Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24138 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
nel ricorso R.G.N. 18774/2023
promosso da
NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE di Campobasso , in persona del Prefetto pro tempore ;
intimata con atto di costituzione
avverso il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Campobasso l’ 08/06/2023, pubblicato il 14/06/2023, nell’ambito del procedimento n. 2191/2023 R.G., avente ad oggetto il ricorso contro il decreto di espulsione n. 20/2023, emesso dal Prefetto di Campobasso il 09/05/2023, notificato in pari data;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Cons. NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 12/05/2023 il ricorrente proponeva ricorso avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Campobasso, a lui notificato il 09/05/2023, deducendo quanto segue: prima di ricevere la notificazione del decreto di espulsione, in data 02/03/2022, il cittadino straniero si era recato presso la Questura di Campobasso, al fine di presentare domanda reiterata di asilo sulla base di nuovi elementi rispetto alla prima domanda di protezione internazionale, che era stata respinta nel 2017; la Questura, rilevando che il domicilio del ricorrente risultava essere in Puglia, non procedeva alla formalizzazione RAGIONE_SOCIALE richiesta ed invitava lo straniero a rivolgersi alla Questura di Foggia, come si evinceva dalla dichiarazione predisposta da un agente RAGIONE_SOCIALE Questura e fatta sottoscrivere dal ricorrente, presente in atti; ritenendo che quella indicata dagli agenti di Campobasso fosse la procedura corretta, il ricorrente tentava più volte, e invano, di farsi ricevere dalla Questura di Foggia, al fine di formalizzare la propria domanda di asilo reiterata, ma non riusciva nel suo intento e si recava ad abitare da un amico in provincia di Lecco; per il tramite del proprio difensore, richiedeva, quindi, un appuntamento presso la Questura di Lecco, al fine di formalizzare la domanda di asilo reiterata, come risultava dalla PEC del 14/09/2022 prodotta in giudizio; in data 03/05/2023, fermato dalla Polizia di Ancona, riceveva un invito a presentarsi presso·la Questura di Campobasso ove, in data 09/05/2023, gli veniva notificato il provvedimento di espulsione.
Con il ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, il ricorrente deduceva, in primo luogo, l’illegittimità del decreto di espulsione per aver egli manifestato la volontà di richiedere asilo prima di ricevere la notifica del decreto impugnato. Invocava, poi, l’applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, poiché proveniva dal
Senegal e, precisamente, dalla regione Casamance, teatro di una violenta e sanguinosa guerra civile, e in Italia si era ben integrato, coltivando diversi rapporti umani e sociali, idonei a costituire il presupposto per il rilascio quantomeno del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del d.l. n. 130 del 2020.
Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Giudice di Pace rigettava il ricorso, dando rilievo, da una parte, alla mancata formale presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda reiterata e, dall’altra, alla carenza di prova in ordine alla effettiva provenienza dal Senegal e alla connessa fonte di pericolo.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato a due motivi di impugnazione.
La RAGIONE_SOCIALE non si è difesa con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALE partecipazione alla eventuale udienza di discussione RAGIONE_SOCIALE causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 Direttiva 2013/32/UE e dell’art. 117 Cost., per avere il Giudice di Pace omesso di considerare una circostanza decisiva, data dal fatto che il ricorrente si era presentato più volte presso la Questura per presentare la domanda di protezione internazionale reiterata, prima di ricevere la notificazione del decreto di espulsione, ma non era riuscito a formalizzarla per colpa degli Uffici a cui si era rivolto, prima di persona e poi per il tramite del suo avvocato. Il ricorrente ha ricordato la richiesta di appuntamento, indirizzata alla Questura di Lecco, per la formalizzazione dell’ istanza reiterata di asilo del 14/09/2022, presentata d all’ AVV_NOTAIO via PEC, aggiungendo che tale fatto non è stato preso in considerazione dal Giudice di Pace, il quale si è limitato a considerare la mancata
formalizzazione RAGIONE_SOCIALE domanda, senza valutare i motivi che ne avevano determinato la pretermissione, e cioè la condotta tenuta dagli Uffici amministrativi che aveva precluso al ricorrente di presentare la propria domanda reiterata.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., de ll’art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 e RAGIONE_SOCIALE Direttiva (CE) n. 85 del 2005, nonché la motivazione apparente con violazione e falsa applicazione dell’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non avendo il Giudice di Pace considerato che il provvedimento di espulsione non avrebbe potuto essere legittimamente emesso in pendenza di una domanda, per quanto reiterata, di concessione RAGIONE_SOCIALE protezione internazionale, finché la Commissione non avesse avuto modo di esaminarla e decidere su di essa.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione tra loro esistente, sono fondati, sia pure nei limiti di seguito evidenziati.
Il Giudice di pace non risulta avere tenuto conto del fatto che, come riportato nel ricorso per cassazione e, sia pure sinteticamente, richiamato nello stesso provvedimento impugnato, il ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio , aveva dedotto, e documentato, che il suo avvocato, in data 14/09/2022, aveva chiesto alla Questura di Lecco, via EMAIL, per conto del cittadino straniero, un appuntamento per formalizzare la presentazione di una domanda di protezione internazionale reiterata.
Si tratta di una circostanza senza dubbio decisiva, che la parte risulta avere offerto al contraddittorio già con l’originario ricorso al Giudice di Pace.
Com’è noto, secondo l’art. 2, comma 1, lett. a) , d.lgs. n. 142 del 2015, è richiedente protezione internazionale, lo straniero che ha
presentato domanda di protezione internazionale, ovvero che ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.
In tal senso, questa Corte ha affermato che sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione RAGIONE_SOCIALE relativa procedura. Anche se l’istanza è inoltrata a mezzo di EMAIL, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l’Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al AVV_NOTAIO per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da ogni forma di respingimento e di espulsione che impedisca il corso e la definizione RAGIONE_SOCIALE richiesta dell’interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9597 del 10/04/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21910 del 09/10/2020).
Tale diritto di rimanere nel territorio dello Stato sussiste anche nel caso di proposizione di una prima domanda reiterata di protezione internazionale.
Ai sensi dell’art . 7 d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente ratione temporis , infatti, «1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 32. 2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell’Unione competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale; d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale; e) manifestano la volontà di presentare un’altra domanda reiterata a
seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»
Come precisato da questa Corte, infatti, l’art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo sopra riportato, attribuisce al richiedente asilo, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione territoriale, anche nel caso di domanda reiterata, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, RAGIONE_SOCIALE prima domanda reiterata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4561 del 11/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13690 del 29/04/2022).
Il Giudice di pace avrebbe, dunque, dovuto tenere conto RAGIONE_SOCIALE manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà di presentare la domanda di protezione internazionale reiterata già prima RAGIONE_SOCIALE ricezione RAGIONE_SOCIALE notifica del decreto di espulsione, anche ai soli fini RAGIONE_SOCIALE sospensione dell’efficacia di tale provvedimento, nell’attesa RAGIONE_SOCIALE definizione del procedimento volto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE protezione internazionale reiterata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4561 del 11/02/2022).
In conclusione, il ricorso va accolto.
L’ ordinanza impugnata va, dunque, cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Campobasso, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, c assa l’ordinanza impugnata , nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa al Giudice di pace di Campobasso, in
persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione civile