Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11473/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e Prefettura di Milano, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ex lege.
-resistenti-
avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di MILANO n. 1185/2022 depositata il 16/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Con ordinanza del 16 marzo 2022, il Giudice di pace di Milano ha rigettato le opposizioni proposte da NOME, cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Egitto, avverso i decreti emessi il 14 dicembre 2021 ed il 17 gennaio 2022, con cui il Prefetto di Milano aveva disposto l’espulsione RAGIONE_SOCIALE‘opponente dal territorio nazionale, ai sensi rispettivamente del comma secondo, lett. a), e del comma 5-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
Avverso la predetta ordinanza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo; il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la Questura di Milano e la Prefettura di Milano hanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla discussione orale.
La causa perviene all’odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto per la rituale comunicazione degli avvisi alle parti, nel termine previsto dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
É stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.26 del d.lgs. n.25/2008 e RAGIONE_SOCIALE‘art.3 del d.P.R. n.21/2015, in ordine alla statuizione di rigetto pronunciata dal Giudice di pace
Lo straniero rammenta di avere denunciato dinanzi al Giudice di pace la nullità e/o l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, riferendo di avere dedotto l’avvenuta presentazione in data 12 gennaio 2022 RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale a mezzo PEC e di essere, pertanto, inespellibile, anche ove la richiesta dovesse considerarsi ‘reiterata’ e ‘strumentale o inaccoglibile’; deduce di avere
rappresentato che gli atti espulsivi non solo andavano sospesi, ma anche definitivamente annullati, stante la pendenza RAGIONE_SOCIALEa procedura volta a conseguire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale.
Si duole che il Giudice di pace abbia ritenuto che la domanda di protezione internazionale poteva essere presentata unicamente con sottoscrizione agli organi di Polizia RAGIONE_SOCIALEa relativa modulistica.
Deduce che ciò viola l’art.3 del d.P.R. n.21/2015 secondo il quale ‘la volontà di chiedere la protezione internazionale … può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale’ e rammenta che, nel presente caso, era stata inviata una EMAIL.
Rappresenta la necessità di distinguere la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda dalla sua registrazione e/o formalizzazione, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art.26 del d.lgs. n.25/2008.
3.- Il ricorso è fondato e va accolto.
Lo straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 12 gennaio 2022, a mezzo PEC, dopo la notifica del primo decreto di espulsione, in data 14 dicembre 2021. Successivamente veniva emesso, in data 17 gennaio 2022, nuovo decreto di espulsione ex art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di allontanamento. Il Giudice di pace rilevava che – dopo avere manifestato, con la PEC del 12 gennaio 2022, la volontà di chiedere la protezione internazionale – lo straniero, recatosi presso la questura, in data 17 gennaio 2022, non aveva formalizzato la domanda di protezione internazionale.
La decisione è errata: secondo l’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 142/2015, è «richiedente protezione internazionale» lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione». In tal senso, questa Corte ha affermato che, in tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lett.
a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa relativa procedura. Quantunque l’istanza sia inoltrata a mezzo di EMAIL, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l’Amministrazione ha dovere di riceverla (inoltrandola al AVV_NOTAIO per l’assunzione RAGIONE_SOCIALEe determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato innanzi alle Commissioni designate (Cass. n.21910/2020). Il AVV_NOTAIO deve registrare la domanda nel termine perentorio di sei giorni lavorativi (Cass. n.20070/2023). Il Giudice di pace non avrebbe dovuto rigettare l’opposizione al decreto di espulsione, ma sospendere l’efficacia del provvedimento fino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale.
5.In conclusione, il ricorso va accolto; l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Milano, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
-Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Milano, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.