Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19672 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26625/2024 R.G. proposto da :
elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. P.F. C.F.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’ INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ( che lo rappresenta e difende ope legis. C.F.
-intimato-
avverso DECRETO di TRIBUNALE MESSINA n. 300/2024 depositato il 14/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con ricorso depositato in data 24.01.2024, H.O.
cittadino dello , ha tempestivamente impugnato dinanzi al Tribunale di Messina il provvedimento della locale Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale emesso in data 03.11.2023 e notificatogli il 09.01.2024, con il quale era stata rigettata per manifesta infondatezza la sua istanza di riconoscimento della protezione internazionale.
In questa sede, ha domandato, in via gradata, il riconoscimento del diritto d’ asilo ai sensi dell’art. 10, comma 3, il riconoscimento della protezione sussidiaria o il riconoscimento della protezione complementare.
Il Tribunale ha rigettato ogni domanda con decreto n. cron. 2103 in data 14 novembre 2024.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendone la cassazione con cinque mezzi.
Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
CONSIDERATO CHE:
2.- Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi:
I. primo motivo, sulla protezione complementare, violazione e falsa applicazione art. 8 C.E.D.U., art 4/III co e 5 /V co Dlvo n. 286/1998 (T.U.I.) e quindi violazione art 3/V co dlvo n. 251/07, art 132/I co.4 (omessa motivazione) e art 360/I co. n. 1 e 4 (omessa valutazione fatto decisivo), per avere il decreto deciso sulla base di condanne penali ormai risalenti nel tempo, ritenute ostative in modo automatico e presuntivo della pericolosità sociale, peraltro con riguardo a fattispecie neanche astrattamente ostative ex art
4/III co T.U.I. in cui non rientrano e per aver omesso l’accertamento della condotta attuale (ultimo decennio e più) del ricorrente, ai fini del vaglio di pericolosità sociale;
II. secondo motivo, sulla protezione complementare, omessa motivazione (art 132/I co n. 4 c.p.c.) e valutazione della vita personale e familiare, omesso bilanciamento con l’interesse pubblico, violazione e falsa applicazione art 19 T.U.I., art 8 C.E.D.U., violazione art 3/V co Dlvo n. 251/07 e art 360/I nn. 1 e 4 c.p.c.; per non avere accertato il diritto alla vita privata del ricorrente, e non aver operato alcun bilanciamento con l’interesse pubblico in termini di necessità, e proporzionalità.
Si riportano, in particolare, i seguenti elementi a sostegno della domanda: le condizioni di salute, la presenza di legami familiari in Italia – un figlio cittadino italiano naturalizzato e un nipote -, il lungo soggiorno in Italia di 24 anni con annessa stabilità lavorativa, la conoscenza della lingua italiana e il conseguimento della licenza media;
III. terzo motivo, sulla protezione complementare, omessa valutazione (art 132/I n. 4 c.p.c.) delle concrete condotte di reato con violazione art 8 C.E,D.U., violazione art 3 /V co Dlvo n. 251/07, e art 360/I co nn. 1 e 4 c.p.c. per non aver preso in considerazione le concrete condotte di reato di modesto allarme sociale;
IV. quarto motivo, sulla protezione complementare, omessa valutazione art 360/I co. n. 4 c.p.c. di fatto decisivo ostativo al rimpatrio e violazione art 3 C.E.D.U., artt 7 Dlvo n. 251/07 ed art 2 bis Dlvo n. 25/08, art 132/I co n 4 c.p.c. ed art 3/V co dlvo n. 251/07, per non aver valutato le allegate condizioni patologiche del ricorrente necessitanti di periodiche ospedalizzazioni, che gli sarebbero precluse in , per gli elevati costi delle medesime prestazioni, necessitanti modalità assicurative a fronte dell’assenza in loco di posti di lavoro con remunerazione tale da consentire le cure;
V. quinto motivo, sulla protezione sussidiaria, art 14 lett b) e c) Dlvo n. 251/04: omessa istruttoria e motivazione art 132/I co n. 4 c.p.c., violazione e f.a art 14 lett b) e c) dlvo n. 251/07, dell’art 3/V co dlvo n. 251/07, violazione e f.a art 2,3 5,7,9,10, C.E.D.U., violazione art 360/I co n. 1 e 4, per aver errato nella valutazione della credibilità del ricorrente in fatto ed in diritto, superata ogni presunzione relativa circa la sicurezza dello ex art 2 bis cit.
3.I primi quattro motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
Il Tribunale, pur dando atto che il soggetto è radicato sul territorio italiano e svolge attività lavorativa con contrato a tempo indeterminato come collaboratore domestico ed è titolare di un contratto di locazione con decorrenza dal e successive proroghe, ha ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale, così erroneamente intrepretando gli artt. 4 comma 3 e 5 D. lgs 286/1998. Secondo un principio interpretativo già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere che nella fattispecie operi qualsivoglia automatismo ostativo; in tali casi la pericolosità sociale del richiedente, deve essere accertata in concreto e all’attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell’immigrazione, a fronte dell’esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (si vada Cass. 23597/2023; Cass. n.10923/2024; Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023). Argomenti in tal senso si traggono anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/2023. Segnatamente, è rilevante ai fini che qui interessano il passaggio in cui la Corte osserva di avere limitato la pronuncia al caso di rinnovo del
permesso di soggiorno perché ‘lascia intravedere -particolarmente in considerazione della circostanza che si tratta di permesso per lavoro – un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso’. A questa la valutazione in concreto è tenuto, nel caso di specie, il giudice di merito, cioè, a verificare se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l’integrazione socio lavorativa (Cass. 8495 del 2023; Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022).
Nel caso in esame, il Tribunale non ha proceduto alla valutazione della pericolosità sociale all’attualità e non ha operato il bilanciamento con gli elementi dedotti a sostegno di una progressiva integrazione di notevole rilievo (contratto di locazione intestato al richiedente da molti anni, attività lavorativa come collaboratore domestico regolare con pagamento dei contributi previdenziali da anni, presenza in del figlio naturalizzato italiano) e la decisione va cassata.
4.- Il quinto motivo, che verte sulla ritenuta non credibilità e sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, va dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha motivato in maniera congrua ed articolata la ritenuta non credibilità circa le sue ragioni di allontanamento dallo , la genericità di quanto riferito in merito a contrasti politici e alla denuncia per fatti rientranti nel traffico di droga, evidenziando lacune e contraddizioni e la censura, pur prospettando violazioni di legge, sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie inammissibile in sede di legittimità.
Quanto alla situazione socio-politica del Paese di origine, il Tribunale ha proceduto alla disamina delle fonti internazionali ed all’acquisizione di informazioni accreditate che ha vagliato con accuratezza, con giudizio che compete al merito, escludendo la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e non si è limitato -come sostiene il ricorrente – a recepire la qualificazione come ‘paese sicuro’ e la censura risulta inammissibile.
5.- In conclusione, vanno accolti i primi quattro motivi di ricorso, inammissibile il quinto; il decreto impugnato va cassato nei limiti dell’accoglimento con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese di giudizio, anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
Accoglie i primi quattro motivi di ricorso, inammissibile il quinto; cassa il decreto impugnato nei limiti dell’accoglimento con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione anche per le spese di giudizio del presente grado;
Dispone che in caso di diffusione del presente decreto siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 luglio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME