Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5839 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5312/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti- avverso l’ ORDINANZA di GIUDICE DI PACE RAGIONE_SOCIALE n. 55156/2022 depositata il 11/02/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 17.12.2022, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa provincia di Como in data 14.12.2022 nei confronti di COGNOME NOME, cittadino tunisino, in forza del decreto di espulsione -non impugnato – del Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Roma in data 09.04.2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, c. 2, l. c) e art. 14 D. Lgs 286/98.
Con decreto del 12.01.2023, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE prorogava di trenta giorni il trattenimento del COGNOME, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘attestazione del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE in ordine alle asserite gravi difficoltà negli accertamenti in or dine all’identità e alla nazionalità RAGIONE_SOCIALEo stesso, nonché nell’acquisizione dei documenti di viaggio, che la RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto al RAGIONE_SOCIALE con P.E.C. del 20.12.2022 .
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 2-3-2023 e affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato: « violazione art. 14, co. 5, d. lgs 286/1998, art. 112 c.p.c., art. 111 cost., art. 15, par. 6 dir. 2008/115/ce e illogicità ‘ e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei motivi per la proroga del trattenimento ». Deduce il ricorrente che la proroga del trattenimento è stata disposta in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, essendosi il Giudice di Pace limitato a richiamare le ragioni addotte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, secondo cui sarebbe stata inoltrata al RAGIONE_SOCIALE Tunisino,
da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, istanza di identificazione e rilascio di un documento di viaggio valido per il rimpatrio del l’espellendo , senza dare atto RAGIONE_SOCIALEa non imputabilità del rit ardo all’Amministrazione e senza motivare in ordine alla sussistenza o sopravvenienza di elementi concreti tali da fare apparire probabile l’identificazione, come richiesto dal comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 D. Lgs 286/1998. Deduce che la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente e che le informazioni e la documentazione al RAGIONE_SOCIALE erano state richieste solo in data 10.02.2023, ovvero lo stesso giorno in cui era stata avanzata la richiesta RAGIONE_SOCIALEa seconda proroga del trattenimento. Poiché la precedente richiesta al RAGIONE_SOCIALE risaliva al 20.12.2022, ad avviso del ricorrente le asserite difficoltà che la RAGIONE_SOCIALE aveva incontrato nell’identifica zione e nel reperire i documenti di viaggio er ano dipese unicamente dall’inerzia RAGIONE_SOCIALEa stessa, protrattasi per quaranta giorni (dal 20.12.2022 al 10.02.2023). Per tali ragioni, assume il ricorrente che non possa ritenersi parimenti sussistente la condizione prevista dall’art. 15, par. 6 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, la quale ha rilevato che tale disposizione consente la proroga del trattenimento soltanto quando, nonostante lo Stato membro interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa o RAGIONE_SOCIALEa mancata cooperazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, o dei ritardi nell’ottenimento. Rileva il ricorrente che da un lato risultava evidente la negligenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, dall’altro vi era prova RAGIONE_SOCIALEa sua collaborazione, poiché egli aveva depositato in udienza il proprio certificato di nascita.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, i n tema di proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso un Centro RAGIONE_SOCIALE per i rimpatri, ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è carente di motivazione il provvedimento giudiziale
di convalida, che individua la specifica situazione transitoria ostativa al rimpatrio o all’allontanamento mediante il richiamo per relationem all’istanza di proroga RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che, in quanto atto propulsivo del procedimento giurisdizionale, risulta agevolmente conoscibile dalla parte e dal suo difensore (Cass. 29758/2020).
Nella specie, con una motivazione sintetica ma che raggiunge il minimo costituzionale (Cass. S.U. 8013/2014), il Giudice di Pace ha confutato il motivo di opposizione svolto dalla difesa, in ordine all’effettivo svolgimento di attività sollecitatoria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALE‘identificazione RAGIONE_SOCIALE‘espellendo, nonché ha ritenuto, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/115/CE, che l’amministrazione a vesse dimostrato di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per organizzare l’espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero, mediante invio di sollecito al consolato per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione identificativa . D’altronde in ricorso neppure è compiutamente censurato il fatto, esplicitato nella richiesta di proroga, che l ‘ identificazione presentasse difficoltà, considerato altresì che il certificato di nascita era stato prodotto dall’odierno ricorrente solo in udienza, e peraltro egli espone di essere nato in Italia, mentre dagli atti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE risulterebbe nato in Tunisia.
Dunque, in definitiva, non sussiste il denunciato vizio motivazionale ed è inammissibile la censura nella parte in cui sollecita impropriamente il riesame RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di fatto effettuato dal giudice di merito circa l’insussistenza di condotta negligente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
l ricorso va rigettato, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’art. 13bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione