Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21363 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21363 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2023
O COGNOME NOME
Sui seguenti quattro ricorsi riuniti n. 21564/2021 R.G., n. 21591/2021 R.G., n. 21592/2021 R.G., n. 21593/2021 R.G.:
– – Ricorso iscritto al n. 21564/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti. di
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
e contro PROCURA RAGIONE_SOCIALEA REPUBBLICA DI CATANZARO
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, -resistente-
-intimato-
Nurnero registro generale 21564/2021
Numero sezionale 1828..2023
avverso DECRETO del TRIBUNALE di CATANZARO · r re r ledcd911rale 21363..2023 ‘6Iata (uth’icazione 19107,2023 depositata il 02/07/2021.
0000
– – Ricorso iscritto al n. 21591/2021 R.G. proposto da:
N.F. COGNOMEI , domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,
e contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALEA REPUBBLICA DI CATANZARO
-intimato- avverso DECRETO del TRIBUNALE di CATANZARO n. 1565/2021 depositata il 02/07/2021.
0000
– – Ricorso iscritto al n. 21592/2021 R.G. proposto da:
NOME domiciliato ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZION E, rappresenta to e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, come da procura speciale in atti. di
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
e contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALEA REPUBBLICA DI CATANZARO
-intimato- avverso DECRETO del TRIBUNALE di CATANZARO n. 1563/2021 depositata il 02/07/2021.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE,
COGNOME
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 1828..2023
Numero di raccolta generale 21363..2023
Data pubblicazione i9/07,2023
– Ricorso iscritto al n. 21593/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME domiciliato ex lege in INDIRIZZO
CAVOUR presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimato-
e contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALEA REPUBBLICA DI CATANZARO
-intimato- avverso DECRETO del TRIBUNALE di CATANZARO n. 1564/2021 depositata il 02/07/2021.
0000
Udita la relazione svolta per ciascuno dei ricorsi nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale è stata disposta la riunione.
RILEVATO CHE:
1.1.- (r.g.n. 21564/2021) Con il decreto n.1566/2021 impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto la protezione speciale ex art. 19, comma 1.2. del d.lgs. n.286/1998, J F.C. I
nato in Pakistan, a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘unità familiare «considerando che il ricorrente è integrato in Italia, dove ha avviato un’attività di ristorazione in proprio (cfr. apertura di partita Iv cessione di fabbricato, locazione), che in Italia vi è tutta la famiglia, tra cui i due figli maschi perfettamente integrati e la nuor incinta del terzo figlio», ed ha rigettato le ulteriori domande riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
Il ricorrente ha impugnato il decreto con sei mezzi.
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 1828..2023
1.2.-
COGNOME
(r.g.n.
COGNOME
21591/2021)
COGNOME
Con COGNOME
il decreto
Nurrnie.rigk9Ide2irale 21363..2023
‘6atafli6blicazione 19107,2023
impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto la protezione garanzia RAGIONE_SOCIALE‘unità familiare, «dal momento che analogo permesso è riconosciuto ai figli (integrati in Italia), al marito (che ha aperto ristorante e risulta integrato anche lui) ed alla nuora, attualmente in stato di gravidanza», ed ha rigettato le ulteriori domande di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e di protezione sussidiaria. COGNOME a FRAGIONE_SOCIALE nata in Pakistan – moglie di speciale ex art. 19, comma 1.2. del d.lgs. n.286/1998, a F.N.
La ricorrente ha impugnato il decreto con sette motivi.
F.H. 1.3.- (r.g.n. 21592/2021) Con il decreto n.1563/2021 impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto la protezione speciale ex art. 19, comma 1.2. del d.lgs. n.286/1998, a
COGNOME Lnato in Pakistan – figlio di
F.C.
COGNOME le di COGNOME F.N. COGNOME L a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘unità familiare, perché «Valgono anche per il richiedente le considerazioni espresse per gli altri familiari, tanto più che si tratta di persona giunta in Italia minore con il suo nucleo familiare per cui un eventuale distacco da esso costituirebbe violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.8 CEDU. Il richiedente è poi lavorativamente integrato e non sono stati segnalati ostacoli al rilascio di un permesso di soggiorno in suo favore.», ed ha rigettato le ulteriori domande di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
Il ricorrente ha impugnato il decreto con sette motivi.
speciale, ex art. 19, comma 1.2. del d.lgs. n.286/1998, a F.S. 1.4.- (r.g.n. 21593/2021) Con il decreto n.1564/2021 impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto la protezione
, nato in Pakistan – figlio nl F.C. k a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘unità familiare, come riconosciuta agli altri membri RAGIONE_SOCIALEa sua famiglia, perché «Il ricorrente è lavorativamente inserito (cfr. contratto di lavoro a tempo
11:M F.N. determinato come magazziniere, rinnovato fino al 31/12/2021, con
COGNOME
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fArale 21363..2023
busta paga di 1.300,00= euro); vi è poi una causa COGNOME Grata p u l eicazione 19107,2023 dal momento che il ricorrente vive con la moglie in stato di gravidanza, oltre che con altra figlia di due anni», ed ha rigettato l ulteriori domande di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
u T rei ri à ili 2gri lt ig
Il ricorrente ha impugnato il decreto con sei mezzi.
1.5.- Con riferimento a ciascun ricorso le controparti sono rimaste intimate; il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato mero atto di costituzione, senza svolgere difese.
1.6.- Il ricorso proposto da COGNOME F.N. COGNOME n.21591/2021 perviene all’odierna adunanza camerale a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto per procedere alla trattazione congiunta di detto ricorso con gli altri oggi chiamati, promossi dai familiari RAGIONE_SOCIALE.
I (marito), I COGNOME
NOME COGNOME L.ffigp entrato in Italia minorenne),
I COGNOME
F.S. COGNOME
I (figlio)
avverso le decisioni assunte in pari data dal Tribunale di Catanzaro sulle corrispondenti domande, non riunite ma trattate unita ria mente, alle cui motivazioni si fa rinvio anche nei distinti provvedimenti impugnati.
CONSIDERATO CHE:
2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE costituzione del RAGIONE_SOCIALE, tardivamente effettuata in tutti i ricorsi con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualifica bile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente att al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussion RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370 c.p.c., comma 1″. Risulta, infatti, tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e a 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritt su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante, Cas n.23921/2020; Cass. n. 27557/2022).
COGNOME
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3.- Nei ricorsi vengono svolte le seguenti censure:
COGNOME
3.1.- n.r.g. 21564/2021 – ricorrente
F.C.
I
I) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art, 3 comma 3 lett, a) del d.lgs. 251/07, con riferimento ai profili di credibilità sui fatti stesso narrati: la censura concerne la valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze addotte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda di rifugio e riferite allo svolgimento di attività politica da parte sua in patria ed al aggressioni subite a seguito di ciò, anche in conseguenza dal tradimento di alcuni adepti del suo partito
II) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 comma 1 lett. b) del d.lgs. 251/07, con riferimento ai profili documentali e d valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove connesse ai fatti narrati dal ricorrente. S deduce che il giudice abbia errato nell’applicazione del disposto citato, in quanto la documentazione prodotta in giudizio era – a parere del ricorrente – assolutamente inequivocabile e del tutto confacente con Fe dichiarazioni dallo stesso rese, di guisa che, ci avrebbe dovuto indurre il giudicante ad una valutazione dei fatti da un punto di vista oggettivo e non volto alla verifica RAGIONE_SOCIALEe mere discrasie emerse dalle dichiarazioni, peraltro del tutto coerenti da complesso degli avvicendamenti. Analoghe critiche vengono svolte in merito alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione sanitaria; viene censurata anche la valutazione compiuta in merito alle dichiarazioni rese dalla moglie COGNOME F.N.
III) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 8 del d.lgs. 251/0 con riferimento alla persecuzione di natura religiosa subita dal figlio
NOMECOGNOME a seguito del fidanzamento con una ragazza appartenente ad una famiglia molto religiosa, contraria al
COGNOME
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Numero di raccolta generale 21363..2023 fidanzamento, che si sarebbe resa mandante di un’aggressione nei uata pubbilcazione 19/07,2023 confronti del padre ad opera, tra gli altri, del cugino NOMECOGNOME
IV) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 comma 4 del d.lgs. 251/07, violazione art. 4 d.lgs. 251/07, con riferimento al persecuzione successiva subita dal figlio NOME NOME.NOME. COGNOME 1, rimasto in Pakistan, vittima anch’egli di aggressioni dovute a ragioni politiche.
V) violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; coerenza del narrato col contesto socio-politico del Pakistan; violazione art. 8 d.lgs. 25/08. A pare del ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tale contesto, in contrasto con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del d. Igs. n. 25/08, seco cui è obbligo del giudice attivarsi e utilizzare i propri poteri offic per acquisire completa conoscenza RAGIONE_SOCIALEa situazione legislativa e sociale RAGIONE_SOCIALEo stato di provenienza, al fine di accertare la fondatezz e l’attualità del timore di danno grave dedotto dal richiedente.
VI) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione artt. 2 – 5 – 14 comma 1, lett. b) d.lgs. 251/07, con riferimento alla protezione sussidiaria.
Sostiene il ricorrente che la carenza del sistema giudiziario, già descritta nei reports menzionati nel precedente paragrafo, è equiparabile a un trattamento inumano e degradante, posto che l’inerzia RAGIONE_SOCIALEa difesa espone il soggetto al rischio di vessazioni minano la dignità e l’incolumità del richiedente protezione. Lamenta il ricorrente, inoltre, che sarebbe stata del tutto sorvolata, infine vicenda del rapimento del figlio NOME in Libia, a causa RAGIONE_SOCIALEa quale il figlio NOME aveva perso un bambino.
3.2.- n.r.g. 21591/2021 – ricorrente F.N.
I) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 comma 3 lett. a) del d.lgs. 251/07, con riferimento ai profili di credibilità sui f
Numero registro generale 2156412021
Numero sezionale 1828,2023
Nume narrati dalla ricorrente, relativamente alle vicende fa i milari so COGNOME rte ro dLracct enerale 21363.0 .22 uata pu licazione 19/07,2023 di persecuzione.
II) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 comma 1 lett. b) del d.lgs. 251/07, con riferimento ai profili documentali e d valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove connesse ai fatti narrati dalla ricorrente.
III) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 8 del d.lgs. 251/0 con riferimento alla persecuzione di natura religiosa subita dal figlio NOME COGNOME a seguito del fidanzamento.
IV) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 8 del d.lgs. 251/0 con riferimento alla persecuzione di natura politica subita dal coniuge
persecuzione successiva subita dal figlio NOME F.F. V) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 comma 4 del d.lgs. 251/07, violazione art. 4 d.lgs. 251/07, con riferimento al
VI) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; coerenza del narrato col contesto sociopolitico del Pakistan; violazione art. 8 d.lgs. 25/08. A pare RAGIONE_SOCIALEa ricorrente le dichiarazioni sue e del coniuge trovavano espressa conferma nel contesto socio-economico del Pakistan, in cui le forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine erano assoggettate e conniventi con le forze politiche reggenti.
VII) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione artt. 2 – 14 comma 1, lett. b) d.lgs. 251/07. Lamenta la ricorrente, inoltre, che sarebb stata del tutto sorvolata la vicenda del rapimento del figlio NOME NOME in Libia, a causa RAGIONE_SOCIALEa quale il figlio NOME aveva perso un bambino.
3.3.- n.r.g. 21592/2021 – ricorrente
NOME.
I COGNOME
i.
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Numero sezionale 1828..2023
Numero di COGNOME to grnerale 21363..2023 raccol
Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3 · violazione o ,a sa uata pubblicazione 19/07,2023 applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 del d.lgs. 251/0 con riferimento ai profili di credibilità – motivazione illogica con riguardo alla credibilità del ricorrente – rinvio ai motivi del ricorso per cassazione avanzato dai genitori.
II) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 5: omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEe persecuzioni subite in Libia, dove era stato allontanato dalla sua famiglia e segregato senza che gliene fossero stati resi noti motivi.
III) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione artt. 2 – 14 comma 1, lett. b) d.lgs. 251/07, con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria formulata in ragione di quanto subito in Libia.
IV) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 8 del d.lgs. 251/0 con riferimento alla persecuzione di natura religiosa subita dal fratello NOME NOME.S. COGNOME ad opera RAGIONE_SOCIALEa famiglia RAGIONE_SOCIALEa moglie che osteggiava l’unione.
Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; coerenza del narrato col contesto socio-politico del Pakistan; violazione art. 8 d.lgs. 25/08.
VI) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione artt. 2 – 5 – 14 comma 1, lett. b) d.lgs. 251/07, con riferimento alla protezione sussidiari attesi i timori di essere ucciso per ragioni politiche maturato da padre.
VII) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 comma 4 del d.lgs. 251/07, violazione art. 4 d.lgs. 251/07, con riferimento al persecuzione successiva subita dal fratello del ricorrente COGNOME F.F.
COGNOME
3.4.- n.r.g. 21593/2021 – ricorrente
F.S.
COGNOME
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Numero sezionale 1828..2023
Numero di raco cly generale nerle 21363..2023
Violazione art. 360 cpc com ma 1 n. 3 · violazion? ),t 9 pu a.isa bilcazione 19/07,2023 applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 del d.lgs. 251/0 con riferimento ai profili di credibilità sui fatti narrati dal ricorrent violazione art. 8 del d.lgs. 251/07, motivi politici, con rinvio anche motivi del ricorso per cassazione avanzato dai genitori.
II) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 del d.lgs. 251/0 con riferimento alla vicenda personale del ricorrente, connessa al suo fidanzamento osteggiato dai familiari RAGIONE_SOCIALEa moglie.
III) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 8 del d.lgs. 251/0 con riferimento alla persecuzione di natura religiosa subita dal ricorrente.
IV) Violazione art. 360 cpc comma 1 nn. 3 e 5: omessa valutazione e violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 3 comma 4 del d.lgs. 251/07, violazione art. 4 d.lg 251/07, con riferimento alla persecuzione successiva subita in patria dal fratello del ricorrente COGNOME F.F.
Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto; coerenza del narrato col contesto socio-politico del Pakistan; violazione art. 8 d.lgs. 25/08.
VI) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione artt. 2 – 5 – 14 comma 1, lett. b) d.lgs. 251/07, con riferimento alla protezione sussidiari attesi i timori di essere ucciso per ragioni politiche maturato da padre e l’aggressione subita in patria dal fratello.
3.5. – In tutti i ricorsi è altresì denunciato in maniera più o meno esplicita l’utilizzo improprio RAGIONE_SOCIALEa motivazione per relationem tra le varie posizioni, mediante rinvii al contenuto dei decreti concernenti gli altri familiari.
4.- Tutti i ricorsi riuniti vanno accolti e cassati con rinvio Tribunale di Catanzaro in diversa composizione per il riesame.
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5.1.- Il ricorso n.r.g. 21564/2021 va accolto sul primo e secondo Data punn icazione 19107,2023 motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, assorbiti gli altri.
5.2. – Occorre ribadire che in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni de richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale RAGIONE_SOCIALEa decisione, da compiersi non sulla base RAGIONE_SOCIALEa mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “RAGIONE_SOCIALEa situazione individuale e RAGIONE_SOCIALEa circostanze personali del richiedente” (di cu all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa e del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di decisioni negative RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione RAGIONE_SOCIALEa domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizi di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazion aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarn la situazione reale (Cass. 26921/2017; Cass. 17916/2018; Cass. 10/2021).
5.3. – Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso in parte credibilità RAGIONE_SOCIALEe vicende narrate dal richiedente a cagione RAGIONE_SOCIALEa sua fuga dal Pakistan riportandosi a quanto osservato dalla Commissione territoriale ed evidenziando RAGIONE_SOCIALEe contraddizioni, senza dare conto di fare applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 mediante una valutazione autonoma sull’attendibilità RAGIONE_SOCIALEa narrazione del ricorrente, nonostante la delicatezza e, soprattutto, la complessità RAGIONE_SOCIALEe vicende narrata, intersecantesi con quelle di altri familiari, dalle quali astrattamente potrebbe conseguire
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r COGNOME raccolta§enerale 21363..2023 pu il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato o RAGIONE_SOCIALE llimeo a p di rotezi ne uata COGNOME nb icazione 19/07,2023 sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a e b per essere l’allegazione del ricorrente riferita a condotte violente persecutorie poste in essere per motivi politici e religiosi, incide sul libero esercizio RAGIONE_SOCIALEe manifestazioni del pensiero e del cred religioso nel Paese di origine.
Il Tribunale, pur non essendosi limitato a trascrivere nel decreto le considerazioni espresse dalla Commissione Territoriale, ed avendo riconosciuto una certa attendibilità al narrato – tanto da accogliere per tutti i componenti del nucleo familiare, odierni ricorrenti, l domanda di protezione speciale ex art.19, comma 1.2. del d.lgs. n.286/1998, non ha tuttavia approfondito, a conforto del proprio convincimento ed a confutazione RAGIONE_SOCIALEe contestazioni sollevate al riguardo nel ricorso di primo grado, le circostanze relative all’attivit politica svolta dal ricorrente RAGIONE_SOCIALE ed ag ostacoli fra pposti a ciò, né ha vagliato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa ampi documentazione prodotta dal ricorrente in assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere di allegazione – eventualmente anche per disattenderla – relativa sia alle vicende politiche, sia al ricovero ed alle cure subite richiedente – nella sua prospettazione – a seguito RAGIONE_SOCIALEe aggressioni subite.
Invero, l’art. 3, comma 5, lett. c) ed e) esige che il giudice merito tenga conto RAGIONE_SOCIALEe informazioni “generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone”.
Inoltre, «In tema di protezione internazionale, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEo straniero di proporre un’istanza, per quanto possibile, documentata, il giudice ha un dovere di cooperazione istruttoria che, in presenza di dubbi o contestazioni sulla documentazione prodotta dal richiedente, deve essere compiuta utilizzando anche canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi, prima di poterne affermare l’insufficienza.» (Cass. n. 11097/2019; v. anche Cass. n. 11096/2019).
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5.4.- Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedori, , Numero di o raccoltalenerale 21363..2023 uat p l ubi9a9one 19107,2023 motivi vanno accolti, con assorbimento degli altri, con cassazione e rinvio per un riesame complessivo RAGIONE_SOCIALE‘intero quadro probatorio e documentale offerto e per l’esercizio, ove necessario, del dovere di cooperazione istruttoria in relazione a tutte le differenti posizio familiari, che risultano strettamente avvinte anche quanto alle vicende loro occorse.
6.1.- Il ricorso n.r.g. 21591/2021 – ricorrente – va accolto sui primi due motivi, di contenuto analogo a quelli proposti con il ricorso n.r.g. 21564/2021, assorbiti gli altri.
6.2.- Il ricorso n.r.g. 21592/2021 – ricorrente COGNOME F.H. – va accolto sul primo motivo, di contenuto analogo a quello proposto con il ricorso n.r.g. 21564/2021, assorbiti gli altri.
6.3.- Il ricorso n.r.g. 21593/2021 – ricorrente COGNOME F.S. – va accolto sui primi due motivi di contenuto analogo a quelli proposti con il ricorso n.r.g. 21564/2021, assorbit gli altri.
6.4.- Per questi ultimi tre ricorsi va rilevata anche la fondatezz RAGIONE_SOCIALEa censura concernente la motivazione apparente.
Invero, nel processo civile, la validità RAGIONE_SOCIALEa sentenza la c motivazione sia redatta “per relationem” ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto RAGIONE_SOCIALEa diversa causa, in modo da consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazio RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni assunte nell’altro giudizio e RAGIONE_SOCIALEa loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così renden
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Numero sezionale 1828..2023
Numero di raccolta ge.nerale 21363..2023 impossibile l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento d uata pubblicazione 19/07,2023 dispositivo (Cass. n. 45912022; Cass. n. 21443/2022).
Nel caso di specie, il mero rinvio non ha consentito comprensione RAGIONE_SOCIALE‘integrale iter logico/giuridico seguito, possibilità di accedere alla lettura dei provvedimenti richiamat come è avvenuto a seguito di riunione – ha solo in parte rimosso l’ostacolo, non essendo state esplicitate in modo chiar motivazioni concernenti le singole parti processuali.
7.- In conclusione i ricorsi riuniti vanno accolti nei sensi di motivazione; i quattro decreti impugnati vanno cassati con rinvio Tribunale di Catanzaro in diversa composizione per il riesame e statuizione sulle spese, anche del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo del ricorso n.r.g 21564/2021, assorbiti gli altri;
Accoglie il primo e secondo motivo del ricorso n.r.g 21591/2021, assorbiti gli altri;
Accoglie il primo motivo del ricorso n.r.g. 21592/2021, assorbit gli altri;
Accoglie il primo e ·secondo motivo del ricorso n.r.g 21593/2021, assorbiti gli altri;
Cassa i decreti impugnati e rinvia le cause riunite al Tribu di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.
Cosi deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023.