Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19000 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9480-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
Oggetto
R.G.N. 9480/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 1139/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/08/2019 R.G.N. 1337/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda di NOME COGNOME, accertava che il rapporto in essere tra quest’ultima e RAGIONE_SOCIALE era proseguito con RAGIONE_SOCIALE per il periodo compreso tra il 10 ottobre 2011 e il 9 aprile 2013 e condannava la società RAGIONE_SOCIALE a pagare alla ricorrente in relazione al detto periodo la somma di € 6.250,00 lordi mensili , detratto quanto eventualmente già corrispostole nel medesimo periodo, oltre accessori dal dovuto al saldo; respingeva le ulteriori domande della COGNOME intese: a) all’accertamento del diritto a percepire le somme mensili di cui sopra anche nel periodo successivo al 9 aprile 2013 e fino all’ottobre 2016 , epoca della definitiva cessazione del rapporto; b) all’accertamento dell’esistenza d i un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con inquadramento nel livello A) del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE, con retribuzione mensile netta pari a € 3.500,00 o , in subordine, con retribuzione calcolata sui minimi tabellari; respingeva, inoltre, la domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE di condanna della COGNOME alla restituzione delle somme corrispostele nell’anno 2012, quale amministratore della società e a titolo di trasferta, in quanto relative ad attività mai effettivamente espletata.
A sostegno della originaria domanda la COGNOME, premesso di avere intrattenuto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso RAGIONE_SOCIALE, società di famiglia, per circa quarant’anni, aveva allegato che tale attività (sostanzialmente
di customer care) era proseguita alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, società che nell’ottobre 2011 aveva affittato l’azienda nell’ambito di una procedura di concordato preventivo alla quale era stata sottoposta RAGIONE_SOCIALE; l’attività svolta in tale veste presso la affittuaria era stata remunerata solo parzialmente; nell’aprile 2013 vi era stata la formale assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato articolato su un orario di lavoro a tempo parziale di venti ore settimanali con inquadramento quale impiegata, livello F) c.c.n.l.; nel luglio 2013 la lavoratrice aveva rassegnato le dimissioni ma il rapporto, in vista di una futura regolarizzazione, era continuato in via di fatto e si era articolato su un orario lavorativo giornaliero dalle 8,30 alle 17,30 per cinque giorni a settimana; ciò fino a ll’ ottobre 2016 quando la COGNOME aveva deciso di rompere definitivamente il rapporto.
L a Corte di appello di Milano, pronunziando sull’appello principale di RAGIONE_SOCIALE e sull’appello incidentale di NOME COGNOME, ha confermato la sentenza di primo grado.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione sulla base di un unico motivo; NOME COGNOME ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi; RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE in liquidazione deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2558 c.c. e de gli artt. 2702 e sgg. nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non
pertinente alle ragioni della sentenza di primo grado il motivo di gravame con il quale essa appellante aveva sostenuto l’impossibilità di ritenere accertato ‘ il trasferimento’ da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato dalla RAGIONE_SOCIALE con la prima società; sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, il Tribunale non aveva accertato che il rapporto tra della RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE era continuato in via di fatto con RAGIONE_SOCIALE . In questa prospettiva denunzia l’ errato apprezzamento delle emergenze probatorie.
Con il primo motivo di ricorso incidentale parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 437 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., censurando in sintesi la decisione impugnata nella parte in cui aveva affermato la novità della prospettazione della COGNOME per avere questa, solo in seconde cure, ed in contrasto con le allegazioni formulate nella domanda introduttiva, dedotto che anche nel periodo di formale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato le parti avevano in realtà posto in essere una collaborazione coordinata e continuativa.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 437 c.p.c. e dell’art. 63 d. lgs n. 276/2003 censurando la sentenza impugnata per avere disapplicato il disposto dell’art. 63 d. lgs . n. 276/2003 in tema di necessaria proporzionalità del compenso corrisposto ai collaboratori alla qualità e quantità del lavoro eseguito e della necessità di tener conto dei compensi normalmente corrisposti
per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Il motivo di ricorso principale deve essere respinto;
4.1. La sentenza impugnata ha ritenuto <> le censure alla sentenza di primo grado dell’appellante RAGIONE_SOCIALE incentrate sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2558 c.c. evidenziando che il giudice di prime cure non aveva fondato l’accoglimento della domanda attorea sul punto sul disposto dell’art. 2558 c.c. <> bensì sulla ritenuta prosecuzione di fatto, tra le parti, del rapporto di collaborazione già in essere tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, <> (sentenza, pag. 6 ); ha confermato quindi tale accertamento all’esito del riesame del materiale istruttorio sollecitato con il motivo di gravame della società RAGIONE_SOCIALE .
4.2. Tanto premesso si osserva che parte ricorrente, con il motivo in esame, ha inteso innanzitutto far valere un vizio di attività del giudice di appello al quale ascrive, in sintesi, la non corretta lettura della sentenza di primo grado; orbene, anche a voler superare l’erronea deduzione in rubrica di un error in iudicando ex art. 360, comma 1. n. 3, anziché, come conferente alle effettive ragioni di censura, un error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., è da rilevare, in primo luogo , il difetto di autosufficienza del motivo, in violazione del disposto dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., stante la trascrizione solo
parziale del brano della sentenza di primo grado invocato a sostegno della censura di talché a questa Corte non è dato modo di verificare la completezza di argomentazioni spese dal primo giudice in relazione alla questione in controversia; in ogni caso, il brano della sentenza di primo grado riportato nel ricorso per cassazione (ricorso, pag. 16) in realtà conforta e non smentisce l’assunto del giudice di appello , secondo il quale il Tribunale aveva ritenuto che la collaborazione tra la COGNOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE era scaturita per effetto di comportamento concludente, riconoscendo a tale dato sostanziale la preminenza rispetto a ulteriori considerazioni; ciò in dichiarata assenza di elementi sia per ritenere i presupposti del passaggio ipso iure prefigurato dall’art. 2558 c.c. sia per affermare che detto passaggio era stato espressamente escluso.
4.3. In relazione alle ulteriori censure articolate con il motivo in esame, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. non è pertinente alle ragioni della decisione la quale non contiene alcuna affermazione in diritto in contrasto con il significato normativo e la portata applicativa dell’art. 2702 c.c.. Quanto alla censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la stessa è inammissibile alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale la violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass. Sez. Un. n. 20867/2020, Cass. n.
4699/2018, Cass. n. 2434/2016 ) e la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016, Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 26965/2007), situazioni queste non ravvisabili nel caso in esame e comunque neppure denunziate nei termini sopra evidenziati.
Il primo motivo di ricorso incidentale presenta plurimi profili di inammissibilità.
5.1. La sentenza impugnata ha respinto la pretesa della COGNOME relativa al compenso mensile di € 6.250,00 per il periodo aprile /luglio 2013, fondata sull’asserito svolgimento in tale periodo di un rapporto avente le caratteristiche della collaborazione autonoma nonostante la formalizzazione del rapporto come di natura subordinata, osservando da un lato, che tale prospettazione era stata formulata in appello dalla COGNOME per la prima volta e, dall’altro, che le emergenze in atti non consentivano di superare in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto la comune volontà delle parti quale formalizzata nel contratto di lavoro subordinato; in particolare il giudice di appello ha sottolineato che tale prospettazione era esattamente contraria a quella formulata con il ricorso di primo grado con il quale la COGNOME aveva allegato di avere operato con modalità tipiche della subordinazione; in tale contesto ha precisato che la prospettazione ‘nuova’ era comunque ininfluente alla luce della espressa manifestazione di volontà delle parti di dare vita ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con indubbio vantaggio per la COGNOME rappresentato dalla stabilità, seppure controbilanciata da una retribuzione inferiore.
5.2. Tanto premesso si osserva che l’assunto inteso a contestare la ritenuta violazione del divieto di novum in relazione alle modalità di espletamento del rapporto per il periodo di interesse non è sorretto, in violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., dalla trascrizione delle parti pertinenti del ricorso di primo grado essendosi la odierna ricorrente incidentale limitata in larga parte ad un sostanziale rinvio per relationem al ricorso di primo grado, evocato tramite il mero riferimento ai relativi paragrafi (ricorso, pag.12 e sgg.), come non consentito (Cass. n. 533/2003, Cass. n. 3385/2001); né tale carenza può dirsi superata dai riferimenti all’atto introduttivo di primo grado contenuti in calce alla pag. 13 del ricorso incidentale posto che tali riferimenti per la loro genericità non consentono alcuna sicura ricostruzione dell’effettivo contenuto della domanda e non inficiano pertanto il rilievo del giudice di appello circa la contrarietà della prospettazione di seconde cure a quella di primo grado, incentrata sulla natura subordinata del rapporto di lavoro inter partes nel periodo in esame; a prescindere da tale dirimente rilievo è da sottolineare che la statuizione di conferma sul punto della sentenza di appello è fondata dichiaratamente (anche) sul concreto accertamento tratto dalle emergenze di causa, accertamento n on incrinabile stante l’esistenza di <> ex art. 348 ter ultimo comma c.c. è tanto è sufficiente a conferire stabilità alla statuizione.
Il secondo motivo di ricorso incidentale è anch’esso inammissibile.
6.1.La sentenza impugnata ha respinto la pretesa della COGNOME relativa al compenso mensile di € 6.250,00 o, in subordine, di € 3.500,00 mensili, per il periodo 1 agosto
2013/ottobre 2016 ed a tal fine ha rilevato che la COGNOME, appellante incidentale, non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro in tale periodo; la definitività di tale accertamento precludeva il riconoscimento del compenso richiesto il quale, secondo il giudice di appello, era fondato sull’unica causa petendi rappresentata dal carattere subordinato della collaborazione di fatto instaurata in tale secondo periodo; in questa prospettiva ha rilevato la inammissibilità ex artt. 345 e 437 c.p.c. della domanda formulata solo in seconde cure.
6.2. Il motivo in esame non si confronta specificamente con le ragioni alla base del decisum ma si limita a denunziare la violazione delle disposizioni evocate in rubrica che attengono ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che esulano dall’accertamento alla base della decisione di secondo grado, senza in alcun modo contrastare il rilievo della preclusione ad una delibazione nel merito della domanda scaturente dalla violazione del divieto di novum .
In base alle considerazioni che precedono entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite e la condanna di entrambe le parti ricorrenti al raddoppio del contributo ex art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio