Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24601 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23957/2023 proposto da:
NOME COGNOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. ; COGNOME, in persona del Questore p.t., elett.te domic. in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale sono rappres. e difesi;
-resistenti- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Melfi emessa il 22.11.23; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con provvedimento reso all’udienza del 22.11.23 il Giudice di pace di Melfi ha convalidato il decreto emesso il 18.11.23 nei confronti di NOME a mezzo del quale quest’ultimo è stato trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di permanenza per i rimpatri in Potenza, osservando che: lo straniero si era trattenuto nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, e non era in possesso del passaporto o di altro documento equipollente.
NOME COGNOME ricorre in cassazione avverso il suddetto provvedimento con due motivi. L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, per il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c .p.c. per aver il Tribunale reso una motivazione apparente e non intellegibile.
Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 13 Cost., 3, c. 1, lett. c), dl n. 13/17, conv. nella l. n. 46/17, perché, avendo il trattenuto manifestato in udienza la volontà di richiedere la protezione internazionale, il giudice non avrebbe dovuto convalidare il trattenimento in quanto incompetente per materia.
Il primo motivo è infondato. Ricorre il vizio di motivazione apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi
lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., n. 6758/22).
Nella specie, la motivazione è chiara ed intelligibile, per quanto molto sintetica, per cui va escluso che si tratti di motivazione apparente.
Il secondo motivo è del pari infondato. In punto di principio, nel caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di esame RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione (Cass., n. 11859/22; n. 4120/24).
Tuttavia, nella specie, il ricorrente non ha proposto una formale domanda di protezione internazionale, avendo solo dichiarato a verbale (come esposto nel ricorso) di ‘ voler rimanere in Italia e di voler chiedere la protezione internazionale ‘.
Ne consegue che, non essendo stata regolarmente proposta la domanda di protezione internazionale, non può invocarsi la competenza del Tribunale.
Nulla per le spese, atteso che l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato non svolge difese. La causa risulta esente dal contributo unificato.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.