Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26625/2024 R.G. proposto da :
elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME ) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. P.F. Lg_1 Lg_2 C.F._1
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO ( che lo rappresenta e difende ope legis. Lg_3 C.F._2
-intimato-
avverso DECRETO di TRIBUNALE MESSINA n. 300/2024 depositato il 14/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ricorso depositato in data 24.01.2024, H.O.
cittadino RAGIONE_SOCIALEo , ha tempestivamente impugnato dinanzi al Tribunale di Messina il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa locale Commissione Territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale emesso in data 03.11.2023 e notificatogli il 09.01.2024, con il quale era stata rigettata per manifesta infondatezza la sua istanza di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale. […] Luogo_4
In questa sede, ha domandato, in via gradata, il riconoscimento del diritto d’ asilo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 3, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria o il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione complementare.
Il Tribunale ha rigettato ogni domanda con decreto n. cron. 2103 in data 14 novembre 2024.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendone la cassazione con cinque mezzi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato mero atto di costituzione.
CONSIDERATO CHE:
2.- Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi:
I. primo motivo, sulla protezione complementare, violazione e falsa applicazione art. 8 C.E.D.U., art 4/III co e 5 /V co Dlvo n. 286/1998 (T.U.I.) e quindi violazione art 3/V co dlvo n. 251/07, art 132/I co.4 (omessa motivazione) e art 360/I co. n. 1 e 4 (omessa valutazione fatto decisivo), per avere il decreto deciso sulla base di condanne penali ormai risalenti nel tempo, ritenute ostative in modo automatico e presuntivo RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale, peraltro con riguardo a fattispecie neanche astrattamente ostative ex art
4/III co T.U.I. in cui non rientrano e per aver omesso l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta attuale (ultimo decennio e più) del ricorrente, ai fini del vaglio di pericolosità sociale;
II. secondo motivo, sulla protezione complementare, omessa motivazione (art 132/I co n. 4 c.p.c.) e valutazione RAGIONE_SOCIALEa vita personale e familiare, omesso bilanciamento con l’interesse pubblico, violazione e falsa applicazione art 19 T.U.I., art 8 C.E.D.U., violazione art 3/V co Dlvo n. 251/07 e art 360/I nn. 1 e 4 c.p.c.; per non avere accertato il diritto alla vita privata del ricorrente, e non aver operato alcun bilanciamento con l’interesse pubblico in termini di necessità, e proporzionalità.
Si riportano, in particolare, i seguenti elementi a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda: le condizioni di salute, la presenza di legami familiari in Italia – un figlio cittadino italiano naturalizzato e un nipote -, il lungo soggiorno in Italia di 24 anni con annessa stabilità lavorativa, la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana e il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa licenza media;
III. terzo motivo, sulla protezione complementare, omessa valutazione (art 132/I n. 4 c.p.c.) RAGIONE_SOCIALEe concrete condotte di reato con violazione art 8 C.E,D.U., violazione art 3 /V co Dlvo n. 251/07, e art 360/I co nn. 1 e 4 c.p.c. per non aver preso in considerazione le concrete condotte di reato di modesto allarme sociale;
IV. quarto motivo, sulla protezione complementare, omessa valutazione art 360/I co. n. 4 c.p.c. di fatto decisivo ostativo al rimpatrio e violazione art 3 C.E.D.U., artt 7 Dlvo n. 251/07 ed art 2 bis Dlvo n. 25/08, art 132/I co n 4 c.p.c. ed art 3/V co dlvo n. 251/07, per non aver valutato le allegate condizioni patologiche del ricorrente necessitanti di periodiche ospedalizzazioni, che gli sarebbero precluse in , per gli elevati costi RAGIONE_SOCIALEe medesime prestazioni, necessitanti modalità assicurative a fronte RAGIONE_SOCIALE‘assenza in loco di posti di lavoro con remunerazione tale da consentire le cure; Luogo_4
V. quinto motivo, sulla protezione sussidiaria, art 14 lett b) e c) Dlvo n. 251/04: omessa istruttoria e motivazione art 132/I co n. 4 c.p.c., violazione e f.a art 14 lett b) e c) dlvo n. 251/07, RAGIONE_SOCIALE‘art 3/V co dlvo n. 251/07, violazione e f.a art 2,3 5,7,9,10, C.E.D.U., violazione art 360/I co n. 1 e 4, per aver errato nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa credibilità del ricorrente in fatto ed in diritto, superata ogni presunzione relativa circa la sicurezza RAGIONE_SOCIALEo ex art 2 bis cit. Luogo_4
3.I primi quattro motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
Il Tribunale, pur dando atto che il soggetto è radicato sul territorio italiano e svolge attività lavorativa con contrato a tempo indeterminato come collaboratore domestico ed è titolare di un contratto di locazione con decorrenza dal e successive proroghe, ha ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale, così erroneamente intrepretando gli artt. 4 comma 3 e 5 D. lgs 286/1998. Secondo un principio interpretativo già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere che nella fattispecie operi qualsivoglia automatismo ostativo; in tali casi la pericolosità sociale del richiedente, deve essere accertata in concreto e all’attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina RAGIONE_SOCIALE‘immigrazione, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (si vada Cass. 23597/2023; Cass. n.10923/2024; Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023). Argomenti in tal senso si traggono anche dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 83/2023. Segnatamente, è rilevante ai fini che qui interessano il passaggio in cui la Corte osserva di avere limitato la pronuncia al caso di rinnovo del Data_1
permesso di soggiorno perché ‘lascia intravedere -particolarmente in considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che si tratta di permesso per lavoro – un possibile processo di integrazione RAGIONE_SOCIALEo straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso’. A questa la valutazione in concreto è tenuto, nel caso di specie, il giudice di merito, cioè, a verificare se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l’integrazione socio lavorativa (Cass. 8495 del 2023; Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022).
Nel caso in esame, il Tribunale non ha proceduto alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale all’attualità e non ha operato il bilanciamento con gli elementi dedotti a sostegno di una progressiva integrazione di notevole rilievo (contratto di locazione intestato al richiedente da molti anni, attività lavorativa come collaboratore domestico regolare con pagamento dei contributi previdenziali da anni, presenza in del figlio naturalizzato italiano) e la decisione va cassata. Lg_5
4.- Il quinto motivo, che verte sulla ritenuta non credibilità e sul mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria, va dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha motivato in maniera congrua ed articolata la ritenuta non credibilità circa le sue ragioni di allontanamento dallo , la genericità di quanto riferito in merito a contrasti politici e alla denuncia per fatti rientranti nel traffico di droga, evidenziando lacune e contraddizioni e la censura, pur prospettando violazioni di legge, sollecita un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie inammissibile in sede di legittimità. Luogo_4
Quanto alla situazione socio-politica del Paese di origine, il Tribunale ha proceduto alla disamina RAGIONE_SOCIALEe fonti internazionali ed all’acquisizione di informazioni accreditate che ha vagliato con accuratezza, con giudizio che compete al merito, escludendo la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria e non si è limitato -come sostiene il ricorrente – a recepire la qualificazione come ‘paese sicuro’ e la censura risulta inammissibile.
5.- In conclusione, vanno accolti i primi quattro motivi di ricorso, inammissibile il quinto; il decreto impugnato va cassato nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese di giudizio, anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALEe parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
Accoglie i primi quattro motivi di ricorso, inammissibile il quinto; cassa il decreto impugnato nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione anche per le spese di giudizio del presente grado;
Dispone che in caso di diffusione del presente decreto siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALEe parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile, il 3 luglio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME