Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32764 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4546/2023 R.G. proposto da :
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVA)
– controricorrente – nonché contro
QUESTORE RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA di RAGIONE_SOCIALE
– intimato
–
avverso il decreto del Giudice di pace di AVV_NOTAIO in R.G. n. 8250/2022 depositato il 22/8/2022;
a cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 11598/2024 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e QUESTORE RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA RAGIONE_SOCIALE – intimati – avverso il decreto del Giudice di pace di AVV_NOTAIO in R.G. n. 8250/2022 depositato il 19/9/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di Milano, in data 24 giugno 2022, emetteva un decreto di trattenimento nei confronti di NOME, cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Algeria.
Il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, con decreto del 27 giugno 2022, convalidava il trattenimento, successivamente prorogato con provvedimento del 22 luglio 2022.
Il medesimo giudice, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore richiesta di proroga presentata dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, all’udienza del 22 agosto 2022 in occasione RAGIONE_SOCIALEa quale l’amministrazione faceva presente che in data 4 luglio 2022 era stata inoltrata richiesta d’identificazione e rilascio lasciapassare alla rappresentanza diplomatica RAGIONE_SOCIALE‘Algeria di Milano e insisteva per la proroga in attesa di una risposta, mentre la difesa del trattenuto rappresentava che la richiesta del 4 luglio 2022 rivolta alla rappresentanza diplomatica algerina era già stata addotta per giustificare la prima proroga e sosteneva che la seconda proroga non era ammissibile in assenza di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione del trattenuto disponeva la proroga del trattenimento per ulteriori trenta giorni, rilevando che non era stata data risposta negativa dall’autorità straniera alla richiesta di identificazione, i tempi di identificazione rientr avano nella norma e il trattenuto ostacolava l’identificazione.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
L’intimato AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO non ha svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 13 febbraio 2024, dopo aver rilevato che al predetto decreto di proroga ne aveva fatto seguito un altro, emesso il 19 settembre 2022, con cui il medesimo giudice di pace aveva ulteriormente prorogato il trattenimento di trenta giorni, provvedimento avverso il quale il NOME aveva presentato un distinto ricorso per cassazione, ha rinviato a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per attribuire un diverso numero di ruolo generale al secondo ricorso proposto dal migrante.
Il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore richiesta di proroga del trattenimento già disposto nei confronti di NOME, presentata dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, all’udienza del 19 settembre 2022 disponeva la proroga del trattenimento per ulteriori trenta giorni, rilevando che l’attesa ai fini RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione per dare esecuzione all’espulsione non era imputabile alla P.A..
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza.
Gli intimati AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO non hanno svolto difese.
Questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 13 febbraio 2024, ha rinviato a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di attribuire un autonomo numero di ruolo generale al ricorso in esame.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorsi in esame riguardano i provvedimenti con cui è stata autorizzata la seconda e la terza proroga del trattenimento in precedenza disposto nei confronti di NOME.
È evidente la correlazione esistente fra le due statuizioni impugnate, dato che le stesse sono state adottate in funzione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del medesimo decreto di espulsione.
Un simile rapporto di correlazione induce a disporre la riunione al ricorso n. 4546/2023, concernente l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa seconda proroga del trattenimento, del ricorso rubricato al n. 11598/2024, relativo al provvedimento con cui è stata disposta la successiva proroga.
Infatti, l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro decisioni diverse, pronunciate in separati giudizi, legate l’una all’altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. 22631/2011, Cass. 14607/2007).
6. Il motivo proposto con il ricorso n. 4546/2023 denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 e 15, par. 3, 5 e 6, direttiva 2008/115/CE, in quanto il giudice di pace, con il decreto in data 22 agosto 2022, ha disposto per la seconda volta la proroga del trattenimento, pur in assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l’identificazione del cittadino straniero e RAGIONE_SOCIALEa necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio.
7. Il motivo è fondato.
7.1 Prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. 161/2014 – che ha modificato l’art. 14, comma 5, d. lgs 286/1998 – l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘identità e RAGIONE_SOCIALEa nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione
da parte del giudice di pace sia RAGIONE_SOCIALEa prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa stessa fossero richiesti ulteriori requisiti.
Il testo RAGIONE_SOCIALEa norma in discorso introdotto dalla l. 161/2014, applicabile al caso di specie ratione temporis , prevede che «
».
è stata adottata una disciplina maggiormente rigorosa ai fini di una più stretta osservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost., che ha reso necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” RAGIONE_SOCIALEo straniero ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”.
7.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale legittimamente
realizzabile soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.
Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 18748/2015, Cass. 6064/2019).
7.3 L’art. 14, comma 5 -bis , primo periodo, d. lgs. 286/1998 prevede che « a
».
La misura del trattenimento amministrativo RAGIONE_SOCIALEo straniero è NOME espressamente subordinata – attraverso una norma di recepimento RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, par. 4, Direttiva 115/2008/CE -all’esistenza di una « prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito
e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza ».
Questa Corte (Cass. 25256/2023) ha avuto occasione di porre in evidenza che questa norma vieta l’adozione o il mantenimento d ella misura in discorso nel caso in cui l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘allontanamento non costituisca un’ipotesi concreta.
Pertanto, il giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida, e dunque anche RAGIONE_SOCIALEa proroga, è tenuto a verificare sempre l’esistenza di tale requisito, dovendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l’insussistenza. 7.4 Nel caso di specie il giudice di pace, pur avendo dato atto che il provvedimento di convalida del trattenimento risaliva al 27 giugno 2022, a cui aveva fatto seguito una prima proroga in data 22 luglio 2022, si è limitato a constatare che l’autorità consolare a cui era stata inoltrata richiesta di identificazione non aveva dato ‘risposta negativa’, i tempi di identificazione rientravano nella norma e il trattenuto ostacolava l’identificazione; il giudicante, tuttavia, non si è curato di verificare, come prevedeva la disciplina normativa all’epoca in vigore e con riferimento alla seconda richiesta di proroga, quali elementi concreti sussistessero al fine di far ritenere “probabile” l’identificazione del NOME NOMENOME come ha completamente tr ascurato di verificare l’esistenza di una prospettiva ragionevole che l’allontanamento potesse essere eseguito e che lo straniero potesse essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza).
7.5 Alla ritenuta fondatezza del motivo di ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, che va disposto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, comma 3, cod. proc. civ., senza rinvio al giudice a quo , essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere autorizzata (ovvero il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALEa precedente proroga).
La statuizione appena adottata comporta, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del successivo provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 19 settembre 2022.
Infatti, il venir meno di una RAGIONE_SOCIALEe condizioni imprescindibili per procedere a disporre la proroga (in quanto la richiesta di proroga deve necessariamente essere inoltrata prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del provvedimento di trattenimento, avendo l’autorità l’obbligo di consentire immediatamente l’allontanamento del migrante alla scadenza del termine per il suo trattenimento; cfr. Cass. 13282/2021), comporta che il più recente provvedimento di proroga impugnato perda la propria base giuridica e debba essere, anch’esso , inevitabilmente cassato senza rinvio, in mancanza di uno dei suoi presupposti.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso iscritto al n. 11598/2024 R.G. al ricorso iscritto al n. 4546/2023 R.G., accoglie i ricorsi e cassa senza rinvio il decreto di proroga del trattenimento del Giudice di pace di AVV_NOTAIO del 22 agosto 2022 e il decreto di proroga del trattenimento del medesimo giudice del 19 settembre 2022.
Così deciso in Roma in data 13 novembre 2024.