Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31775 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
sui ricorsi riuniti 1843/2023-3911/2023 proposto da:
NOME domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO depositato il 2/9/2022 e avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO pubblicata il 15/09/2022;
udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, cittadino tunisino, ricorre a questa Corte, a mezzo del ricorso rubricato al 1843/2023, avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Torino, richiesto dal AVV_NOTAIO di Torino ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha convalidato il suo trattenimento presso il locale CPR e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione degli artt. 10, comma 4 e 10-ter d.lgs. 286/1998 non avendo il decidente rilevato l’illegittimità del presupposto respingimento, atteso che all’atto del suo ingresso nel territorio nazionale, non gli erano state fornite le informazioni circa la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale.
Il ricorrente, a mezzo del ricorso rubricato al RG. 3911/2023, ricorre avverso l’epigrafata ordinanza con ia quale il Tribunale di Torino, richiesto dal AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha convalidato il trattenimento del medesimo in atto presso il locale CPR come da richiesta e ne chiede la cassazione sul rilievo del medesimo motivo di cui sopra.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso rubricato al RG 3911/2023 al ricorso rubricato al RG 1843/2023.
Poiché in ordine alla questione oggetto di ricorso con ordinanze 22806/2023 e 23843/23 è stata rimessa la trattazione alla pubblica udienza, il collegio, ritenuto opportuno differire la decisione all’esito della detta pubblica udienza, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 13.10.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME