Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9786 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
Sui ricorsi iscritti al n. 3206/2024 R.G. e al n.4245/2024 R.G. riuniti all’adunanza camerale del 4 febbraio 2025:
Ricorso iscritto al n. 3206/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DI MONZA, in persona del Prefetto p.t., domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis.
-controricorrente-
avverso RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME n. 6772/2023 depositata il 21/11/2023.
Ricorso iscritto al n. 4245/2024
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., RAGIONE_SOCIALE MONZA E DELLA BRIANZA, in persona del Prefetto p.t., domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis.
-ricorrente-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in MONZA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
– controricorrente- avverso la SENTENZA del GIUDICE COGNOME di MONZA n. 1444/2023 depositata il 22/11/2023.
Udite le relazioni svolte nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso registrato al n.r.g. 3206/2024 , NOME COGNOME proveniente dall’Egitto, ha proposto ricorso con un mezzo, chiedendo la cassazione dell’ordinanza resa dal Giudice di pace di Monza nel proc. n. 6772/2023 in data 21 novembre 2023, con cui è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione n.370511 emesso dal locale Prefetto in data 31 agosto 2023, con il quale era stato disposto che il ricorrente venisse accompagnato alla frontiera a mezzo della Forza Pubblica ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. B) del d.lgs. n.286/1998 (TUI), a
seguito del quale il Questore di Monza gli aveva ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data della notifica del decreto.
Il Giudice di Pace, con ordinanza di cui sopra, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto opposto. Dopo avere evidenziato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’espulsione per aver presentato richiesta di protezione internazionale, ha così affermato « -agli atti della procedura risulta depositata unicamente la richiesta di prenotazione di appuntamento per asilo politico, ma non risulta formalizzata alcuna domanda in tal senso da parte del ricorrente; -la semplice richiesta di appuntamento non può essere equiparata alla effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale, a seguito della quale, e nelle more della definizione del procedimento, vige il divieto di espulsione ai sensi dell’art. 4 d. lgs. 142/2015».
Il Ministero dell’Interno -Prefettura di Monza e Brianza ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto ed ivi ha esposto che avverso il medesimo decreto di espulsione era stato incardinato anche un altro giudizio di opposizione deciso distintamente dal Giudice di pace di Monza con sentenza n.1444/2023 in data 22 novembre 2023, che aveva accolto l’opposizione ed era stata ricorsa per cassazione dalla Amministrazione con distinto atto.
2. -Con ricorso registrato al n.r.g. 4245/2024 , il Ministero dell’Interno -Prefettura di Monza – Brianza ha presentato ricorso con due mezzi con chiedendo la cassazione della sentenza resa dal Giudice di pace di Monza nel proc. r.g. 6778/2023 in data 22 novembre 2023 con cui è stata accolta.
Il Giudice di Pace, con sentenza pubblicata in data 22 novembre 2023 nel proc. r.g. 6778/2023, ha accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME proveniente dall’Egitto, avverso il medesimo decreto di espulsione n.370511 emesso dal locale
Prefetto in data 31 agosto 2023, oggetto del procedimento che ha dato vita al ricorso n. 3206/2024.
Il Giudice di Pace, con detta sentenza ha accolto l’opposizione e revocato il decreto opposto ed ha affermato «In particolare, risulta dagli atti che lo straniero è entrato nel territorio italiano dalla frontiera di Bari nel Maggio 2023 (all.to doc.n.3 di parte istante) e di essere stato ospitato dal 31.5.2023 presso la ‘RAGIONE_SOCIALE e nell’ambito di un percorso di accoglienza previsto per i richiedenti asilo, veniva collocato in un appartamento sito a Bellusco (MB),INDIRIZZO (all.to doc.n.4 di parte ricorrente). Ciò detto e debitamente premesso, nel caso de quo, non risulta esserci stata alcuna valutazione sulla situazione personale e reale dello straniero da parte della Questura opposta. Infatti, la sola ‘dichiarazione di ospitalità’ prodotta, essendo presupponente al fine della presentazione della domanda di protezione e/o richiesta di asilo, sarebbe stata sufficiente per far scattare l’obbligo da parte della Questura di accettazione della richiesta di registrazione, invece di disporne l’espulsione, come avvenuto nel caso de quo, atteso che basta trovarsi fisicamente ‘reperibile’ nel territorio di un Comune… alla Questura rispetto alla domanda di protezione internazionale è riconosciuto il solo potere di registrazione, mentre competente a statuire sulla sussistenza o meno della domanda di protezione e sulla fondatezza della stessa. stessa, è la Commissione territoriale, così come recentemente confermato dalla Suprema Corte di cassazione con ordinanza n.23533/2023» (fol.2).
Il cittadino straniero ha replicato con controricorso.
Per entrambi i ricorsi è stata disposta la trattazione camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. -È preliminare la disamina della circostanza che i due procedimenti, sorti separatamente sin dal primo grado, si connotano per identità di petitum e causa petendi , in quanto
concernono l’opposizione proposta dalla stessa parte nei confronti dell’Amministrazione avverso il medesimo decreto di espulsione; all’esito del primo grado di giudizio i due procedimenti hanno condotto alla pronuncia di due distinti provvedimenti con statuizioni opposte. Avverso entrambi è stato proposto ricorso per cassazione, come illustrato nella parte in fatto.
I due procedimenti sono stati riuniti dal Collegio all’adunanza camerale fissata per la trattazione del 4 febbraio 2025 ex art.273 c.p.c.
4.2. -Trova applicazione, in questo caso, il principio secondo il quale è ammissibile anche nel giudizio di cassazione la riunione di procedimenti relativi alla stessa causa pendenti davanti allo stesso giudice ai sensi dell’art.273 c.p.c., anche ove siano stati pronunciati in fase di merito provvedimenti distinti ancora non divenuti definitivi, atteso che il principio posto dall’art 273 c.p.c. ha carattere generale e può valere anche in sede di legittimità, giacché risponde alle stesse esigenze di ordine processuale -evitare il pericolo di contraddittorietà e, in ogni modo, di duplicità di giudicati -in base alle quali, salvi i limiti del giudicato già formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 12252/2007).
Va, quindi, considerato che -secondo un principio già più volte affermato da questa Corte -ove originariamente si sia verificata una duplice iscrizione della causa a ruolo in cui le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l’unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall’attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa (Cass. n.19775/2003; Cass. n.24974/2020).
Pertanto, qualora non venga disposta la riunione dei due procedimenti e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza sono nulle l’attività processuale compiuta e la sentenza emanata (Cass. n. 15123/2007; Cass. n.12161/2007; Cass. n. 21349/2004; Sez. 3, Sentenza n. 19775/2003).
4.3. -Nel presente caso, il proc. r.g.n. 6772/2023 venne iscritto per primo e il proc. r.g.n. 6778/2023 venne iscritto per secondo: entrambe le cause vennero promosse da NOME COGNOME senza che in fase di merito si costituisse l’Amministrazione; entrambi i procedimenti sono stati decisi nel merito, con decisioni foriere di potenziale conflitto di giudicati e, pertanto l’attività processuale e la sentenza emessa nel secondo procedimento è affetta da nullità.
4.4. -Ne consegue che, esaminato preliminarmente il ricorso per cassazione r .g.n. 4245/2024, decidendo sul ricorso per cassazione che concerne il secondo procedimento, in applicazione dei principi enunciati, va dichiarata la nullità dell’attività processuale e della sentenza n.1444/2023 emanata nel procedimento r.g.n. 6778/2023 dal Giudice di pace di Monza e la sentenza va cassata senza rinvio ex art.382 c.p.c. perché il processo non poteva essere autonomamente proseguito, in quanto già pendente con il precedente diverso numero di registro generale 6772/2023 dinanzi al Giudice di pace di Monza, al quale viene riunito in sede di legittimità.
La statuizione esonera dall’esame dei motivi esposti dall’Amministrazione nel ricorso per cassazione r.g.n. 4245/2024.
5.1. -Si deve quindi passare all’esame del ricorso per cassazione r.g.n. 3206/2024.
5.2. -L’unico motivo proposto da NOME COGNOME denuncia la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 142/2015 e dell’art 2. c. 1, lett.c) del d.lgs. n.25/2008.
Il ricorrente espone che, nel caso di specie, «era stata inviata, in data 29.09.2023, tramite lo scrivente difensore, richiesta a mezzo mail alla Questura di Monza, territorialmente competente, ai fini della proposizione della istanza di protezione internazionale, allegando l’apposito modulo rilasciato sul sito web dell’Amministrazione per il primo appuntamento. Alla suddetta domanda, invero, non conseguiva nessun riscontro da parte dell’Amministrazione, sicché, in data 10.11.2023, veniva effettuato un sollecito, a mezzo pec, indirizzato alla Questura di Monza, con contestuale invito a procedere alla convocazione del richiedente asilo. Anche quest’ultima petizione rimaneva senza esito fino alla data dell’ordinanza del Gdp che confermava l’espulsione dal territorio nazionale.» e si duole
Il ricorrente si duole che non sia stata presa in considerazione dal Giudice di pace la circostanza di fatto relativa alla intenzione di presentare domanda di protezione internazionale manifestata mediante pec prima che fosse eseguita la sua espulsione.
5.3. -Il motivo è fondato e va accolto.
Secondo l’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 142/2015, è «richiedente protezione internazionale» lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione». In tal senso, questa Corte ha affermato che, in tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura. Quantunque l’istanza sia inoltrata a mezzo di PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l’Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza),
astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell’interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass. n. 9597/2024; Cass. n.21910/2020).
Il Giudice di pace ha errato nel ritenere necessaria l’intervenuta formalizzazione della domanda di protezione, mentre avrebbe dovuto valutare se in concreto sussisteva il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, di presentare istanza di protezione internazionale – secondo l’intenzione dallo stesso manifestata -e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura.
Tanto determina la necessità in sede di rinvio di riformulare l’apprezzamento in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto.
6. -In conclusione, attesa la avvenuta riunione dei ricorsi concernenti il medesimo decreto espulsivo, decidendo sul ricorso per cassazione r.g.n. 4245/2024 va dichiarata la nullità dell’attività processuale e della sentenza n.1444/2023 emanata in data 22 novembre 2023 nel procedimento r.g.n. 6778/2023 dal Giudice di pace di Monza e la sentenza va cassata senza rinvio ex art.382 c.p.c. perché il processo non poteva essere autonomamente proseguito, in quanto già pendente con il diverso numero di registro generale 6772/2023 dinanzi al Giudice di pace di Monza, al quale viene riunito in sede di legittimità; va, quindi, accolto il ricorso per cassazione r.g.n. 3206/2024 e va cassata l’ordinanza del Giudice di pace di Monza in data 21 novembre 2023 con rinvio al Giudice di pace di Monza -in persona di diverso magistrato rispetto a quelli che hanno trattato i proc. r.g.n. 6772/2023 e 6778/2023 -che provvederà al riesame ed alla decisione sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di legittimità,
-nelle cause riunite r.g.n. 3206/2024 e r.g.n. 4245/2024,
-Decidendo sul ricorso per cassazione r .g.n. 4245/2024, dichiara la nullità dell’attività processuale e della sentenza n.1444/2023 emanata in data 22 novembre 2023 nel procedimento r .g.n. 6778/2023 dal Giudice di pace di Monza e cassa la sentenza senza rinvio ex art.382 c.p.c. perché il processo non poteva essere autonomamente proseguito, in quanto già pendente con il diverso r .g.n. 6772/2023 dinanzi al Giudice di pace di Monza, al quale viene riunito in sede di legittimità;
-Accoglie il ricorso per cassazione r.g.n. 3206/2024 e cassa l’ordinanza del Giudice di pace di Monza in data 21 novembre 2023 emanata nel proc. r.g.n. 6772/2023 con rinvio al Giudice di pace di Monza -in persona di diverso magistrato rispetto a quelli che hanno trattato i proc. r .g.n. 6772/2023 e 6778/2023 -che provvederà al riesame ed alla decisione sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima