Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3280 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3280 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5242/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME, unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME, unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 110/2018, depositata il 18/07/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con delibera n. 19932 del 30.03.2017, la RAGIONE_SOCIALE sanzionava l’ ex Presidente del consiglio di amministrazione della Banca RAGIONE_SOCIALE ( ‘RAGIONE_SOCIALE‘), NOME COGNOME, per la violazione degli artt. 94, comma 2 e 191, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘T.U.F.’), comminando allo stesso sanzioni amministrative per un ammontare pari ad euro 80.000,00.
In particolare, veniva contestata a COGNOME l ‘omessa indicazione , nei Prospetti degli aumenti di capitale del 2014, delle informazioni relative: (i) alla modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni;
(ii) alla concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della Banca; (iii) alla compravendita delle azioni RAGIONE_SOCIALE.
A COGNOME si contestava la violazione a titolo di colpa grave, in ragione della specifica delega ricevuta in ordine ai Prospetti in esame e della circostanza che egli risultava firmatario di diverse dichiarazioni di responsabilità in ordine ai Prospetti medesimi.
Con sentenza n. 110/2018, la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alla refusione delle spese processuali.
NOME COGNOME ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 195, comma 1, T.U.F. , in ragione della tardività dell’esercizio della potestà sanzionatoria e della conseguente decadenza di RAGIONE_SOCIALE dal potere sanzionatorio per decorso del termine posto dall’art. 195,
comma 1, T.U.F. Il ricorrente osserva che l’autorità di vigilanza al più tardi sin dalla prima metà del settembre 2015 (ma anche già da giugno-luglio 2015), disponeva di tutto il materiale di indagine necessario per procedere alla contestazione delle condotte su cui si fonderebbero le responsabilità sanzionate con il provvedimento impugnato. In effetti, prosegue il ricorso, né la relazione ispettiva, né l’atto di accertamento RAGIONE_SOCIALE fanno riferimento a documenti acquisiti successivamente al 17.09.2015. Pertanto, il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di seconde cure non ha effettuato alcuna valutazione sull’utilità dell’ulteriore documentazione acquisita dopo il 17.09.2015, né sul momento dal quale RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto tradurre le proprie indagini in accertamento.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
È inammissibile nella parte in cui affida le doglianze al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. che, nel testo vigente ratione temporis , riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, come nel caso di specie; sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017) come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).
1.2. E’ infondato alla luce del principio stabilito da questa Corte, in virtù del quale il termine per la contestazione della violazione all’interessato stabilito, a pena di estinzione dell’obbligazione di
pagamento, dalla legge n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, specificamente declinato, negli illeciti in materia di intermediazione finanziaria, dall’art. 195, comma 1 , T.U.F. (180 giorni dall’accertamento, se l’interessato risiede nel territorio italiano) – non decorre dal momento in cui il «fatto» è stato acquisito nella sua materialità, ma dal momento in cui l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto al controllo (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024).
1.2.1. L’applicazione di tale principio comporta che la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui la RAGIONE_SOCIALE (come anche la Banca d’Italia), dopo l’esaurimento dell’attività istruttoria, sia in grado di adottare le decisioni di sua competenza. Tra le diversificate modalità di cognizione, da parte delle autorità di supervisione, di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria, possono enuclearsi, nel caso che ci occupa, l’acquisizione di flussi informativi di natura periodica frequente e tendenzialmente documentale (vigilanza «informativa», d.lgs. n. 58 del 1998, artt. 94, 99) riguardante l’attività di RAGIONE_SOCIALE emittente/offerente.
La giurisprudenza di questa Corte ha tratto da tale quadro normativo la conclusione che il momento dell’accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l’attività accertativa (normalmente, ispettiva; ma, come si è detto, anche commissariale) è terminata, né con quello in cui sono state depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, e neppure con la data in cui l’autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione: non con il primo, perché la pura «costatazione» dei fatti
non comporta di per sé il loro «accertamento», se occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non necessariamente con il secondo o con il terzo, ove í relativi tempi si siano indebitamente protratti, perché sia la redazione delle relazioni o rapporti sia il loro esame da parte dell’autorità di supervisione debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (per tutte: Cass. civ. Sez. 2, Sent. 14-11-2017, n. 26897).
Ne discende che anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, indipendentemente dalle date di deposito delle relazioni o rapporti e di sottoposizione o convocazione rispetto agli organi volitivi dell’autorità di supervisione, il momento – successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva o commissariale -in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione (cfr. sul punto, in un quadro normativo che ha successivamente subito evoluzioni: Cass. civ. Sez. 2, Sent. n. 26897/2017 cit.; Cass., Sez. Un., 09/03/2007, n. 5395).
1.2.2. Ora, il momento di conclusione degli accertamenti coincide con quello di conclusione della valutazione delle risultanze ispettive; pertanto, detto momento finale non può che essere determinato dal giudice del merito ex post , allorquando cioè del (in genere poderoso) flusso informativo documentale l’Autorità di vigilanza abbia terminato non solo l’acquisizione documentale come si legge nel ricorso (p. 7, righi 24-25) -bensì lo scrutinio dei documenti, e sia pervenuta alla selezione delle informazioni rilevanti in essi contenute, ai fini dell’individuazione e dell’addebito dell’illecito amministrativo.
Elementi, questi, di valutazione rimessi al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità al di fuori del sindacato di cui dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., in quanto attengono alla ricostruzione e alla valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all’acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso. Dove per «acquisizione informativa» deve intendersi, nel caso di specie, l’inizio dell’istruttoria riguardante la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dell’emittente, datata 24.04.2015 nel caso di specie.
È da questo momento, fino alla contestazione dell’irregolarità dei comportamenti, che il giudice del merito può/deve controllare eventuali ingiustificati ritardi, superfluità (da valutarsi ex ante ) delle istruttorie, disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine ( ex multis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24401 del 11/09/2024; Cass. n. 17673/2022; Cass. n. 21171/2019).
1.2.3. Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale non ha affatto dimenticato la valutazione della superfluità dell’attività istruttoria: considerato l’oggetto delle acquisizioni documentali successive al 17.09.2015 (verbale della riunione del Collegio sindacale del 01.09.2015; risultati dell’attività di controllo dell’ Internal Audit nel corso del mese di ottobre 2015: v. sentenza p. 23, 2° capoverso), la Corte d’Appello vene ta perviene alla conclusione per cui «il materiale probatorio raccolto dall’autorità di vigilanza sino al 17.09.2015 non era sufficiente a fornire un quadro completo della violazione di cui si controverte, senza che fossero acquisiti gli ulteriori numerosi dati di cui gli ispettori della RAGIONE_SOCIALE sono venuti solo successivamente in
possesso. Ciò anche in ragione della correlazione di tale accertamento ad altre violazioni emerse all’esito dell’indagine ispettiva conclusasi con il deposito della relazione ispettiva in data 25.02.2016» (v. sentenza p. 23, ultimo capoverso).
A tal proposito, questa Corte ha avuto occasione di precisare che «In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla RAGIONE_SOCIALE per violazioni delle norme sull’intermediazione finanziaria, il giudice dell’opposizione deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’inerzia ingiustificata e protratta durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere anche altri elementi, valevoli a dimostrare la sussistenza di infrazioni ulteriori rispetto a quelle già risultanti dagli atti, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27009 del 18/10/2024), fermo restando che resta irrilevante «che indagini potenzialmente fruttuose in ottica prognostica, si rivelino in concreto inutili» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27009/2024 cit.).
A tanto, come sopra ricordato, bisogna aggiungere il tempo di scrutinio della documentazione acquisita ai fini della valutazione di rilevanza da parte dell’organo accertatore.
Sulla base, dunque, di un corretto ragionamento logico-giuridico, il cui sindacato è perciò inammissibile in questa sede, la Corte d’Appello è giunta a considerare tempestiva la contestazione contenuta nella lettera del 04.04.2016, notificata all’odierno ricorrente il 12.04.2016.
2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 94, comma 2 e comma 8, e 191, comma 1, T.U.F. , nonché dell’art. 1 della legge n. 689/1981. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia -tra l’altro – che la delega alla redazione del Prospetto era conferita ad altri soggetti. Il ricorrente lamenta di essere ritenuto
colpevole per un semplice dato formale, ossia per aver firmato un documento redatto dai tecnici della divisione mercati per conto della Banca. Dal quadro normativo, infatti, emerge che il soggetto punito è quello che pubblica l’offerta (che, nel caso di specie, è l’emittente, ossia la Banca, non il cav. COGNOME) e l’elemento soggettivo necessariamente richiesto è quello del dolo (visto il dettato dell’art. 94, comma 1, T.U.F. ), mentre l’elemento soggettivo ascritto al cav. COGNOME è di mera colpa. Né godeva il Presidente di delega per la predisposizione del Prospetto, conferita piuttosto al Direttore Generale, al Vice-Direttore Generale, al responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione dal CdA del 01.04.2014.
Sotto un diverso profilo, sostiene il ricorrente che non è affatto corretto affermare che non sono stati rappresentati «i criteri di valutazione del prezzo delle azioni»: nei Prospetti viene evidenziata l’esistenza e la vigenza di una normativa interna predisposta conformemente alle indicazioni di Banca d’Italia, e sono state espressamente indicate le motivazioni per le quali risultava preferibile l’impiego di un criterio invece di un altro, sempre nel rispetto della normativa interna. In aggiunta, il ricorrente sottolinea che i Prospetti 2014 relativi all’Aucap e al Mini -Aucap, erano stati sottoposti al vaglio preventivo di RAGIONE_SOCIALE, e che essa nulla ebbe a rilevare sui criteri di valutazione, sulla c.d. architettura metodologica e sulla determinazione del valore delle azioni ivi rappresentati.
2.1. Il motivo non merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
2.2. Al fine di chiarire il significato della norma (art. 94, comma 1) della quale viene contestata al ricorrente la violazione, è opportuno riportare il testo.
L’art. 94, comma 1 (vigente ratione temporis ) così recita:
«1. Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l’Italia è Stato membro d’origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla RAGIONE_SOCIALE».
Cui fa eco l’art. 191, comma 2, T.U.F.:
«2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98quater , 98quinquies , comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro».
2.2.1. È ben chiaro che nel caso che ci occupa l’offerta al pubblico viene dalla persona giuridica offerente/emittente (RAGIONE_SOCIALE) che, del resto, è anche obbligata in solido con il ricorrente sanzionato ( ex art. 195, comma 9, T.U.F.).
Tuttavia, il ricorrente omette di considerare – come invece ha ampiamente dato conto in motivazione il giudice d’appello al punto 9.3. della sentenza -che la complessa disciplina in materia di organizzazione interna delle banche, prende avvio dalla regolamentazione sovranazionale (Dir. 2013/36/UE -CDR IV, regolamento UE n. 575/2013) e, attraverso la normativa regolamentare (Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013; Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE/Banca d’Italia del 29.10.2007) integra -secondo un complesso rapporto di genere a specie, assoggettabile a canone della totalità e coerenza della valutazione ermeneutica
all’interno di un sistema unitario di norme -l’assetto già delineato dal codice civile (Titolo V del Libro V, Sezioni VI e VIbis ) con riguardo al funzionamento degli organi sociali, affinché l’ente creditizio possa perseguire gli obiettivi aziendali nel rispetto e a garanzia degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell’ordinamento.
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 191 T.U.F., per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, è di conseguenza indirizzata a «chiunque», e individua una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, e perciò àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico (argomento tratto da Cass., Sez. Un., Sentenza n. 20930 del 30/09/2009; conf.: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24386 del 10/08/2023).
2.2.2. Seguendo il percorso normativo sopra delineato, e al fine di determinare l’elemento oggettivo dell’illecito amministrativo rappresentato dalla violazione della regola di condotta inerente ai deficit informativi per ciascuna delle tre contestazioni (determinazione del prezzo delle azioni; concessione di «finanziamenti baciati»; sostanziale illiquidità delle azioni RAGIONE_SOCIALE), il giudice dell’opposizione ha dettagliatamente ricostruito gli obblighi incombenti sul CdA e, ancora più precisamente, sul suo Presidente, anche derivanti da «specifica ed ampia delega» del CdA a suo favore del 01.04.2014 (v. sentenza, pp. 49, 50-67), per concludere che: « … il ruolo del Presidente nella gestione del governo della banca non è soltanto rappresentativo, essendogli attribuita una funzione centrale nel sistema della governance della banca, con il compito di promuoverne l’effettivo funzionamento sulla base di decisioni che, nelle materie di supervisione
strategica, siano il frutto di un confronto effettivo (p. 68, 1° capoverso)».
2.2.3. Quindi, facendo corretta applicazione di principi già espressi da questa Corte («lo specifico obbligo imposto dall’art. 2381, ultimo comma, cod. civ. agli amministratori delle società per azioni di ‘ agire in modo informato ‘ , pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall’altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l’attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità di vigilanza»: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19556 del 18/09/2020) il giudice dell’opposizione conclude che «era onere di NOME COGNOME di dimostrare di aver adempiuto innanzitutto al dovere di tenersi adeguatamente informato sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, posto che solo una conoscenza delle concrete caratteristiche della realtà aziendale può consentire al Presidente di promuovere un effettivo funzionamento della funzione di supervisione strategica in capo al CdA di una banca» (v. sentenza p. 68, 1° e 2° capoverso).
2.2.4. Alla luce di quanto sopra, non può trovare accoglimento l’argomentazione «rovesciata» sulla quale il mezzo di gravame si fonda -peraltro esclusivamente con riguardo alla mancata conoscenza del
Presidente delle sole operazioni di finanziamento baciato – ossia che «nessun Consiglio di amministrazione sarebbe stato in grado, senza il supporto delle strutture allo scopo create, di scoprire in modo autonomo l’esistenza del fenomeno dei finanziamenti ‘baciati’ » (v. ricorso p. 24, 1° capoverso).
Non è, dunque, rinvenibile n ell’argomentazione del giudice dell’opposizione alcuna violazione di legge, né omissione di esame di fatto decisivo.
2.3. Quanto al secondo profilo della censura (asserita completezza e adeguatezza dei Prospetti alla normativa vigente), essa è inammissibile, in quanto ripropone in questa sede la rilettura ed interpretazione dei documenti istruttori già oggetto di approfondita valutazione da parte della Corte territoriale.
2.3.1. In disparte il fatto che la completezza informativa dei Prospetti rappresentata nel mezzo di gravame (v. ricorso, pp. 13-14) è limitata alla sola questione attinente ai criteri di determinazione del prezzo delle azioni (violazione (i)).
Ad ogni modo, la Corte territoriale -alla luce dei principi già espressi da questa Corte in materia di completezza del Prospetto informativo ai sensi dell’art. 94 T.U.F. e del Regolamento CE n. 809/2004 -ha ponderato le informazioni rese nel prospetto con quelle «omesse» e oggetto di contestazione di tre diverse violazioni da parte dell’autorità di vigilanza, per concludere che: «quanto alla prima violazione , l’informazione contenuta nella documentazione d’offerta era davvero carente, senza che possa sostenersi che i Prospetti riportavano tutte le notizie utili per comprendere come la banca fosse pervenuta a determinare l’entità del sovrapprezzo delle azioni emesse nel 2014 … L’illecito amministrativo di cui si controverte riguarda l’omessa indicazione, nella
documentazione d’offerta, dell’oggettivo divario esistente fra i risultati restituiti dall’applicazione degli altri due criteri di stima (49,3 euro per il Market approach e 64,4, euro per l’ Asset/Cost approach ) e il criterio reddituale e della disapplicazione della normativa interna approvata dal CdA nella seduta del 12/04/2011» (v. sentenza p. 45, 1° capoverso).
In relazione alle altre violazioni il giudice dell’opposizione sottolinea l’obbligo di inserimento nei Prospetti del 2014 di informazioni sull’incidenza delle operazioni c.d. baciate sulla solidità del patrimonio della banca (violazione (ii)), peraltro neanche specificamente negato dell’incolpato (v. sentenza p. 46, ultimo capoverso). Quanto all’andamento delle negoziazioni delle azioni RAGIONE_SOCIALE (violazione (iii)), precisa la Corte veneta che non può dirsi «che la dichiarata caratteristica di liquidità del titolo fosse informazione di per sé sola sufficiente a prefigurare all’investitore i rischi derivanti dai lunghi tempi di attesa (in media, 173 giorni) …L’illecito amministrativo contestato all’opponente … riguarda il mancato inserimento nella d ocumentazione d’offerta di informazioni che rendessero chiara la effettiva e concreta situazione in cui i potenziali investitori avrebbero potuto trovarsi nel caso in cui avessero optato per il disinvestimento del titolo azionario … » (v. sentenza p. 47, 4° capoverso: p. 48, 1° capoverso).
In sintesi: la valutazione di carenza informativa resa espressamente e dettagliatamente dalla Corte d’Appello di Venezia non presenta criticità sotto il profilo logico-giuridico e della congruità della motivazione.
2.3.2. Né in tal senso può assumere rilevanza il fatto che RAGIONE_SOCIALE aveva approvato detti Prospetti senza muovere rilievi, con ciò inducendo l’emittente ed i suoi organi in una sorta di «affidamento» sulla veridicità e completezza di essi che, invece, solo può essere definitivamente accertata a seguito di mirate indagini ispettive alle
quali l’organo di vigilanza è istituzionalmente preposto. Oltre al fatto -precisa la Corte territoriale a p. 46, 2° capoverso -che non risulta che all’Autorità di vigilanza fosse stato reso not o il divario fra i differenti valori del titolo azionario, né la sostanziale disapplicazione della normativa interna che prevedeva il ricorso a tre approcci metodologici per la determinazione del prezzo delle azioni.
2.4. Tanto basta ad escludere il sindacato di questa Corte, e a rendere inammissibile il gravame con il quale il ricorrente chiede un ulteriore intervento interpretativo e valutativo alla Corte di legittimità.
Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 11 della legge n. 689/1981, relativamente all e condizioni economiche del ricorrente e in assenza di prova a carico della RAGIONE_SOCIALE ex art. 6bis , comma 5, lett. d), T.U.F. Osserva il ricorrente che ai sensi dell’art. 11 legge n. 689 del 1981 è necessario che l’ Autorità tenga conto, nella determinazione della sanzione, anche «delle condizioni economiche» del soggetto sanzionato, pena l’illegittimità del provvedimento, necessariamente ed evidentemente note alla RAGIONE_SOCIALE in base all’art. 6 -bis , comma 5, lett. d), T.U.F., a mente del quale l’Autorità di vigilanza accede al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, alla quale quindi spetta l’allegazione e la prova di tale capacità nella determinazione della sanzione. La Corte veneta ha ritenuto congrua la sanzione senza neanche valutare le condizioni economiche dell’incolpato, affermandone genericamente la congruità sulla base di astratti parametri oggettivi e soggettivi, pervenendo a conclusioni talmente generiche da privare di oggettività il criterio normativo dell’art. 11 , legge n. 689/1981.
3.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto, occorre rilevare che la norma richiamata nel mezzo di gravame (art. 6bis , comma 5, lett. d), T.U.F.) è entrata in vigore il 26.08.2017, ossia in data successiva al periodo rilevante ai fini delle violazioni in esame, durante il quale ha avuto inizio e si è svolta l’attività istruttoria ed è stata notificata la contestazione al COGNOME (08.05.2014- 12.04.2016), e pertanto non è applicabile al caso concreto.
Tanto precisato, la Corte d’Appello ha convalidato l’importo della sanzione irrogata -comunque determinata all’interno della forbice edittale e in applicazione del cumulo giuridico – anche alla luce dei criteri imposti dalla normativa generale applicabile , ossia dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981 (rilevanza e gravità delle violazioni contestate), avendo riguardo alle peculiarità del caso concreto (tra queste: l’importanza e la durata della carica rivestita dal soggetto sanzionato, la responsabilità a titolo di colpa grave).
Il Collegio non ravvisa, dunque, alcuna violazione di legge, né omissione di esame di fatto decisivo.
A tal proposito, va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14152 del 04.05.2022; Cass. n. 4844/2021; Cass. n. 5526/2020).
4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. : violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto, pur prendendo in considerazione le circostanze pacificamente emerse relativamente alle pressioni della rete e all ‘occultamento agli organi della Banca, la Corte territoriale ha ritenuto (erroneamente) carente la buona fede in capo al cav. COGNOME ed evincibile l’elemento soggettivo della colpa. Alla luce dell’orientamento seguìto dalla Corte di legittimità in merito all’insussistenza della colpa -in virtù del quale la buona fede può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando l’errore risulti inevitabile, e sia possibile rintracciare un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare nel trasgressore la convinzio ne dell’illiceità -la Corte d’appello di Venezia, nella sentenza impugnata, viola l’applicazione di tale disciplina, omettendo di considerare alcune circostanze, pacificamente emerse, che portano ad escludere integralmente l’imputabilità dei comportamenti contestati in capo al cav. COGNOME. Dalla documentazione a disposizione di RAGIONE_SOCIALE e della Corte d’Appello emerge, infatti, che non vi erano mai state segnalazioni concrete di comportamenti illeciti, e che le condotte illecite erano state ideate, poste in essere e debitamente occultate agli organi amministrativo e di controllo dai due alti dirigenti (Direttore Generale e Vice-Direttore Generale), attraverso gravi pressioni e minacce alla rete, affinché i due organi sociali fossero tenuti all’oscuro. Né alcuna delle funzioni aziendali di controllo ha mai segnalato alcunché.
4.1. Il motivo è inammissibile sotto due diversi profili.
4.1.1. Relativamente al dedotto omesso esame, si rinvia a quanto già argomentato supra , punto 1.1., nel senso dell’inammissibilità della doglianza qualora l’omesso esame non sia riferito a un preciso
accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, bensì -come nel caso di specie -sia riferito alla censura del convincimento del giudice, oltre a mancare della decisività.
E in effetti, nella specie, la Corte territoriale ha dedicato venti pagine (pp. 49-69) alla dimostrazione del perché l’odierno ricorrente , per il suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la delega ricevuta (v. supra, punto 2.2.2.), fosse pienamente edotto del fatto che la preminenza assegnata dal CdA al criterio reddituale per la valutazione del prezzo delle azioni disattendesse i tre criteri di determinazione del prezzo (approvati con delibera del CdA del 12.04.2011), senza che di tale deviazione dalle regole interne fosse stata data adeguata notizia nel Prospetto (violazione (i)). La Corte territoriale ha, altresì, accertato l’indubitabile conoscenza di COGNOME del fenomeno (e delle sue rilevanti dimensioni) del «capitale finanziato», autorizzato dal CdA e comunque emerso all’esito di accertamenti ispettivi della BCE e dell’ Internal Audit, nonché a seguito di chiarimenti richiesti da taluni soci nel corso dell’assemblea della Banca del 26.04.2014 (violazione (ii)). La Corte d’Appello ha inoltre accertato, nel contesto di un’ampia ricostruzione della normativa regolamentare di settore sul governo della Banca e sul ruolo da essa attribuito al Presidente del CdA, la piena consapevolezza di COGNOME della mancata rappresentazione, nei Prospetti del 2014, dell ‘enorme quantità di richieste di cessione di azioni RAGIONE_SOCIALE da parte della clientela, degli innumerevoli reclami e del ricorso della Banca al blocking period (violazione (iii)).
A fronte di tali elementi, giudicati dalla Corte veneta direttamente dimostrativi dell’elemento soggettivo dell’illecito, le deduzioni di parte ricorrente non eccedono la soglia delle controdeduzioni di puro merito,
come tali inidonee a configurare una censura veicolabile attraverso il n. 5 dell’art. 360 del codice di rito.
4.1.2. Quanto alla dedotta violazione di legge (art. 3, legge n. 689 del 1981), va rilevato che essa non può mai derivare dall’erroneo o dal carente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Del tutto ferma è la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma 1 n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata, che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
Pertanto, è inammissibile la censura che -come nel caso che qui ci occupa -pretenda di dimostrare la violazione o falsa applicazione di legge sulla base dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito, sol perché non conforme alle aspettative della parte (per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25961 del 02.09.2022).
5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in euro 8.300,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge, nonché al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 13 febbraio 2025.
La Presidente NOME COGNOME