Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 28028  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20378/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente  all’avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso la SENTENZA  della CORTE  D’APPELLO di ROMA  n. 4166/2023 depositata il 09/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE -la  cui procedura  è  stata  aperta  con  decreto  in  data  29  agosto  2008, pubblicato mediante iscrizione sul Registro delle Imprese in data 3 settembre 2008 – ha convenuto davanti al Tribunale di  Roma RAGIONE_SOCIALE,  per  sentir dichiarare  l’inefficacia  ex  art.  44  l.  fall.  del pagamento  di  € 13.500.000,00  effettuato  in  data  1°  settembre 2008 a pagamento di una fattura del 26 agosto 2008.
La società convenuta ha dedotto che, ai fini del pagamento, l’esecuzione del bonifico andrebbe calcolata alla data dell’invio dell’ordine di pagamento alla banca e non all’esecuzione da parte della banca medesima; che, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 44 l. fall., la data rilevante è quella della iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese e non quella della pubblicazione del decreto di apertura della procedura; ha, poi, dedotto la convenuta che l’omesso scioglimento d i RAGIONE_SOCIALE dai rapporti pendenti con la convenuta, il rapporto è proseguito, con impossibilità di far luogo all’art. 44 l. fall.
Il  Tribunale di Roma ha rigettato la domanda in relazione alla deduzione che il rapporto di fornitura è proseguito tra le parti, in  base  alla  manifestazione  di  subentro  del l’organo  commissariale del 3 settembre 2008, indistintamente inviata a tutti i fornitori.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE,  ritenendo -per  quanto qui rileva – che la comunicazione del Commissario Straordinario del 3  settembre  2008  non  costituisse  manifestazione  di  subentro  nel contratto  di  fornitura,  trattandosi  di  prosecuzione  provvisoria  del rapporto,  non  ravvisandosi  in  tale  comunicazione  la  volontà  di imputare alla procedura negoziale gli effetti del contratto pendente.
Propone  ricorso  per  cassazione  RAGIONE_SOCIALE,  affidato  a  un  unico motivo, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 50 e 51 d. lgs. n. 270/1999, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la comunicazione del Commissario Straordinario del 3 settembre 2008 non avesse attitudine a comportare la prosecuzione del rapporto. Osserva parte ricorrente che la fornitura di carburante è attività necessaria per la prosecuzione dell’attività del vettore aereo, tanto che il contratto di fornitura è proseguito senza soluzione di continuità alle medesime condizioni in vigore.
Il ricorso è inammissibile quanto alla deduzione secondo cui la comunicazione del 3 settembre 2008 prevede il subentro del rapporto, sotto un duplice profilo. In primo luogo, il ricorrente, pur allegando il documento al ricorso, non ne trascrive le parti rilevanti al fine di evidenziare in qual senso vi sarebbe espressa la volontà dell’organo commissariale di subentrare nel contratto. In secondo luogo, il motivo si risolve -quanto all’ eccepito omesso esame di fatto decisivo -nell’affermazione (peraltro generica) di erronea interpretazione del contenuto del documento.
In ogni caso, la censura è fondata su un presupposto giuridico errato (come sottolinea il controricorrente), ossia sulla prova della volontà di prosecuzione del rapporto siccome fondata sul comportamento negoziale delle parti, laddove occorre la prova della manifestazione di volontà del commissario diretta in modo non equivoco a profittare del contratto in essere (Cass., n. 3948/2018); ed è inammissibile, perché si risolve in una censura di merito, con la quale si invita il giudice di legittimità a riformulare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello.
n. 20378/2023 R.G.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME