Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7312 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10519/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
QUESTURA DI RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE,
-intimato-
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE MELFI n. 329/2023 depositata il 14/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
In data 12.04.2023 la RAGIONE_SOCIALE di Potenza –RAGIONE_SOCIALE Immigrazione, faceva pervenire presso il Giudice di Pace di Melfi, una richiesta di proroga del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio (PZ) per NOME, nato in Bangladesh il DATA_NASCITA finalizzata all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, in ottemperanza al Decreto del Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Roma.
Il Giudice di Pace di Melfi con decreto reso inaudita altera parte fissava l’udienza di comparizione dinanzi a sé per il giorno 14.04.2023.
All’udienza innanzi indicata la RAGIONE_SOCIALE di Potenza chiedeva la proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio stante la necessità di ‘ provvedere ad ulteriori accertamenti in all’identificazione ed altre attività finalizzate al rimpatrio. L’RAGIONE_SOCIALE Immigrazione ha attivato le procedure con gli organi diplomatici e/o consolari al fine di ottenere il lasciapassare. Il cittadino è gravato da precedenti di polizia e penali: furto agg.to, sogg. Irr.re t.n. ha fornito alias per evadere i controlli ‘.
Il difensore del trattenuto, invece, si opponeva alla richiesta di proroga ‘per carenza dei presupposti oggettivi, non avendo la RAGIONE_SOCIALE dettagliato le attività sino ad ora espletate’. Alla udienza in Camera di Consiglio del 14.04.2023, il Giudice di Pace di Melfi, con provvedimento letto in udienza, ha statuito quanto segue: ‘(…) RITENUTO che SUSSISTONO i presupposti di cui all’art. 14 D. L.gv. 25/07/1998 n. 286 e succ. mod. CONVALIDA la richiesta del Questore di cui sopra per il prorogando trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio per il periodo di giorni 30’.
Avverso detto provvedimento del Giudice di Pace, parte ricorrente sig. NOME COGNOME, nato in Bangladesh il DATA_NASCITA propone ricorso per Cassazione con un motivo contenente molteplici censure.
Si costituivano il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ed il Prefetto di Rieti al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per falsa o erronea applicazione di una norma di legge. La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti norme di diritto in relazione ai capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza di seguito riportati:Art. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione; Art. 24 e 111 Costituzione in quanto il Giudice di
Pace non ha indicato i presupposti specifici posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione di proroga del trattenimento ( su tale punto, Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 1105/2019 ), utilizzando solo ed esclusivamente uno stampato ‘formato standard’.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti nel provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 14/04/2023, il Giudice di Pace ha prorogato il trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE per i rimpatri limitandosi a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti. Il provvedimento non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richia mo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286.
La motivazione è inesistente anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo RAGIONE_SOCIALEa decisione che sottende alla misura adottata.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Melfi essendo decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Melfi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 30/11/2023.