Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11595 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9456/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende ope legis.
-resistenti-
avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di TORINO n. 11408/2021 depositata il 18/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 18 ottobre 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO prorogò per la seconda volta il trattenimento di NOME, nato in Ghana, il DATA_NASCITA, presso il RAGIONE_SOCIALE (CRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -‘RAGIONE_SOCIALE‘ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998 su richiesta del Questore di RAGIONE_SOCIALE con la seguente motivazione «Ritenute fondate le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che qui integralmente si richiamano, in ipotesi ex art. 14, c. 5 ter T.U.I., pacifica fra le parti, per mancata collaborazione del trattenuto e mancanza di comprovata inerzia RAGIONE_SOCIALEa resistente, di cui è onerato il trattenuto (C.C. n. 15647/21, n. 6064/19, n. 19492/21)».
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, illustrato con memoria. il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato mero atto di costituzione.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, art. 15, parr. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE -mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione RAGIONE_SOCIALEo straniero in sede di seconda proroga del trattenimento,
Sostiene che la seconda proroga del trattenimento non avrebbe dovuto essere concessa stante l’assenza degli elementi concreti atti a consentire di ritenere probabile l’identificazione RAGIONE_SOCIALEo straniero, come richiesto dall’art 14, c. 5, D. Lgs. 286/98.
Richiama i precedenti di legittimità in tal senso, relativi sempre al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, che si era limitato a prorogare per la seconda volta il trattenimento dei cittadini stranieri, pur in assenza di alcun elemento concreto che consentisse di ritenerne probabile l’identificazione.
3.- Il ricorso è fondato e va accolto.
In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE (CPR), la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione RAGIONE_SOCIALEa seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost., essendo necessario accertare – in sede di convalida – l’esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione RAGIONE_SOCIALEo straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di RAGIONE_SOCIALEo. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l’Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l’espulsione) (Cass. n. 25875/2021; conf. Cass. n.1648/2022; Cass. n.23023/2023). Al riguardo si è, altresì, soggiunto che, in tema di espulsione del cittadino straniero, la convalida del trattenimento disposto dal questore dopo un precedente trattenimento RAGIONE_SOCIALEa durata massima di cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere motivata solo con riferimento alla mancata cooperazione RAGIONE_SOCIALEo straniero ai fini del RAGIONE_SOCIALEo (Cass. n. 8578/2023).
Va tenuto, peraltro, conto anche del fatto che, secondo, C. Cost. n. 105/2001, il trattenimento è una restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale ex art. 13 Cost. Di recente si è ribadito, poi, che «restrizioni alla libertà costituzionale che, nei casi e modi previsti dalla legge, non siano state disposte con atto motivato RAGIONE_SOCIALE‘autorità
giudiziaria sono senza eccezione lesive RAGIONE_SOCIALEa garanzia fondamentale RAGIONE_SOCIALE‘ habeas corpus e originano, innanzi al giudice competente, un’azione volta all’accertamento di simile lesione e all’immediato ripristino RAGIONE_SOCIALEo stato di libertà. La misura del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso centri di RAGIONE_SOCIALE e assistenza comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro RAGIONE_SOCIALE‘attinenza RAGIONE_SOCIALEa misura alla sfera RAGIONE_SOCIALEa libertà personale» . Pertanto, il giudice deve valutare le norme in materia «nei limiti RAGIONE_SOCIALEe proprie competenze, con riferimento al fascio RAGIONE_SOCIALEe garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte» (C. Cost. n.212/2023).
Va, inoltre, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve durare il meno possibile e «solo per il tempo necessario all’espletamento diligente RAGIONE_SOCIALEe modalità di RAGIONE_SOCIALEo», nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998, che, del pari, fa riferimento al «tempo strettamente necessario». Nella specie, il provvedimento impugnato non si fonda su concreti elementi relativi alla difficoltà di identificazione RAGIONE_SOCIALEo straniero, o di difficoltà di organizzarne il RAGIONE_SOCIALEo, ma sulla sua come detto irrilevante – mancanza di collaborazione e su di una generica mancanza di inerzia RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione.
4.- Il ricorso va, in conclusione, accolto e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia
implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima