Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27095 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
Oggetto:
titoli di credito
AC – 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20506/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec EMAIL, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dall’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE , (già RAGIONE_SOCIALE)
-intimati – avverso la sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2728/2020, pubblicata il 22 luglio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto la domanda da lui proposta nei confronti dell’allora RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., avente a oggetto il risarcimento di tutti i danni derivatigli, in proprio e quale imprenditore, a causa dell’illegittimo protesto di un assegno da lui emesso e della successiva revoca degli affidamenti, da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., anche a titolo morale , all’immagine e all’onore .
La Corte di appello, per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto : a) che l’atto di appello, ‘ai limiti dell’ inammissibilità ‘ (cit.), ‘ a fronte delle argomentazioni sviluppate dal tribunale… ha trascurato di censurare la decisione nel suo nucleo centrale ed assorbente, laddove il tribunale, in conformità alla univoca giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato la legittimità del comportamento della Banca in ordine
alla levata del protesto .’; b) che, nel merito, le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado andavano condivise, siccome era incontestato in atti che la banca aveva comunicato al correntista che il trasferimento del conto da una agenza all’altra non comportava novazione del rapporto, ma che il correntista era edotto che gli assegni tratti sul vecchio conto ‘ sarebbero stati regolarmente onorati solo ove gli stessi fossero già stati emessi in circolazione alla data del 30.4.1996 ‘. È, altresì, incontestata la circostanza, che l’assegno bancario n. 339462756 di £ 1.000.000,00 emesso dal sig. COGNOME, con riferimento al c.c. n. 27/149, veniva negoziato -e quindi protestato- in data 4.12.1997 e quindi ben 20 mesi dopo la chiusura del conto n. 27/149. Ciò posto, è indubbio che, al momento della presentazione del titolo, la banca trattaria dovesse levare il protesto con la dicitura ‘conto chiuso’ ; c) che irrilevante era la denuncia di furto del carnet di assegni su cui è stato tratto il titolo protestato presentata dal COGNOME, siccome tale circostanza era accaduta ben quindici mesi prima della levata del protesto e non risultava in alcun modo comunicata alla banca; d) che il COGNOME nulla aveva provato in merito alla pretesa compensazione dell’importo oggetto del titolo con il saldo attivo di altri conti corrente intrattenuti presso la medesima banca.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta:
«DELLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1175, 1176, 1178, 1366, 1375, 1853 E 1856 COD. CIV. E ARTT. 2, 45 E 64 R.D. N. 1736 DEL 1933 E ARTT. 9, 9 BIS E SEGG. DELLA
L. 386/1990 SULLA DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI BANCARI ALL’EPOCA VIGENTE IN RELAZIONE ALL’ART. 360, NR. 3, C.P.C. -IN ORDINE ALL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE SCATURENTE DALL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE -Violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1176, 1178, 1366, 1375, 1853 e 1856 cod. civ. e artt. 2, 45 e 64 r.d. n. 1736 del 1933 in relazione all’art. 360, nr. 3, c.p.c. » deducendo come il giudice di appello ha errato nel ritenere legittimo il comportamento dell’Istituto di credito resistente in ordine alla levata del protesto, partendo dal falso presupposto che il conto corrente acceso presso la filiale di San Cipriano d’Aversa fosse stato chiuso, ed erroneamente ritenendo che la banca non fosse tenuta ad alcun obbligo informativo, né tantomeno ad alcuna compensazione con il saldo attivo di altri conti corrente.
Il motivo è inammissibile perché, pur formalmente composto quale falsa applicazione della normativa indicata nell’ epigrafe, è in effetti totalmente versato in fatto, contenendo una diversa ricostruzione dei fatti del processo, semplicemente contrapposti a quelli accertati nella sentenza impugnata, senza alcuna dimostrazione di quali siano le norme astrattamente violate dal giudice di secondo grado, cui spetta la selezione e la valutazione del materiale probatorio. Il ricorso finisce, quindi, per pretendere da questa Corte di sola legittimità una inammissibile riedizione del giudizio di merito.
In relazione alla compensazione, va rilevato che la censura è parimenti inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, sul punto, ha respinto la domanda rilevando l’assoluta carenza di prova dell ‘ esistenza di un credito compensabile; affermazione con cui la censura minimante si confronta.
La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna COGNOME NOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre