Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30420 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30420 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sui ricorsi iscritti al n. 2570/2023 R.G. e al n.4979/2023 R.G. proposti da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
Questura di AVV_NOTAIO
-intimata-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende ope legis
-resistente-
il DECRETO del GIUDICE DI PACE di TORINO depositato il 02/09/2022
e avverso
l’ordinanza del Tribunale di AVV_NOTAIO depositata il 1 5/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME, sbarcato presso l’isola di Lampedusa il 28 agosto 2022, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal AVV_NOTAIO di Agrigento in data 31 agosto 2022, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di AVV_NOTAIO.
Il Giudice di pace di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento di trattenimento, osservando, in particolare, che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per cercare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale; escludeva, inoltre, che l’espulsione fosse collettiva, essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto.
NOME ha proposto ricorso per cassazione (rubricato al n. 2570/2023) avverso tale decreto, adottato in data 2 settembre 2022, articolando due motivi di censura, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , che si è costituito tardivamente al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione, e del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO, che è rimasto intimato.
Il ricorrente presentava domanda di protezione internazionale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale in data 12-9-2022 il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO disponeva, con contestuale provvedimento, il suo trattenimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015.
Il Tribunale di AVV_NOTAIO, con ordinanza del 15 settembre 2022, convalidava tale provvedimento, ritenendo che il caso in esame dovesse sussumersi nella previsione di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015.
Il suindicato ricorrente ha proposto separato ricorso (rubricato al n. 4979/NUMERO_DOCUMENTO) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del AVV_NOTAIO alla AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, che sono rimasti intimati.
I ricorsi sono stati fissati per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, alle quali ha allegato il provvedimento del Giudice di Pace di Agrigento, depositato il 7-102022, di annullamento del citato decreto di respingimento.
Considerato che:
6. L’art. 6 d. lgs. 142/2015 stabilisce che il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio ( ex art. 14 d. lgs. 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l’espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (comma 3), a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto a un secondo giudizio di convalida di competenza del tribunale; in caso di convalida (a mente di quanto previsto dal successivo comma 5) inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e i termini RAGIONE_SOCIALE‘originario trattenimento ex art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 sono sospesi;
Si susseguono, così, due diversi provvedimenti di trattenimento, adottati il primo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d. lgs. 286/1998, il secondo ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015 in ragione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta pretestuosità RAGIONE_SOCIALEa domanda di asilo presentata da chi si trovi già sottoposto in una condizione di trattenimento.
È evidente, perciò, la correlazione fra i due provvedimenti, dato che il secondo in tanto può essere adottato in quanto esista e sia legittimo il primo (giacché, diversamente, il trattenimento nei confronti di chi abbia presentato domanda di asilo può essere disposto soltanto ove ricorrano le diverse condizioni previste dall’art. 6, comma 2, d. lgs. 142/2015).
Un simile rapporto di correlazione induce a disporre la riunione del ricorso n. 4979 /2023, relativo al procedimento di cd. ‘riconvalida’ conseguente al trattenimento disposto dal questore ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, a quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, che concerne, invece, il procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, T.U.I., in ragione del rapporto di pregiudizialità esistente fra i due provvedimenti impugnati.
Infatti, l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro decisioni diverse, pronunciate in separati giudizi, legate l’una all’altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. 22631/2011, Cass. 14607/2007).
Rilevato che:
7. I motivi del ricorso R.G. n.2570/2023 sono così rubricati: « I. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4,
10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto -mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15); II. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento». Il motivo del ricorso R.G. 4979/2023 è così rubricato: « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto -mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili (Cass., n. 5926/15)». Il ricorrente, cittadino tunisino, dopo aver premesso di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali, denuncia, con il primo motivo di entrambi i suindicati ricorsi, di non avere ricevuto informazioni circa la possibilità di chiedere la protezione internazionale, come aveva dichiarato all’ud ienza di convalida del 2-9-2022. Rimarca che l’obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente nel territorio di uno Stato RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, in merito al diritto di richiedere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, è espressamente previsto dall’art.8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013; deduce che, nel caso in esame, non risulta alcuna prova RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere di informazione nei confronti del ricorrente in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale, poiché né il foglio notizie di pre-identificazione del 28 agosto 2022, né quello compilato il 31 agosto 2022 attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, né agli atti è allegata la ‘Scheda informativa per l’e ventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8
RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2013/32/UE’. Con il secondo motivo del ricorso R.G. 2570/2023 rileva che in sede di convalida del trattenimento, si era opposto alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO affermando la natura seriale del respingimento di cui era destinatario, unitamente ai 21 connazionali sbarcati il medesimo giorno e trattenuti presso il RAGIONE_SOCIALE.R. di AVV_NOTAIO. In particolare il ricorrente richiama la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei diritti umani, secondo cui l’elemento determinante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione di un’operazione di espulsione collettiva è l’allontanamento di una persona in quanto parte di un gruppo, in assenza di un esame individuale RAGIONE_SOCIALEa situazione personale e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di esporre i motivi di opposizione al provvedimento ablativo. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non costituisce espulsione collettiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del IV Protocollo addizionale alla Convenzione di salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, l’adozione contestuale di distinti provvedimenti espulsivi nei confronti di una pluralità di soggetti mediante adozione di un moRAGIONE_SOCIALEo uniforme, giustificata dall’unicità RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi contestata, allorché si proceda all’esame RAGIONE_SOCIALEa posizione individuale di ciascuno straniero (Cass., nn. 23134/04, 16571/05, 5359/19). Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, l’esame ragionevole e oggettivo RAGIONE_SOCIALEa condizione individuale degli stranieri destinatari del provvedimento di respingimento non ha avuto luogo in quanto prima RAGIONE_SOCIALE’emissione del decreto di respingimento da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura di Agrigento, l’attività istruttoria RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione si era esaurita nella redazione di due cd. ‘fogli notizie’.
8. Poiché con le ordinanze interlocutorie di questa Corte n. 22806/2023 e n.23843/2023 le questioni dedotte nel primo motivo di entrambi i ricorsi, in particolare in relazione anche a quanto disposto nell’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva UE 26 giugno 2013, n. 32 , sono state ritenute meritevoli di approfondimento e di rilievo nomofilattico ed è stata perciò disposta la trattazione RAGIONE_SOCIALEe cause alla pubblica
udienza, in relazione ai ricorsi ora in esame si ravvisa necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEe decisioni degli altri ricorsi di cui alle citate ordinanze interlocutorie nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale con la partecipazione anche del Procuratore Generale;
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso rubricato al n. 4979/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 2570/2023 R.G. e dispone il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 15/09/2023 e, all’esito di riconvocazione, il