evidenziava segnatamente, anche con riferimento a i parametri di cui all’art. 19, 1° co. e 1.1° co., t.u.i., che non si era acquisito riscontro di alcuna forma, pur lavorativa, di inserimento del ricorrente, soggetto per nulla vulnerabile, nel contesto socioeconomico italiano, né si era acquisita prova di legami affettivi o familiari del ricorrente in Italia (cfr. decreto impugnato, pagg. 6 – 7) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso il richiedente asilo indicato in epigrafe; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito tardivamente, ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del l’art. 19, 1.1° co., t.u.i.; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che ha errato il tribunale a non disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa sua audizione; che con il ricorso al t ribunale ha introdotto nuovi temi d’indagine ed ha allegato fatti nuovi (cfr. ricorso, pag. 5) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Si impone il riferimento all’elaboraz ione di questa Corte.
Ovvero a ll’i nsegnamento secondo cui nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza RAGIONE_SOCIALEa videoregistrazione del colloquio
svoltosi dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti) ; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 7.10.2020, n. 21584; Cass. (ord.) 11.11.2020, n. 25439) .
Ovvero all’insegnamento secondo cui i l ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità RAGIONE_SOCIALEa censura (cfr. Cass. 11.11.2020, n. 25312; Cass. (ord.) 26.1.2022, n. 2265) .
9. Su tale scorta si rimarca quanto segue.
Il ricorrente non ha nel ricorso per cassazione fornito testuale e puntuale indicazione dei fatti allegati nel ricorso al giudice del merito e dei fatti allegati innanzi alla commissione territoriale, così da dar ragione RAGIONE_SOCIALEa pretesa novità dei fatti di cui al ricorso all’autorità giudiziaria e così da giustificare l ‘invocata rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘audizione.
Il ricorrente non ha nel ricorso per cassazione fornito testuale e puntuale indicazione degli aspetti dei fatti allegati in sede amministrativa, aspetti per i
quali nel ricorso al giudice del merito aveva prospettato la necessità di fornire chiarimenti.
Ben vero, al riguardo non può soccorrere il lapidario e generico riferimento ‘periodo trascorso in Libia e chiarimenti circa il suo stato di integrazione in Italia’
che si rinviene nella rubrica del primo mezzo.
Il motivo di ricorso pertanto difetta di specificità.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazi one RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
Deduce che il tribunale, allorquando ha disconosciuto la protezione sussidiaria ex lett. c) RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 , ha recepito sic et simpliciter le risultanze in inglese di ‘C.O.I.’ reperite in ‘rete’ tramite un semplice ‘ link ‘.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il tribunale innegabilmente si è avvalso di ‘RAGIONE_SOCIALE.’ agevolmente reperibili in ‘rete’ e di generale accesso.
Nondimeno, il tribunale le ha, nella loro trasposizione in lingua italiana, vagliate e recepite criticamente e quindi in maniera congrua ed ineccepibile le ha addotte a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Del resto, questa Corte spiega che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni socio-politiche del Paese d ‘ origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l ‘ apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento RAGIONE_SOCIALE ‘ adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. Cass. (ord.)
20.5.2020, n. 9230; Cass. (ord.) 31.5.2021, n. 15060; Cass. (ord.) 22.5.2019, n. 13897) .
In questi termini ingiustificatamente il ricorrente prospetta che il tribunale ha disatteso la regola di cui al 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 122 cod. proc. civ., che il tribunale non gli ha consentito di conoscere le sue fonti, così menomando il suo diritto di difesa, e che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’addotta violazione del principio di non-refoulement di cui al l’art. 19 t.u.i. (cfr. ricorso, pag. 7) .
Il RAGIONE_SOCIALE sostanzialmente non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte